Dirigenti Scolastici - FLC CGIL Lombardia

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17 dic 2012 ... FORMAZIONE ALLA SICUREZZA NELLE SCUOLE (DIAPOSITIVE LAZIO) ... modalità organizzative (massimo 35 partecipanti ad ogni corso).
Dirigenti Scolastici NOTIZIARIO NAZIONALE N. 74/ 2012 – 17 Dicembre 2012 Coordinamento Nazionale STRUTTURA COMPARTO NAZIONALE DIRIGENTI SCOLASTICI FLC

SPECIALE FORMAZIONE ALLA SICUREZZA NELLE SCUOLE: materiali dalle regioni

IN QUESTO NUMERO 2.

1. PREMESSA FORMAZIONE ALLA SICUREZZA NELLE SCUOLE (DIAPOSITIVE LAZIO)

IN ALLEGATO AL LINK SOTTOSTANTE i materiali di PIEMONTE - EMILIA ROMAGNA:

http://www.flccgil.lombardia.it/cms/view.php?&dir_pk=123&cms_pk=3661 a) b) c) d) e) f) g) h) i) j) k) l) m) n) o)

Accordo_Stato_Regioni_Formazione_LAVORATORI Linee_applicative_formazione_26062012 CR344_2012 - Pubblicazione Doc_Sicurezza PIEMONTE NOTA USR CR344_2012 - Documento Sicurezza Scuole PIEMONTE Circ USR - LINEE DI INDIRIZZO OSSERVATORIO SICUREZZA PIEMONTE CR614 CR614ALLEGATO1 OSSERVATORIO PIEMONTE SCHEDE FORMAZIONE CR614ALLEGATO2 OSSERVATORIO PIEMONTE riflessioni sui laboratori scuola dell'infanzia CR614ALLEGATO3 OSSERVATORIO PIEMONTE obblighi formativi lavoratori e studenti CR614ALLEGATO4 OSSERVATORIO PIEMONTE nota esplicativa su formazione acc.stato-reg linee applicative Emilia R 2012 RSPP SCUOLE SISMA programma Emilia 2012 RSPP RLS SCUOLA FORMAZIONE programma Emilia 00 2012 RSPP RLS SCUOLE aggiornamento programma Emilia R 00 2012 RSPP RLS SCUOLE aggiornamento modulo iscrizione Emilia fac simile Richiesta fondi formazione sicurezza (COORD NAZIONALE)

1.

PREMESSA –

L’Accordo Stato-Regioni del 21 dicembre 2011 disciplina durata, contenuti minimi e modalità della formazione, nonché dell’aggiornamento, alla sicurezza per lavoratori, preposti e d i ri g en t i ai sen si d ell’ art. 37 d el D. Lg s 81/200 8

Abbiamo pensato di mettere a disposizione dei Dirigenti Scolastici alcuni materiali prodotti in varie parti di Italia sul tema sperando siano d’ausilio nei territori. L’obbligatorietà delle norme introdotte per i DATORI DI LAVORO sulla formazione dei lavoratori (da rispettare entro i 12 mesi dalla pubblicazione sulla GU dell’accordo, e quindi entro il 21 .12. 2012) è ormai definitiva ed è m o l t o d i f f i c i l e s p e r a r e c h e i n t e r ve n g a n o r i n vi i o m o d i f i c h e . Naturalmente FLCGIL ha interessato la Confederazione e il Nazionale per verificare quali sono i comportamenti e le soluzioni che si possono trovare e che potranno essere attuate anche da tutti i comparti della Funzione Pubblica. L’accordo infatti si deve applicare a pubblico e privato. E’ necessario quindi che i Dirigenti scolastici facciano tutto il possibile per dimostrare che si sono attivati per adempiere a tali obblighi, ben sapendo che NON ci sono risorse apposite e che difficilmente ne potranno arrivare.

Occorre quindi approfondire l’analisi dell’Accordo Stato Regioni del 21 dicembre 2011 e dell'accordo applicativo del 25 luglio 2012 che disciplinano la durata, i contenuti e le modalità di formazione ed aggiornamento dei lavoratori, dei preposti e dei dirigenti in materia di sicurezza. Gli accordi ribadiscono il ruolo della formazione quale strumento fondamentale per prevenire gli infortuni sui luoghi di lavoro e prevedono per tutti i lavoratori un percorso formativo obbligatorio, articolato su più fasi (formazione generale, formazione specifica, aggiornamento). Un sistema formativo estremamente complesso, di forte impatto sui lavoratori, che, almeno per la scuola, si scontra con una realtà drammatica per l’assoluta mancanza di risorse finanziarie specifiche; l’obbligatorietà dei corsi per tutti i lavoratori (ed equiparati), le modalità organizzative (massimo 35 partecipanti ad ogni corso) l’individuazione delle diverse figure addette alla sicurezza (lavoratori, preposti, dirigenti) impongono dei costi gestionali rilevanti che al momento non sono coperti da alcun finanziamento aggiuntivo. Pertanto, in assenza di risorse specifiche appositamente stanziate dal Ministero, si potrebbe proporre in sede di contrattazione decentrata regionale di utilizzare una parte delle somme residue per attivare alcuni corsi secondo una scala di priorità definita in accordo con l’Osservatorio (aggiornamento RSPP, RLS, ASPP per evitare la perdita dei crediti formativi,

formazione figure individuate come dirigenti e/o preposti).

Per semplificare la lettura degli accordi, l'Osservatorio ha predisposto una tabella riassuntiva sugli obblighi formativi di tutti i lavoratori che verrà sottoposta all’attenzione del Direttore Generale prima della sua diffusione alle scuole.

In sintesi il percorso formativo si articola nelle seguenti fasi: 1. 2.

3.

4.

5. 6.

7.

Formazione generale, durata minima di 4 ore per tutti i lavoratori della scuola, anche con modalità di e-Learning strutturata; Formazione specifica, durata minima di 8 ore per tutti i lavoratori della scuola (compreso personale amministrativo) determinata sulla base della classe di rischio in cui è inserita l’istruzione (attività a rischio medio); Formazione particolare aggiuntiva per il Preposto, durata minima di 8 ore per tutti coloro che verranno individuati dal dirigente scolastico come preposto, anche con modalità di e-Learning strutturata;, Formazione particolare dirigenti, durata minima di 16 ore per tutti coloro individuati dal dirigente scolastico (inteso come Datore di Lavoro) come dirigenti ai fine della sicurezza, anche con modalità di e-Learning strutturata. Il modulo formativo per i dirigenti sostituisce integralmente quella prevista per i lavoratori e i preposti; Aggiornamento, durata minima di 6 ore quinquennali per tutti i lavoratori, preposti e dirigenti, anche con modalità di e-Learning strutturata; La tabella non potrà indicare quale figure professionali dentro la scuola rivestono le funzioni di dirigente e preposto essendo una prerogativa del datore di lavoro dirigente scolastico, a tal fine si rimanda a quanto precisato nelle linee guide trasmessa con CR 344_2012 (in allegato); Rimane da definire l’eventuale piena equiparazione degli studenti come lavoratori (se svolgono attività nei reparti di lavorazione) e le conseguenti ricadute formative

Aspetto particolarmente delicato è rappresentato dalle le modalità organizzative dei corsi di formazioni; l’Accordo Stato Regione prevede infatti che ogni corso sia tenuto da un docente con esperienza almeno triennale di insegnamento o professionale (es. RSPP) in materia di sicurezza sul lavoro, preveda un numero massimo di 35 partecipanti ed un sistema di relazione delle presenze (obbligo di frequenza del 90% delle ore previste), e il superamento di un test di verifica per i corsi destinati a preposti e dirigenti. È evidente la difficoltà delle scuole e dei dirigenti di organizzare corsi di formazione per tutti i lavoratori della durata minima di 12 ore, per gruppi di 35 unità, in assenza di risorse specifiche e in un quadro normativo contrattuale confuso (obbligatorio o meno, quando). Inoltre i corsi di formazione vanno realizzati previa richiesta di collaborazione agli Enti bilaterali e agli organismi paritetici; pertanto l’Osservatorio, in quanto organismo paritetico territoriale, potrà assicurare preventivamente una ai corsi formativi che rispettino i contenuti, la durata e le modalità previsti dall’Accordo Stato Regioni con la precisione che tale “collaborazione“ non determina alcun finanziamento aggiuntivo. Per cercare di venire incontro alle numerose richieste di chiarimenti formulate dai dirigenti e delle scuole si sta verificando la disponibilità dell’INAIL ad organizzare momenti formativi e si sta valutando l’opportunità di predisporre o di avvalersi di una piattaforma per la formazione on line (almeno per la formazione generale).

Non disponendo allo stato attuale di risorse forse meglio concentrarsi sull’aggiornamento della formazione di ASPP e RSSPP ( INTERNI) per evitare di disperdere le formazioni già fatte e in scadenza.

Possibile procedura: •Il DS convoca la Struttura di PREVENZIONE E PROTEZIONE della scuola •si esamina la situazione della formazione già fatta di tutti i lavoratori •si valuta se la formazione fatta è adeguata e si individua il numero di lavoratori da formare almeno per le prime 4 ore delle 4+8 obbligatorie •si sentono le proposte di formazione (sono molte le offerte che provengono generalmente dai diversi RSPP, o dalle Formazioni professionali) • si ipotizza un piano di formazione per tutto il personale, prevedendone i costi •si valutano le risorse del proprio programma annuale per vedere se ci possono essere finanziamenti da destinare •si invia il verbale con le decisioni assunte all’OSSERVATORIO per la prevista collaborazione •si invia copia alla Direzione regionale e al MIUR ( Filisetti!) con la richiesta di finanziamenti parziali o totali.

02. La formazione alla sicurezza L’Accordo Stato-Regioni del 21 dicembre 2011 disciplina durata, contenuti minimi e modalità della formazione, nonché dell’aggiornamento, alla sicurezza per lavoratori, preposti e dirigenti ai sensi dell’art. 37 del D.Lgs 81/2008

La formazione alla sicurezza LAVORATORI Formazione generale 4 ore (anche e-learning)

+ Formazione specifica In base al rischio previsto Per il settore ATECO di appartenenza

RISCHIO BASSO 4 ORE RISCHIO MEDIO 8 ORE RISCHIO ALTO 12 ORE

Il settore istruzione, classificato come ATECO 8, prevede RISCHIO MEDIO 8 ORE = 12 ORE Con aggiornamento quinquennale di 6 ore (anche e-learning)

La formazione alla sicurezza LAVORATORI DELLA SCUOLA 4 + 8 ore CONDIZIONI PARTICOLARI In tutti i settori si possono organizzare Corsi per RISCHIO BASSO (4+4) per i lavoratori con mansioni che non prevedano la loro presenza, anche saltuaria, nei reparti produttivi (a scuola laboratori e palestre)

La formazione alla sicurezza PREPOSTI formazione prevista per i lavoratori

+ UNA FORMAZIONE PARTICOLARE IN RELAZIONE AI COMPITI ESERCITATI IN MATERIA DI SALUTE E SICUREZZA SUL LAVORO 8 ORE ( per i contenuti da 1 a 5 anche e-learning) Con aggiornamento quinquennale di 6 ore (anche e-learning) Obbligo per i datori di lavoro di avviare i preposti alla formazione particolare entro 18 mesi dalla data di pubblicazione dell’Accordo (11.07.2013)

La formazione alla sicurezza DIRIGENTI FORMAZIONE SPECIFICA DI 16 ORE (Anche e-learning) Con prova di verifica obbligatoria con colloquio o test

Entro 12 mesi dalla pubblicazione dell’Accordo Con aggiornamento quinquennale di 6 ore (anche e-learning)

La formazione alla sicurezza L’Accordo Stato-Regioni prevede che il personale di nuova assunzione deve essere avviato ai rispettivi corsi di formazione anteriormente o , se ciò non risulta possibile, contestualmente all’assunzione. In quest’ultimo caso, il percorso formativo deve essere completato entro e non oltre 60 giorni dall’assunzione

La formazione alla sicurezza L’Accordo Stato-Regioni prevede che, in fase di prima applicazione, lavoratori, preposti e dirigenti che frequentino/abbiano frequentato entro 12 mesi dalla pubblicazione dell’Accordo, (entro il 11.01.2013) corsi già programmati e formalmente approvati alla data di pubblicazione dell’Accordo, rispettosi di norme precedenti l’Accordo, non siano tenuti a frequentare i corsi di formazione (fermo restando l’obbligo di aggiornamento allo scadere del quinquennio)

LaL’Accordo formazione alla sicurezza Stato-Regioni prevede che sia riconosciuta la formazione pregressa Erogata a lavoratori e preposti nel rispetto di norme precedenti l’Accordo nei 5 anni precedenti l’Accordo (fermo restando l’obbligo di aggiornamento allo scadere del quinquennio)

La formazione alla sicurezza L’Accordo Stato-Regioni prevede che sia riconosciuta la formazione pregressa erogata a lavoratori e preposti nel rispetto di norme precedenti l’Accordo da più di 5 anni

purché venga effettuato l’aggiornamento previsto dall’accordo entro 12 mesi dalla pubblicazione (11.01.2013)

La formazione alla sicurezza L’Accordo Stato-Regioni prevede che sia riconosciuta ai dirigenti la formazione pregressa Effettuata dopo il 14 agosto 2003 con contenuti conformi al DM 16/01/1997 O con contenuti conformi al MODULO A per ASPP e RSPP previsto dal precedente Accordo (fermo restando l’obbligo di aggiornamento allo scadere del quinquennio)

La formazione alla sicurezza SE NON E’ POSSIBILE PROVARE LO SVOLGIMENTO DI TALI ATTIVITA’ FORMATIVE PREGRESSE CON DOCUMENTAZIONE CHE ATTESTI DURATA, CONTENUTI E MODALITA’ DI SVOLGIMENTO

IL DIRIGENTE SCOLASTICO DEVE EFFETTUARE LA FORMAZIONE PREVISTA DALL’ACCORDO PER I LAVORATORI PER I PREPOSTI OPUSCOLO INFORMATIVO APPLICATIVE AUSL REGGIO EMILIA DELL’ACCORDO

DOCUMENTO DI INDIRIZZO INAIL-USR –REGIONE PIEMONTE

AL PIU’ PRESTO ENTRO L’11.07.2012 LINEE

La formazione alla sicurezza PROPOSTA OPERATIVA Convocare il Servizio PP e predisporre un verbale nel quale si evidenzi: la situazione della formazione pregressa La valutazione della conformità e adeguatezza della formazione effettuata L’individuazione del numero dei lavoratori da formare L’ipotesi di un piano di formazione e la quantificazione delle risorse necessarie La verifica della presenza nel PA di tali risorse La programmazione delle 4 ore della formazione generale e lo svolgimento del corso entro dicembre La necessità di richiedere uno specifico contributo all’USR e al MIUR in caso di risorse insufficienti a realizzare o completare la formazione MODELLO DI RICHIESTA FONDI