AGGIORNAMENTO AL FORMULARIO DELLE OBBLIGAZIONI E DEI ...

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nuti nel formulario delle obbligazioni e contratti. In particolare i termini di comparizione che devono intercor- rere fra la data della notifica e la data dell' udienza ...
LUCILLA NIGRO

BENITO NIGRO

AGGIORNAMENTO AL FORMULARIO DELLE OBBLIGAZIONI E DEI CONTRATTI A seguito della pubblicazione in G.U. delle seguenti disposizioni legislative: Legge 14 maggio 2005, n. 80 (riforma della procedura civile) Decreto legislativo 20 giugno 2005, n. 122 (Disposizioni per la tutela dei diritti patrimoniali degli acquirenti di immobili da costruire a norma della legge 2 agosto 2004, n. 210) Decreto legislativo 18 luglio 2005, n. 171 (codice della nautica da diporto) Decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209 (codice delle assicurazioni) Legge 28 dicembre 2005, n. 263 (interventi correttivi alle modifiche in materia processuale civile) Decreto legislativo 24 marzo 2006, n. 155 (impresa sociale) Decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 (codice degli appalti)

II EDIZIONE ISBN 88.387.2986.7

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Finito di stampare nel mese di giugno 2006 dalla Litografia Titanlito s.a. Dogana (Repubblica di San Marino)

INTRODUZIONE ALLE RECENTI RIFORME Facendo seguito alla riforma della procedura civile operata dalla legge n. 80/2005 e dalla legge n. 263/2005, in vigore dal 1° marzo 2003, si applicherà tale disciplina a tutti gli atti di citazione contenuti nel formulario delle obbligazioni e contratti. In particolare i termini di comparizione che devono intercorrere fra la data della notifica e la data dell’udienza sono modificati. Infatti la principale novità della riforma è costituita dalla modifica dell’art. 163-bis c.p.c. (art. 2, l. 263/2005, in vigore dal 1° marzo 2006); ora i termini di comparizione innanzi al tribunale sono di giorni 90 (per le notifiche in Italia) e 150 (all’estero). Poiché, ai sensi dell’art. 318 c.p.c., innanzi al giudice di pace, i termini suddetti sono ridotti a metà, ora sono di giorni 45 e 75. La legge 28 dicembre 2005, n. 263 ha modificato l’art. 170 c.p.c., relativo all’elezione di domicilio: ora nel primo atto utile il difensore può indicare anche il numero di telefax o l’indirizzo di posta elettronica presso cui dichiara di voler ricevere le comunicazioni. L’art. 170 c.p.c., novellato, dispone che però, il giudice deve autorizzare tale comunicazione per i singoli atti in qualunque stato e grado del giudizio che la comunicazione avvenga nell’indirizzo email indicato o al numero di telefax indicato. Il giudice può autorizzare anche lo scambio, a mezzo fax o e-mail, degli atti fra le parti. Anche il convenuto, come l’attore, può indicare, oltre l’elezione di domicilio, l’indirizzo di posta elettronica o il telefax ove intende ricevere le comunicazioni (art. 167, comma 2, come modificato dall’art. 3, lett. b-ter) della legge n. 80/2005). La costituzione del convenuto è disciplinata ai sensi dell’articolo 166 c.p.c., novellato con la riforma della legge n. 80/2005: il convenuto deve proporre nella comparsa di costituzione non solo le domande riconvenzionali e le chiamate in causa, ma anche le eccezioni processuali che non siano rilevabili di ufficio. In materia di ricorso per Cassazione il decreto legislativo 2

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febbraio 2006, n. 40 ha introdotto modifiche agli articoli 360 e seguenti del c.p.c. È stato modificato anche l’art. 366, relativo al contenuto del ricorso. La novità maggiore è quella introdotta dall’art. 366-bis c.p.c. secondo cui l’illustrazione di ogni motivo di diritto deve concludersi, a pena di inammissibilità, con la formulazione di un quesito di diritto. Pertanto alla formula n. 232 devono essere aggiunti i “quesiti di diritto”. In materia di contratti aventi ad oggetto immobili urbani, è intervenuto il decreto legislativo 20 giugno 2005, n. 122, intitolato “disposizioni per la tutela dei diritti patrimoniali degli acquirenti di immobili da costruire a norma della legge 2 agosto 2004, n. 210”. Pertanto è stata aggiunta, dopo la formula n. 47 (preliminare di vendita), la 47-bis: Preliminare di compravendita di immobile da costruire ai sensi dell’art. 2, d.lgs. 122/2005. Per quanto riguarda, invece i contratti assicurativi, tutta la materia è stata accorpata nel “codice delle assicurazioni”, che ha riunito ben 38 provvedimenti che regolavano il settore delle assicurazioni, tutti ora abrogati e sostituiti dal decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209. In particolare il codice delle assicurazioni ha espressamente abrogato la legge 24 dicembre 1969, n. 990, che disciplinava la messa in mora delle società assicurative. Ora la legge prevede la possibilità dell’azione diretta del danneggiato. Per la richiesta di lesioni, l’art. 145 del codice delle assicurazioni prevede la richiesta da parte del danneggiato mediante lettera scritta inviata con raccomandata con ricevuta di ritorno; l’azione giudiziaria può essere proposta solo decorsi 90 giorni dalla messa in mora. Per i danni a cose, invece, l’art. 148 del codice delle assicurazioni prevede che il termine per il pagamento è di 60 giorni dalla ricezione della lettera di messa in mora e di 30, se il modello di denuncia è sottoscritto da entrambe le parti. L’azione giudiziale deve essere preceduta dalla preventiva lettera di messa in mora, ai sensi dell’art. 148 del codice delle assicurazioni (d.lgs. 209/2005), che prevede che il termine per il pagamento (per danni alle cose) è di 60 giorni dalla ricezione della lettera di messa in mora e di 30, se il modello di denuncia è sottoscritto da entrambe le parti. In caso di inottemperanza del pagamento da parte dell’assicurazione, è proponibile l’azione giudiziaria. Pertanto nelle formule

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da 213 a 217, all’entrata in vigore del codice delle assicurazioni bisognerà sostituire alla legge 990/1960 il rispettivo articolo del codice delle assicurazioni (143 per l’accordo pari all’ex cid, 148 per la richiesta danni materiali, e 145 per i danni fisici). Il Consiglio dei Ministri nella recente seduta del 23 marzo 2006 ha approvato in via definitiva il nuovo codice degli appalti, che dà attuazione alle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE, in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture. Il provvedimento che entrerà in vigore decorsi 60 giorni dalla pubblicazione in G.U. riunisce in maniera organica tutta la materia relativa agli appalti, abrogando ben 29 leggi, regolamenti e decreti ed oltre 100 articoli sparsi in circa 30 diverse norme. Ciò per uniformare la disciplina nazionale a quella europea. Dopo la formula 110, relativa all’affitto di azienda è stata inserita la formula 110-bis: contratto di successione di azienda (art. 769-bis c.c.). Fra i contratti di lavoro è stata inserita la formula 190-bis che contiene il contratto per l’assunzione del lavoratore extracomunitario ai sensi del d.P.R. 334/2004, denominato “Bossi-Fini”. Con il decreto legislativo n. 171/2005 è stato approvato il codice della nautica da diporto, in attuazione della direttiva comunitaria 2003/44/CE. Infine il Consiglio dei Ministri in data 2 marzo 2006 ha adottato definitivamente il decreto legislativo, attuativo della legge 13 giugno 2005, n. 118, concernente la disciplina dell’impresa sociale. Il provvedimento incide su diverse fattispecie di associazioni, associazioni di volontariato ed onlus che possono acquisire il titolo di impresa sociale ed esercitare attività di impresa anche imprenditoriale e commerciale, connessa con i fini statutari e diretta all’inserimento lavorativo di soggetti che siano lavoratori svantaggiati o disabili; rimane l’assenza dello scopo di lucro, perché gli utili sono destinati all’attività o all’incremento del patrimonio dell’impresa. Seguono note di commento con le descritte novità legislative alle formule che di seguito si indicano. Invece per le formule aggiunte viene indicato il numero “bis”.

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47-bis. Preliminare di compravendita di immobile da costruire (art. 2, d.lgs. 122/2005) ATTO PRELIMINARE DI COMPRAVENDITA DI BENE IMMOBILE DA COSTRUIRE Tra la società ...................................., con sede in .................................., via ..............................., n. ..............., iscritta presso l’ufficio del registro delle imprese di ..............................., numero ..............................., codice fiscale ..............................., con capitale sociale di euro ..................., interamente versato, rappresentata per il presente atto dal sig. ........................., nato il ..............................., nella qualità di ..............................., in forza di delibera del consiglio di amministrazione a data ..............................., che si allega per estratto autentico, che in prosieguo sarà chiamata anche “parte promettente venditrice” ed il sig. ..............................., nato il ..............................., residente (domiciliato) in ................................., via ..............................., n. ..............., codice fiscale ..............................., di seguito indicato anche come “parte promettente acquirente” stipula a norma del decreto legislativo 20 giugno 2005, n. 122, il presente contratto di compravendita, regolato dai seguenti patti e condizioni: 1) La società ..............................., come sopra rappresentata, promette di vendere al sig. ..............................., che promette di acquistare, il seguente bene immobile da costruire: appartamento di vani ..............................., con accessori, facente parte del fabbricato in corso di costruzione sul terreno sito nel comune di ..............................., senza numero civico, riportato in catasto al foglio n. .................., partita ..............................., particella ..............................., confinante con via ............................... e terreni dei signori ............................... . 2) La superficie utile di metri quadrati ................... dell’appartamento oggetto della vendita avrà i seguenti confini: a nord con ..............................., a sud con ............................... e con androne delle scale; fa parte della vendita la quota di comproprietà di millesimi ............................... delle parti comuni del costruendo fabbricato. 3) Nella vendita sono compresi un vano autorimessa di metri quadrati utili ..................., con millesimi ............................... ed una cantina di metri quadrati utili ..............................., con millesimi ............................... . 4) Le menzionate porzioni di immobili sono indicate nel progetto di costruzione con i numeri .......................................... e contornate di colore .............................. .

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5) La parte venditrice dichiara che l’area su cui sarà edificato il fabbricato è a lei pervenuta da .................., con rogito del notaio ........................, a data ........................, registrato in data ..................., a numero ................. e trascritto alla conservatoria immobiliare di ...................................., in data ..............................., al numero ...................; dichiara, altresì, che detta area è libera da trascrizioni pregiudizievoli e da iscrizioni ipotecarie, fatta eccezione per l’ipoteca iscritta al n. ............... per euro .................. in favor della banca ..................... a garanzia del mutuo di euro ............., come da atto per notar ............................... a data .............................. . 6) La parte promittente venditrice si impegna a cancellare detta ipoteca prima della stipula dell’atto pubblico, a proprie spese, mediante svincolo dalla stessa porzione immobiliare oggetto della vendita (oppure: si impegna a procedere al frazionamento dell’unità immobiliare predetta per l’accollo della quota di mutuo a carico dell’acquirente). 7) Il prezzo complessivo stabilito ed accettato dalle parti è di euro ............., da pagarsi secondo i tempi e modalità seguenti: euro ............ a titolo di acconto alla firma della presente scrittura; euro ............. a titolo di acconto del rogito notarile, euro ................ mediante accollo di mutuo da parte dell’acquirente verso la banca ....................... . 8) Il promissorio acquirente conferisce mandato alla parte promissoria venditrice di predisporre il regolamento di condominio del costruendo fabbricato. 9) Il rappresentante della società venditrice dichiara che con il comune di ............................... è stata stipulata, con atto per notar ......................... a data ..............................., trascritto il ..............................., convenzione urbanistica contenente i seguenti vincoli: .............................. . 10) Il predetto rappresentante consegna al promissorio acquirente copia di fideiussione bancaria (o assicurativa) per l’importo di euro .............. a garanzia delle somme anticipate ai sensi dell’art. 2 del d.lgs. 122 del 20 giugno 2005. 11) Il materiale di costruzione usato sarà il seguente: pavimenti del salone ...............................; rivestimenti della cucina ...............................; servizi igienici .............................. . 12) L’appartamento dovrà avere i seguenti impianti tecnologici: riscaldamento ...............................; condizionatori .............................. . 13) Il promissorio acquirente sarà immesso nel possesso dell’immobile alla data della stipula dell’atto pubblico e comunque non oltre la data del giorno ................... del mese di .................... dell’anno ............... . 14) La scelta del notaio è riservata a ...................... e le spese ed imposte sono divise tra le parti a norma di legge. 15) Per ogni giorno di ritardo nella consegna dell’immobile è stabilita una penale di euro ................... a carico della promissoria venditrice.

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16) Per il ritardo nei pagamenti il promissorio acquirente dovrà pagare gli interessi moratori nella misura del ................ per cento. 17) Nella vendita sono comprese tutte le pertinenze, accessioni e servitù attive e passive del fabbricato. 18) La parte promettente dichiara che sussiste sul terreno del costruendo fabbricato la seguente servitù: .............................. . 19) Il sig. ..............................., promissario acquirente, dichiara di trovarsi con il coniuge ............................... in regime di comunione (separazione) legale dei beni (ovvero: dichiara di essere libero di stato civile). 20) La parte promissoria venditrice dichiara che per il menzionato fabbricato è stato rilasciato regolare permesso di costruire e si impegna a consegnare al promissorio acquirente il prescritto certificato di agibilità. 21) La società costruttrice consegna all’acquirente copia di polizza assicurativa decennale, a garanzia dei danni derivanti da rovina totale o parziale dell’edificio o da gravi difetti di costruzione, a norma dell’art. 4 del d.lgs. 122/2005. 22) L’acquirente chiede i benefici fiscali della prima casa perché trattasi di abitazione non di lusso ai sensi dell’art. 1 della tariffa, parte prima del d.P.R. 131/1986 e del decreto ministeriale 2 agosto 1969; dichiara a tal fine di non essere proprietario di altro immobile ad uso abitativo e di volere stabilire la sua residenza (domicilio) nel comune ove è ubicato l’appartamento. Letto, riletto, approvato e sottoscritto in data ............................... La parte promissoria venditrice ......................................................

Il promissario acquirente............ f.to il legale rappresentante..........

NOTE Con decreto legislativo 20 giugno 2005, n. 122, pubblicato sulla G.U. n. 155 del 6 luglio 2005, sono stati fissati i requisiti del contratto preliminare di compravendita di beni immobili da costruire e sono state stabilite varie forme di garanzie per gli acquirenti. Il costruttore deve prestare una fideiussione bancaria o assicurativa a favore degli acquirenti a garanzia delle somme anticipate in caso di insolvenza o di fallimento; tale fideiussione è prevista a pena di nullità del contratto preliminare di compravendita. La società promissoria venditrice deve inoltre stipulare una polizza assicurativa decennale a favore del promissario acquirente a garanzia di eventuali danni derivanti da rovina dell’edificio o difetto di costruzione.

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Per tali immobili non si applica la revocatoria fallimentare prevista dall’art. 67 del regio decreto 267/1942. È istituito, inoltre, un fondo di solidarietà a favore dei cittadini rimasti vittime dei fallimenti dal 31 dicembre 1993, fino all’entrata in vigore del decreto legislativo 122/2005. Il contratto preliminare deve contenere gli estremi del permesso di costruzione ed il termine massimo di esecuzione della costruzione. Il contratto deve avere i requisiti previsti dall’art. 2659 del codice civile e cioè le generalità delle parti e codice fiscale; per le società bisogna indicare la ragione sociale e le generalità del rappresentante legale. Per i fabbricati si debbono indicare gli estremi catastali del terreno su cui insiste il fabbricato a norma dell’art. 2826 del codice civile. A norma del quarto comma dell’art. 2645-bis del codice civile i contratti preliminare di beni in costruzione debbono avere le indicazioni della superficie utile dell’appartamento e la quota in millesimi sui beni comuni spettante al promissario acquirente. La tutela contro il fallimento si applica anche alle ristrutturazioni La tutela prevista dal d.lgs. 122/2005 per le vendite di immobili da costruire si applica anche agli interventi di ristrutturazione edilizia, per i quali è stato chiesto il permesso di costruire o è stata comunicata la denuncia di inizio attività dopo il 21 luglio 2005. Nessuna tutela è prevista per gli edifici per i quali non è stato chiesto il permesso di costruire o per i quali è stato già richiesto il certificato di agibilità. Questi importanti chiarimenti sono stati fatti dal Consiglio nazionale del notariato con parere n. 5813/C, secondo cui la tutela per l’acquirente si applica anche a chi acquista una porzione di edificio già esistente e da ristrutturare radicalmente. Deve trattarsi di interventi rivolti a trasformare gli organismi edilizi mediante opere, che possono portare ad un organismo edilizio in tutto o in parte diverso dal precedente, come specifica il t.u. dell’edilizia (d.P.R. 380/2001) con gli articoli 3 e 10. La garanzia per l’acquirente è prevista per i fabbricati in costruzione e prima del completamento delle finiture e della conseguente richiesta del certificato di agibilità. Sono esclusi dalla tutela gli edifici per i quali il permesso di costruire sia stato richiesto prima del 21 luglio 2005, data di entrata in vigore del d.lgs. 122/2005.

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Calcolo degli spazi per la vendita a misura Nel contratto preliminare bisogna indicare se la vendita è fatta a misura o a corpo, cioè in blocco ex art. 1538 codice civile. Per la vendita a misura spesso sorgono controversie tra venditore e compratore, per cui è consigliabile allegare all’atto di compravendita la seguente tabella: Calcolo del metro quadro commerciale: in percentuale rispetto alla superficie effettiva (da aggiungere alla calpestabile) Muri divisori fra appartamento 50 Muri perimetrali 100 Balconi sporgenti 50 Balconi interni alla facciata 66,6 Terrazzi (oltre 20 mq): – per la parte che non supera i locali serviti 25 – oltre 20 – se servono solo zona notte e servizi 15 Cantine e solai (se l’altezza media minima di è 1,7 metri): – con finestre 25 – senza finestre 20 Sottotetti praticabili, taverne seminterrate 50 Giardini privati: – per parte uguale alla grandezza dell’appartamento 15 – oltre, fino alla grandezza di pianta del palazzo 10 (Il Sole 24 Ore, 20 settembre 2005)

Diritto di prelazione per il promissorio acquirente L’art. 9 del decreto legislativo n. 122 del 20 giugno 2005 sulla tutela degli acquirenti degli immobili da costruire, prevede il diritto di prelazione per il promissorio acquirente se il bene è venduto all’incanto. Tale diritto è previsto sia nel caso di fallimento del venditore che in caso di esecuzione immobiliare. Il diritto di prelazione è riconosciuto al prezzo definitivo dell’incanto, anche se vi sono state ulteriori offerte a norma dell’art. 584 c.p.c. Il legislatore però pone per il diritto di prelazione dell’acquirente due condizioni, e cioè che l’immobile sia stato materialmente consegnato all’acquirente e che sia stato adibito ad abitazione principale per sé o per altro parente di primo grado.

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Il diritto di prelazione si applica sia se è stipulato un contratto preliminare di compravendita, sia in caso di atto definitivo del notaio. Altra condizione è che il fabbricato sia ultimato e destinato ad abitazione dell’acquirente o suo parente prima dell’inizio della proceduta esecutiva. L’art. 10 del d.lgs. 122/2005 prevede anche una tutela per il consumatore contro il fallimento, perché il curatore non può esercitare la revocatoria fallimentare prevista dall’art. 67 del r.d. 267 del 1942. Scioglimento di contratti di immobili da costruire Con l’art. 11 del d.lgs. 20 giugno 2005, n. 122 è stato introdotto, dopo l’art. 72 del regio decreto 267/1942, l’art. 72-bis che disciplina lo scioglimento dei contratti relativi ad immobili da costruire. In caso di situazione di crisi del costruttore, ai sensi dell’art. 2 della legge 2 agosto 2004, n. 210, il contratto si intende sciolto, se, prima che il curatore comunichi la scelta tra esecuzione o scioglimento, l’acquirente abbia escusso la fideiussione a garanzia della restituzione di quanto versato al costruttore, dandone, altresì, comunicazione al curatore. In ogni caso, la fideiussione non può essere escussa dopo che il curatore abbia comunicato di voler dare esecuzione al contratto. La facoltà di scelta tra esecuzione e scioglimento spetta al curatore, però se l’acquirente non ha escusso la fideiussione. La norma stabilisce una seconda condizione, e cioè che l’acquirente ne deve dare comunicazione al curatore. È una corsa ad ostacolo tra curatore ed acquirente, che non può escutere la fideiussione se il curatore ha fatto prima la comunicazione dell’esecuzione. Si ricorda che la fideiussione è prevista dall’art. 2 del d.lgs. 122/ 2005 per gli immobili da costruire. La situazione di crisi si verifica ai sensi dell’art. 2 della legge delega 210/2004, in caso di esecuzione immobiliare, fallimento, concordato preventivo, amministrazione straordinaria o liquidazione coatta amministrativa a carico del costruttore. Si precisa che l’art. 72 del regio decreto 267/1942 riguarda le vendite non ancora eseguite mentre l’art. 72-bis disciplina i contratti preliminari o definitivi, già stipulati aventi ad oggetto beni immobili.

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110-bis. Contratto di successione di azienda (art. 769-bis c.c.) ATTO PUBBLICO DI SUCCESSIONE DI AZIENDA Il giorno ................., del mese di ......................... dell’anno ................... dinanzi a me dott. ..............................., notaio iscritto al n. ...................... del distretto notarile di ............................... sono comparsi: il sig. ..............................., nato il ..............................., a ..............................., residente in ..............................., via ..............................., n. ......................, c.f. ...............................; la sig.ra ..............................., nata il ..............................., a ..............................., residente in ..............................., via ..............................., n. ......................, c.f. ......................, moglie; il sig. .............................., nato il .........................., a ........................., residente in ......................., via ........................, n. ......................, c.f. ......................, figlio; la sig.ina. ............................, nata il ..........................., a ......................, residente in ......................, via ......................., n. ......................, c.f. ......................, figlia; i quali stipulano a norma dell’art. 768-bis e segg. del codice civile, il presente atto di successione di azienda, regolato dai seguenti patti e condizioni: 1) il sig. ......................, imprenditore, trasferisce al figlio ...................... l’azienda sita in via ......................, n. ......................, iscritta all’ufficio delle attività produttive di ......................, al n. ......................, avente ad oggetto la seguente attività: ......................; 2) la sig.ra ...................... presta il suo assenso a tale trasferimento a condizione che le siano assegnati i seguenti beni immobili: appartamento sito in ......................, via ......................, n. ......................, di ......................, riportato in catasto al foglio ......................, partita ......................, particella ......................, confinante con beni di ...................... e di ......................; locale terraneo ad uso commerciale, sito in ......................, via ......................, n. .........., riportato in catasto al foglio ...................., partita ......................, particella ......................, confinante con ......................; 3) la signorina ......................, al fine di assicurare il prosieguo dell’attività imprenditoriale in favore del fratello ......................, presta il suo consenso, a condizione che le siano assegnati i seguenti beni dell’asse ereditario: appartamento sito in ......................, via ......................, n. ......................, foglio ......................, partita ......................, particella ......................, confinante con ......................; locale ad uso commerciale sito in ......................, via ......................, n. ............., riportato in catasto al foglio ......................, partita ................., particella .............., confinante con via ........................... e beni dei signori ......................; 4) il sig. ......................, padre, ed il sig. ......................, figlio, prestano il

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loro pieno assenso al trasferimento in favore della sig.ra ......................... e della sig.ina ...................... dei beni innanzi descritti; 5) si precisa che nel trasferimento dell’azienda sono compresi l’immobile, i macchinari, le attrezzature, le pertinenze e tutta la merce di cui è stato fatto inventario a parte ed allegato al presente atto. Io notaio prendo atto delle dichiarazioni delle parti e dichiaro trasferiti a loro i beni descritti e precisamente: al sig. ...................... figlio, l’azienda sita in ......................, via ......................, n. ..............., iscritta all’ufficio delle attività produttive al n. ...............; alla signora .................. i beni immobili che qui si descrivono: ......................; alla signorina ...................... i beni immobili di cui si ripete la descrizione: ........................... . Le parti autorizzano la voltura dell’azienda presso l’ufficio delle attività produttive; autorizzano altresì la trascrizione del presente atto alla conservatoria dei registri immobiliari, con esonero del conservatore da ogni responsabilità. Il sig. ...................... si assume l’onere delle spese notarili e fiscali. Letto, approvato e sottoscritto. Le parti: .................; .................; .................; .................; Il notaio ......................

NOTE Con legge n. 55 del 14 febbraio 2006, sono stati inseriti nel codice civile gli articoli 768-bis e segg. con cui entra nel nostro sistema civile un nuovo istituto già diffuso nei Paesi della Comunità, cioè il contratto di successione nella azienda familiare, per assicurare la continuazione dell’attività imprenditoriale in favore di un erede. Non è abrogato l’art. 458 del codice civile sul divieto dei patti successori, che rimane inalterato. Trattasi di una deroga a tale norma per favorire l’integrità dell’azienda ed il prosieguo dell’attività. Il contratto deve essere stipulato con atto pubblico e le parti possono stabilire la divisione degli immobili; possono anche assegnare l’azienda ad un solo erede, che deve pagare ai coeredi una somma pari al valore delle quote di legittima spettanti. L’imprenditore può anche effettuare assegnazioni ai propri legittimari ed i beni saranno imputati alle loro quote di legittima. Al contratto debbono partecipare tutti gli eredi legittimi. In mancanza l’atto può essere impugnato entro un anno dalla stipula.

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171. Atto di trust interno (pag. 701) NOTE Trascrizione dei vincoli di destinazione previsti dal trust Con il decreto “milleproroghe” n. 273/2005, convertito in legge dalla Camera dei deputati il giorno 9 febbraio 2006, è stato inserito nel codice civile l’art. 2645-ter, secondo cui gli atti in forma pubblica, con cui beni immobili o beni mobili trascritti nei pubblici registri sono destinati alla realizzazione di interessi meritevoli di tutela riferibili a persone con disabilità, a pubbliche amministrazioni e ad altri enti o persone fisiche ai sensi dell’art. 1322, secondo comma del codice civile, possono essere trascritti al fine di rendere opponibile ai terzi il vincolo di destinazione. In effetti trattasi della tutela dei vincoli di destinazione previsti dal contratto di trust, di origine inglese, atipico, perché non disciplinato dal codice civile, ma molto diffuso in Italia, perché consente la conservazione del patrimonio. Con la trascrivibilità, il contratto di trust entra a pieno diritto nell’ordinamento interno, per la gestione di interessi familiari e societari, per la tutela della quota di legittima e per la protezione dei minori e degli incapaci. Nella Repubblica di San Marino il contratto di trust è disciplinato dalle leggi n. 37 e 38 del 2005, a tutela del patrimonio contro le azioni revocatorie. Per il contratto di trust non esistono regole fiscali, però si applica la normativa in base al contenuto dell’atto. La tassazione del trust Vi sono varie tesi sulla tassazione del trust da parte della dottrina e da ultimo si sono formati contrastanti orientamenti dei giudici tributari. La Commissione tributaria provinciale di Treviso, con decisione n. 27 del 29 marzo 2001, aveva attribuito natura di atto di donazione al trust. La Commissione tributaria provinciale di Lodi, con decisione del 5 novembre 2001, invece, stabiliva che il trust non è un atto di donazione, ma un atto a titolo gratuito, e, quindi, tassabile nella misura del 3% in applicazione dell’art. 9 della tariffa, parte prima del d.P.R. 131/1986, perché rientrante fra gli “atti diversi da quelli altrove indicati aventi ad oggetto prestazioni a contenuto patrimoniale”.

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Tale tesi è condivisa dalla Direzione centrale normativa (risposta del 28 settembre 2004) e dalla Direzione regionale Emilia Romagna (risposta del 2 novembre 2005). La tesi dell’imposta fissa è quella più plausibile ed è stata condivisa dalla Commissione tributaria di Venezia con le sentenze del 24 ottobre 2001 e del 23 gennaio 2003. Conforme all’imposizione in misura fissa è la decisione della Commissione tributaria provinciale di Brescia dell’11 gennaio 2006. Nonostante l’approvazione dell’art. 2645-ter c.c., che prevede la trascrizione del vincolo di destinazione del trust, alcuni conservatori hanno sostenuto la “inascrivibilità” degli stessi aventi ad oggetto beni immobili. Poiché non esiste una definizione giuridica, il Tribunale di Trieste, con decreto del 7 aprile 2006, ha sollevato perplessità sull’istituto di origine anglosassone, che si ripercuotono anche sul trattamento tributario, ben potendo l’amministrazione finanziaria invocare il concetto di simulazione.

175. Vendita di imbarcazione o di nave (pag. 713) NOTE Approvato il codice della nautica da diporto Con il decreto legislativo n. 171/2005 è stato approvato il codice della nautica da diporto, in attuazione della direttiva comunitaria 2003/44/CE. Entro novanta giorni dall’entrata in vigore di tale decreto, il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con le amministrazioni interessate, adotta ai sensi dell’art. 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, un decreto ministeriale per disciplinare le seguenti materie: a) modalità di iscrizione nei registri delle navi, delle imbarcazioni da diporto e delle imbarcazioni autocostruite; b) procedure per iscrizione e cancellazione dai registri; c) perdita di possesso delle unità da diporto; d) rinnovo della licenza di navigazione;

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e) regime amministrativo degli apparati ricetrasmittenti; f) disciplina dei titoli abilitativi per il comando; g) sicurezza della navigazione; h) individuazione degli uffici provinciali del dipartimento; i) normativa tecnica per i motori a doppia alimentazione, a benzine e a gas; l) procedura per il rilascio dell’autorizzazione alla navigazione temporanea. Con l’art. 66 del d.lgs. 171/2005 sono abrogate tutte le disposizioni sulla nautica da diporto ed in particolare gli artt. da 213 a 218, 1212 e 1291 del codice della navigazione. Sono abrogati anche gli artt. 314, comma 2 e gli artt. da 401 a 407 e 538 del regolamento di esecuzione del codice della navigazione. Fino all’entrata in vigore del nuovo regolamento si applicano le disposizioni regolamentari vigenti. Al decreto sono inseriti 16 allegati con le regole tecniche di progettazione, costruzione e navigazione. Disposizioni speciali per i contratti nautici Con il codice della navigazione da diporto approvato con d.lgs. 18 luglio 2005, n. 171, pubblicato sulla G.U. n. 2002 del 31 agosto 2005 ed in vigore dal 15 settembre 2005, sono state dettate disposizioni speciali sui contratti di utilizzazione delle unità da diporto. A norma dell’art. 7 del codice, possono essere immessi nel commercio le unità che hanno i requisiti di sicurezza essenziali di cui all’art. 6 e la marcatura di cui all’art. 8. A norma dell’art. 17 per gli effetti previsti dal codice civile, gli atti costitutivi, traslativi o estintivi della proprietà sono resi pubblici entro 60 giorni dall’atto mediante trascrizione nei rispettivi registri. L’art. 19 stabilisce che per ottenere l’iscrizione nei registri delle imbarcazioni da diporto, il proprietario deve presentare il titolo di proprietà con l’attestazione della conformità CE. I natanti da diporto sono esclusi dall’iscrizione nel registro e dal certificato di sicurezza (art. 27). Sono natanti le unità di lunghezza inferiori a dieci metri (art. 3). Iscrizione nel registro delle locazioni da diporto A norma dell’art. 15 del codice della navigazione da diporto, approvato con d.lgs. 18 luglio 2005, n. 171, le navi e le imbarcazioni da diporto sono iscritte nei registri tenuti dalle capitanerie di diporto; le imbarcazioni sono iscritte anche negli uffici circonda-

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riali marittimi, anche in via provvisoria. Le locazioni finanziarie con facoltà di riscatto sono iscritte a nome del locatore, con annotazione sul registro di iscrizione e sulla licenza di navigazione del nominativo dell’utilizzatore e della scadenza del contratto (art. 16). Alla domanda di iscrizione il proprietario deve allegare il titolo di proprietà e la dichiarazione di conformità CE. Il contratto di locazione o di sublocazione delle navi e delle imbarcazioni da diporto è stipulato per iscritto a pena di nullità; il conduttore esercita la navigazione e ne assume la responsabilità ed i rischi (art. 42). La responsabilità civile verso terzi è regolata dagli artt. 2054 e 2947, comma 2, del codice civile (art. 40). Le disposizioni della legge 990/ 1964 sull’assicurazione obbligatoria si applicano a tutti i motori amovibili di qualsiasi potenza; sono escluse le unità a remi o a vela non dotate di motore ausiliario (art. 41). I noleggi turistici sono disciplinati con ordinanze I natanti da diporto sono esclusi dall’obbligo di iscrizione nei registri, della licenza di navigazione e del certificato di sicurezza; possono navigare entro sei miglia dalla costa se non hanno la marcatura CE. L’utilizzazione dei natanti da diporto o di noleggio per finalità ricreative o per usi turistici di carattere locale, nonché di appoggio alle immersioni subaquee a scopo sportivo o ricreativo è disciplinata con ordinanza della Capitaneria di Porto (art. 27). Il contratto di noleggio è redatto per iscritto a pena di nullità (art. 47). Il noleggiatore è obbligato a mettere a disposizione l’unità da diporto completa di dotazioni di sicurezza, di documenti e di assicurazione ex legge 990/1969 (art. 48). Il noleggiatore provvede al combustibile, acqua e lubrificanti per la durata del contratto (art. 49).

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190-bis. Contratto di soggiorno per lavoratori stranieri (art. 39, d.P.R. 334/2004) PROPOSTA DI STIPULA DI CONTRATTO DI SOGGIORNO Con la presente scrittura privata, da valere a tutti gli effetti di legge tra la ditta .................., in persona del legale rappresentante sig. ..................., con sede in ......................, via ......................, n. ............, c.f. ......................, partita IVA ......................, iscritta al n. ............... dell’ufficio delle attività produttive di ............................ ed il lavoratore ........................., nato il ........................ a .........................., residente in ..........................., via ............................., n. ......., domiciliato in Italia in via ..................................... n. ........... di ............................, c.f. ......................, si stipula a norma dell’art. 35 del d.P.R. 31 agosto 1999, n. 394, come modificato con l’art. 30 del d.P.R. 18 ottobre 2004, n. 334, il presente contratto di soggiorno per lavoro, regolato dalle seguenti condizioni: 1) il contratto è a tempo indeterminato (o: a tempo determinato) (o: stagionale), con orario a tempo pieno (o: parziale); 2) il datore di lavoro si impegna a garantire una sistemazione alloggiativa idonea al lavoratore e dichiara che già è stato stipulato contratto di locazione con il sig. ......................, in data ................., registrato il ................, per l’immobile sito in ......................, via ...................... n. ........; 3) il datore di lavoro è autorizzato a trattenere 1/3 della retribuzione mensile per pagare il canone di locazione stabilito in euro ...................... per ogni mese; 4) l’idoneità abitativa è stata certificata dall’ufficio tecnico del comune di ......................, in data ...................... (o: dall’ufficio igiene pubblica della ASL di ......................, con parere igienico sanitario del ......................); 5) il datore di lavoro si impegna a farsi carico delle spese di rimpatrio del lavoratore; 6) il datore di lavoro si impegna ad assicurare il trattamento retributivo ed assicurativo previsto dalle leggi vigenti e dai contratti collettivi di lavoro; 7) il datore di lavoro si impegna a comunicare qualsiasi variazione concernente il rapporto di lavoro. Il lavoratore ......................

Il datore di lavoro ......................

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NOTE Il 25 febbraio 2005 è entrato in vigore il regolamento di attuazione del d.P.R. 286/1998 sull’immigrazione, modificato con il d.P.R. 334/2004, noto come decreto “Bossi-Fini”. Con tale decreto sono stati meglio precisati gli elementi del contratto di lavoro per gli immigrati, come indicati nella presente formula. Copia del contratto deve essere presentata allo sportello unico per il rilascio del nulla osta al lavoro. È reato stipulare contratto con extracomunitari senza termine Il cittadino italiano che concede in comodato un immobile ad un lavoratore extracomunitario, senza la fissazione di un termine di durata commette il reato di favoreggiamento previsto dall’art. 12 del testo unico sull’immigrazione. Questo importante principio è stato stabilito dalla Corte di Cassazione, prima sezione penale, con sentenza n. 2887 del 15 febbraio 2006, confermando la decisione dei giudici di primo e secondo grado. Nella fattispecie era stato concesso un immobile, con comodato oneroso, senza termine di durata, a straniero che era irregolare perché munito di passaporto, ma non del permesso di soggiorno, come previsto dalla legge. Questi elementi sono stati ritenuti sufficienti dalla Suprema Corte ad integrare gli estremi dell’elemento soggettivo di favoreggiamento.

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195. Contratto di appalto di lavori pubblici (pag. 795) NOTE Approvato il codice degli appalti pubblici Il 23 marzo 2006 il Consiglio dei Ministri ha approvato il codice degli appalti pubblici, noto come codice “De Lise”, con cui sono state abrogate 29 leggi e decreti, fra cui la legge “Merloni”, n. 109/ 1994 ed i decreti legislativi nn. 157/1995, 158/1995 e 358/1992. Con il nuovo codice è liberalizzato l’appalto integrato ed è concessa più discrezionalità alle stazioni appaltanti. Sono recepiti gli istituti delle direttive comunitarie 2004/17 e 2004/18: dialogo competitivo, accordi-quadro, aste elettroniche. È abolito il criterio di aggiudicazione del prezzo più basso. A norma dell’art. 53 la stazione appaltante può utilizzare un appalto con contenuti di progettazione e di realizzazione dei lavori, detto, appunto, appalto integrato. L’amministrazione pone a base della gara un progetto preliminare e non definitivo, che sarà presentato in sede di offerta. Il codice fa la distinzione tra opere “primarie” (fognature, strade, illuminazione) che possono essere eseguite dai privati senza gara (di importo inferiore a 5,2 milioni di euro) ed opere “secondarie”, che possono essere realizzate con la procedura del promotore. L’asta pubblica, la licitazione privata e la trattativa privata, previste dall’abrogata legge “Merloni”, sono sostituite con le procedure comunitarie; “procedura aperta, ristretta e negoziata”. Per offerte anomale “sotto soglia” è prevista l’esclusione automatica se prevista nel bando di gara. È stabilita la responsabilità solidale tra concorrente ed impresa ausiliaria, che può prestare i requisiti a più concorrenti, qualora “particolari attrezzature risultino possedute da un ristrettissimo ambito di imprese operanti sul mercato”. L’art. 58 del codice prevede un nuovo istituto, cioè “il dialogo competitivo per gli appalti particolarmente complessi”, ma non per le opere previste dal d.lgs. 190/2002, noto come legge obiettivo.

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213. Assicurazione veicoli per danni a terzi (pag. 889) NOTE Rimborso della differenza del premio se il veicolo è venduto Il codice delle assicurazioni approvato con d.lgs. 209/2005, prevede molte clausole a favore dei consumatori; in materia di assicurazione per la responsabilità civile da circolazione stradale è da segnalare l’art. 71, secondo cui in caso di vendita del veicolo, l’assicurato ha diritto al rimborso della differenza del premio per il residuo periodo di assicurazione. Tale norma si applica anche ai natanti. Il trasferimento del veicolo è causa di risoluzione del contratto di assicurazione; però se le parti sono d’accordo, può essere trasferito con il veicolo anche il contratto di assicurazione. L’assicurato, inoltre può recedere dal contratto se aumenta il premio per cifre superiori al tasso di inflazione; la comunicazione di recesso può essere fatta con raccomandata con avviso di ricevimento, a mezzo fax o con consegna a mano. Ma a prescindere dall’aumento delle tariffe l’assicurato può sempre recedere dal contratto, facendo una comunicazione quindici giorni prima della scadenza con raccomandata o fax.

217. Richiesta risarcimento del danno (pag. 898) NOTE Codice delle assicurazioni private In attuazione della legge 229/2003 il Consiglio dei Ministri con d.lgs. 209/2005 ha approvato il codice delle assicurazioni private, con cui è stata dettata una nuova normativa per i contratti di assicurazione obbligatoria della responsabilità civile derivante dalla circolazione di veicoli e natanti, di assicurazione della tutela giudiziaria, di assicurazione sulla vita e capitalizzazione. I nuovi contratti debbono essere impostati con le regole della semplificazione e della trasparenza. L’assicuratore, cioè, deve consegnare, prima della conclusione del contratto, una nota informativa, contenente le regole di comporta-

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mento nelle offerte e nella esecuzione del contratto. Lo schema di nota informativa deve essere approvato dall’autorità di vigilanza. In particolare per l’assicurazione da circolazione stradale, gli artt. 148 e 149, del codice delle assicurazioni, stabiliscono che, in caso di sinistro, il danneggiato deve fare richiesta di risarcimento direttamente alla propria assicurazione, che deve provvedere al pagamento, per i danni a cose entro 60 giorni e per le lesioni, entro 90 giorni, ai sensi dell’art. 145 del codice delle assicurazioni. Se entrambe le parti hanno sottoscritto il modello di denunzia del sinistro, ai sensi dell’art. 143, congiuntamente, si presume che sia avvenuto con le modalità descritte, fino a prova contraria ed il pagamento deve avvenire entro 30 giorni. In caso di mancato pagamento il danneggiato può adire le vie legali. È stato ridotto a 15 giorni il termine per il diniego del rinnovo tacito del contratto. Riforma del codice di procedura civile Il decreto legislativo 2 febbraio 2006, n. 40 ha introdotto modifiche agli articoli 360 e seguenti del c.p.c. È stato modificato anche l’art. 366 c.p.c., relativo al contenuto del ricorso che deve contenere: l’indicazione delle parti; l’indicazione della sentenza o decisione impugnata; l’esposizione sommaria dei fatti di causa; i motivi e l’indicazione delle norme di diritto ai sensi dell’art. 366-bis; l’indicazione della procura; l’indicazione dei documenti; l’elezione di domicilio in Roma, altrimenti le notificazioni vengono fatte presso la cancelleria. Ora può essere indicato anche l’indirizzo e-mail e il numero di telefax per le comunicazioni della cancelleria e per lo scambio tra i difensori, di cui agli articoli 372 e 390 c.p.c. La novità maggiore è quella introdotta dall’art. 366-bis c.p.c. secondo cui l’illustrazione di ogni motivo di diritto deve concludersi, a pena di inammissibilità, con la formulazione di un quesito di diritto. Pertanto alla formula n. 232 devono essere aggiunti i “quesiti di diritto”. Pertanto dopo le “CONCLUSIONI” nella formula 217 deve essere aggiunta la seguente dicitura: “FORMULAZIONE DEI QUESITI EX ART. 366-BIS C.P.C. Il sottoscritto avvocato a norma dell’art. 366-bis c.p.c. formula i seguenti quesiti di diritto: – quesito sul motivo n. 1: accerti la Corte la violazione dell’art. ...... della legge ...... ed enunci il principio di diritto nell’interesse della legge; – quesito sul motivo n. 2: accerti la Corte se vi è stata la falsa applicazione dell’art. ...... del codice ed enunci il principio di diritto.”.

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233.Atto costitutivo di impresa sociale (d.lgs. 2 marzo 2006) ATTO COSTITUTIVO DI IMPRESA SOCIALE Il giorno ................, del mese di ...................., dell’anno ..............., innanzi a me notaio dott. .................., iscritto al collegio notarile di ......................, sono comparsi, nel mio studio sito in via ..............................., n. ............, di ..............................., i signori: il sig. ..............................., nato a ............................... il ..............................., residente in ..................................., via ......................................, n. ........., c.f. ..............................., identificato con documento di identità n. ............, rilasciato da ...............................; il sig. ..............................., nato a ............................... il ..............................., residente in ...................................., via ....................................., n. ............, c.f. ..............................., identificato con documento di identità n. ............, rilasciato da ...............................; i quali dichiarano di voler costituire, come in effetti costituiscono, una impresa sociale, denominata ..............................., con sede in ..........................., via ..............................., n. ................ di ..............................., disciplinata dal d.lgs. 2 marzo 2006 ed in particolare dai seguenti articoli: 1) Oggetto sociale è l’esercizio in via stabile e principale di una attività economica organizzata al fine della produzione e dello scambio di beni (o: servizi) della seguente utilità sociale: assistenza sanitaria ai sensi del d.P.R. 29 novembre 2001; (oppure: tutela dell’ambiente e dell’ecosistema, ai sensi della legge 15 dicembre 2004, n. 308); (oppure: valorizzazione del patrimonio culturale ai sensi del d.lgs. 22 gennaio 2004, n. 42); (oppure: inserimento di lavoratori disabili ai sensi dell’art. 2, paragrafo 1, lett. g), del regolamento CE n. 2204/2002 del 12 dicembre 2002); (oppure: altra attività prevista dall’art. 2 del menzionato decreto legislativo). 2) L’organizzazione non ha scopo di lucro e gli utili ed avanzi di gestione sono destinati allo svolgimento dell’attività statutaria o all’incremento del patrimonio. 3) All’attività di direzione e controllo dell’impresa sociale si applicano le norme di cui al capo IX, titolo V, libro V e art. 2545-septies del codice civile. 4) In attesa di elezioni secondo le norme statutarie l’organizzazione è governata da un consiglio di amministrazione composto dal sig. ................, presidente, sig. .........................., vice-presidente e signori ......................., consiglieri. 5) I membri del consiglio direttivo debbono avere i seguenti requisiti professionali: ............................... .

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6) L’ammissione o l’esclusione dei soci è decisa dall’assemblea a richiesta dell’interessato. 7) Per la vigilanza sull’osservanza della legge, dello statuto e della corretta amministrazione sono nominati sindaci i signori ........................... . 8) Ai lavoratori dell’impresa sociale è corrisposto il trattamento economico e normativo previsto dai contratti collettivi. 9) I lavoratori hanno diritto di informazione, consultazione e partecipazione secondo le modalità stabilite nel regolamento aziendale. 10) In caso di insolvenza, l’impresa è soggetta alla liquidazione coatta amministrativa di cui al r.d. 267/1942. 11) La trasformazione, fusione e scissione dell’impresa è ammessa soltanto se non vi è scopo di lucro. 12) La cessione di azienda è ammessa se il cessionario rispetta l’utilità sociale stabilita nell’atto costitutivo. Letto, approvato e sottoscritto. I soci ............................... Il notaio ...............................

NOTE Con decreto legislativo approvato il 2 marzo 2006, in attesa di pubblicazione sulla G.U., nasce l’impresa sociale in attuazione della legge delega 118/2005. Tutte le organizzazioni private possono avere la denominazione di impresa sociale se non hanno lo scopo di lucro e rispettano una finalità sociale: assistenza sociale e sanitaria, formazione e istruzione, tutela dell’ambiente, formazione universitaria, erogazione servizi culturali. L’atto costitutivo deve essere stipulato con rogito notarile. L’impresa sociale non può essere dichiarata fallita ma è soggetta a liquidazione coatta amministrativa. L’organizzazione che esercita l’impresa sociale deve tenere il libro giornale ed il libro degli inventari di cui agli artt. 2216 e 2217 del codice civile. L’atto costitutivo deve essere depositato entro 30 giorni, a cura del notaio o degli amministratori, presso l’ufficio del registro delle imprese e per l’iscrizione in apposita sezione.