ASPETTI GENERALI DEL DECRETO INGIUNTIVO Il decreto ... - AICS

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Il decreto ingiuntivo è lo strumento giuridico di maggiore diffusione per la tutela ... procedimento ha inizio con il deposito del ricorso, presso la cancelleria ... Tale seconda fase è quella dell'opposizione a decreto ingiuntivo e si svolge con le.
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Dott.ssa Silvia Filippi Dott. Fabio Odetti Dott.ssa Manuela Roggero

ASPETTI GENERALI DEL DECRETO INGIUNTIVO Il decreto ingiuntivo è lo strumento giuridico di maggiore diffusione per la tutela ed il recupero del credito. Prima di esaminare le caratteristiche di tale istituto, appare opportuno procedere alla sua collocazione all'interno del sistema giuridico; esso si differenzia infatti sia dal giudizio ordinario di cognizione, sia dal procedimento previsto dall'art. 702 bis del codice di procedura civile. Il processo di cognizione, disciplinato dal libro secondo del codice di procedura civile, rappresenta lo schema generale dell'attività di cognizione ed ha la funzione di accertamento dell'esistenza o meno del diritto di cui si chiede la tutela. Tramite l'esercizio dell'azione di cognizione viene infatti introdotto un processo ordinario, idoneo a pervenire ad una sentenza sul merito, in cui le parti si trovano in posizione di uguaglianza davanti ad un giudice terzo ed imparziale. Il giudizio, eccezion fatta per le controversie in materia di lavoro che seguono una disciplina a parte, si introduce con citazione a comparire in udienza e si snoda attraverso varie fasi (introduttiva, istruttoria e conclusiva) che se da un lato ne garantiscono l'approfondimento e la ponderatezza da parte dell'organo giudicante, dall'altro ne cagionano una lentezza, almeno presso alcuni Tribunali, davvero esasperante.

Proprio per cercare di intervenire sull'inaccettabile durata del processo civile, è stato previsto, con la Legge n. 69/2009, l'art. 702 bis del codice di procedura civile che ha introdotto il procedimento sommario di cognizione che, non contemplando alcune delle formalità tipiche dell'ordinario processo di cognizione, si caratterizza per la maggior celerità della procedura, ma si può applicare alle sole cause che non richiedano un'articolata attività istruttoria. Il decreto ingiuntivo costituisce invece un procedimento speciale di cognizione, disciplinato dal libro quarto del codice di procedura civile (specificatamente dagli articoli 633 e seguenti) che si distingue dal giudizio di cognizione ordinario e dal procedimento di cui all'art. 702 bis del codice di procedura civile perché è volto al conseguimento di un titolo esecutivo in un tempo brevissimo, per poter avviare con tempestività la successiva esecuzione forzata. Nonostante la sommarietà che caratterizza tale procedimento, che si avvia e termina senza la partecipazione della parte debitrice, il rispetto del principio del contraddittorio è comunque garantito dalla previsione di un'eventuale seconda fase, alla quale può dare impulso la parte nei confronti della quale è stato pronunciato il decreto (la cosiddetta parte ingiunta o debitore ingiunto). Più specificatamente la prima fase (c.d. monitoria) si contraddistingue per la superficialità della cognizione perchè si svolge in assenza di contraddittorio tra la parte creditrice e quella debitrice, ossia inaudita altera parte; infatti il procedimento ha inizio con il deposito del ricorso, presso la cancelleria dell'autorità giudiziaria competente, da parte del soggetto che intende far valere il proprio diritto di credito ad una somma liquida di denaro o ad una determinata quantità di cose fungibili, ovvero alla consegna di una cosa mobile determinata e che deve supportare tale sua pretesa con una prova scritta, qualificata dal legislatore all'art. 634 c.p.c. e ritenuta di particolare attendibilità. Il Giudice adito, dopo aver accertato la sussistenza dei requisiti previsti dalle norme codicistiche, pronuncia il decreto ingiuntivo in calce al ricorso, ingiungendo alla parte debitrice il pagamento della somma o la consegna dei beni entro il termine di quaranta giorni dalla notifica (immediatamente nelle ipotesi di

provvisoria esecutorietà previste dall'art. 642 c.p.c.). In seguito all'emissione di tale decreto, grava sul ricorrente l'onere di curare la notifica dell'ingiunzione alla parte debitrice, ignara fino a quel momento del provvedimento emesso a suo carico. Avvenuta regolarmente la notifica, decorsi quaranta giorni dal ricevimento del decreto da parte dell'ingiunto, si costituisce, con l'apposizione della formula esecutiva, il titolo che consente l'accesso all'esecuzione forzata sui beni mobili od immobili del debitore. Tuttavia, a fronte della notifica del decreto ingiuntivo, il debitore ingiunto, entro il termine perentorio di 40 giorni indicatogli dal Giudice, può ovviare agli eventuali pregiudizi determinati dalla sommarietà della cognizione, instaurando la seconda fase processuale, che contempla tutte le garanzie del contraddittorio. Tale seconda fase è quella dell'opposizione a decreto ingiuntivo e si svolge con le forme, le modalità ed i tempi del giudizio di cognizione ordinario e si conclude con una sentenza. Pertanto il legislatore ha introdotto come correttivo della sommarietà il meccanismo dell'opposizione, il cui onere grava sull'ingiunto che, si ritiene, sia indotto ad instaurarla solo quando sia convinto che l'impugnazione del decreto possa concludersi in maniera a lui favorevole. Seppur nella pratica si registri una preoccupante inversione di tendenza, si presume che, nelle ipotesi in cui il debitore sia consapevole di essere in difetto nei confronti del ricorrente, rinunci all'opposizione, facendo acquistare così esecutività al decreto con la sua acquiescenza. Per la struttura particolare di tale procedimento, distinta in due diverse fasi, che attengono comunque al primo grado di giudizio, la dottrina lo definisce un istituto giuridico a “contraddittorio differito”. Al fine di fornire un quadro generale della disciplina del decreto ingiuntivo appare necessario dedicare alcuni brevi cenni all'istituto del decreto ingiuntivo europeo, disciplinato dal Regolamento CE n°1896/2006. Tale strumento giuridico, che è volto ad ottenere il recupero di crediti pecuniari, si applica alle controversie transfrontaliere, nell'ambito della comunità europea, in materia

civile e commerciale e presenta un procedimento analogo a quello del decreto ingiuntivo nazionale, in quanto anch'esso contempla la fase monitoria e l'eventuale fase di opposizione. La domanda può essere redatta direttamente dal ricorrente e deve indicare le generalità delle parti, l'importo del credito e le prove a sostegno della domanda. Il Giudice, se ritiene fondata la domanda, emette l'ingiunzione di pagamento europea e tale provvedimento viene notificato alla parte debitrice a cura del ricorrente. Quindi, come accade nella procedura disciplinata dagli artt. 633 e seguenti c.p.c., se il debitore non propone opposizione entro trenta giorni dalla notifica, il Giudice dichiara esecutiva l'ingiunzione di pagamento, consentendo al ricorrente di accedere all'esecuzione forzata sui beni del debitore in qualsiasi Stato membro. Nell'ipotesi in cui la parte ingiunta proponga opposizione nel termine perentorio assegnatole dal Giudice, viene ad instaurarsi la fase di opposizione disciplinata dalle ordinarie norme processuali dello Stato membro in cui è stata emessa l'ingiunzione di pagamento. Filippo Sguerso avvocato del Foro di Genova