disciplinare relativo alle funzioni e compiti del ... - Regione Siciliana

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Articolo 2 – Individuazione del Responsabile del procedimento ... 1. deve predisporre gli atti e la documentazione finalizzati alla verifica della fattibilità tecnica,.
REPUBBLICA ITALIANA

Regione Siciliana DIPARTIMENTO REGIONALE DEGLI INTERVENTI STRUTTURALI PER L’AGRICOLTURA

DISCIPLINARE RELATIVO ALLE FUNZIONI E COMPITI DEL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO E DEL DIRETTORE PER L'ESECUZIONE DEI CONTRATTI Articolo 1 – Finalità ed ambito di applicazione Il presente provvedimento costituisce un atto di indirizzo del Dipartimento Regionale degli Interventi Strutturali per l’Agricoltura allo scopo di fornire delle linee guida al proprio personale e rendere uniformi le procedure e le modalità di esecuzione dei contratti pubblici nel rispetto della normativa vigente, garantendo al contempo maggiore efficacia e trasparenza all’attività amministrativa del Dipartimento stesso. Articolo 2 – Individuazione del Responsabile del procedimento Il Responsabile del procedimento viene nominato con ordine di servizio del Dirigente Generale del Dipartimento ed individuato secondo i criteri sotto riportati. Il Responsabile del procedimento sarà il dirigente preposto all’Unità Operativa cui compete l’oggetto del procedimento stesso. Qualora il procedimento preveda l’interazione di più Unità Operative appartenenti alla stessa Area o Servizio, sarà Responsabile del procedimento il dirigente preposto all’Area o al Servizio. Qualora il procedimento preveda l’interazione di più Unità Operative appartenenti a diverse Aree o Servizi, il Responsabile del procedimento è individuato nel dirigente competente per la predisposizione dell’atto finale e a lui rispondono i responsabili delle Unità Operative intervenute nelle fasi iniziali dell’iter procedimentale. Il Dirigente Generale del Dipartimento potrà nominare Responsabile del procedimento anche un funzionario sott’ordinato al Responsabile di Unità Operativa, di qualifica non inferiore a funzionario direttivo, incardinato nella medesima Unità Operativa e in possesso di professionalità idonea. Nello svolgimento delle proprie mansioni il Responsabile del procedimento può avvalersi del supporto del personale di altre Unità Operative del Dipartimento e può interagire con il personale di altri Dipartimenti regionali. 1

A seguito della prima nomina il Responsabile del procedimento deve provvedere personalmente ad espletare la procedura per l’iscrizione presso l’Osservatorio Regionale dei Contratti Pubblici di Lavori, Servizi e Forniture (di seguito denominato per brevità Osservatorio Regionale). La funzione di Responsabile del procedimento non può essere affidata a personale esterno alla Regione Siciliana; pertanto, qualora il Dirigente Generale accerti che nell’organico dell’Amministrazione non sia compreso nessun soggetto in possesso della specifica professionalità necessaria per lo svolgimento dei compiti propri del Responsabile del procedimento, può affidare con incarico, attraverso le procedure previste dalla normativa vigente, i compiti di supporto all’attività del Responsabile del procedimento a soggetti aventi le specifiche competenze di carattere tecnico, economico–finanziario, amministrativo, organizzativo e legale. Articolo 3 – Funzioni e compiti del Responsabile del procedimento Il Responsabile del procedimento svolge i seguenti compiti ed attività: 1. deve predisporre gli atti e la documentazione finalizzati alla verifica della fattibilità tecnica, economica ed amministrativa dell’intervento, anche tramite accertamenti ed indagini di mercato preliminari; 2. una volta verificata la fattibilità dell’intervento e stabilitane l’entità economica, propone al Dirigente Generale il sistema di affidamento dell’intervento; 3. ricevuta l’approvazione da parte del Dirigente Generale, deve coordinare tutta l’attività istruttoria diretta alla predisposizione del bando e di tutti gli atti di gara; 4. svolgerà direttamente tutte le attività necessarie a dotare di apposito codice CUP (Codice Unico di Progetto) – secondo le modalità ed i tempi definiti dalla delibera CIPE n. 143 del 27 dicembre 2002 e dalla L. 13 agosto 2010, n. 136 – i singoli interventi relativi a “progetti di investimento pubblico”; 5. si farà abilitare, quale Responsabile del procedimento, dal Referente della Stazione Appaltante (RSA), ai fini del riconoscimento da parte dell’Osservatorio Regionale; (fino a quando il SITAR non sarà operativo vi provvederà direttamente); 6. fornirà al RSA i dati necessari per la creazione delle gare sul SITAR (Sistema Informativo Telematico degli Appalti Regionali) e il conseguente rilascio del CIG (Codice Identificativo di Gara; se la gara è a lotti occorrerà un CIG per ogni lotto); (fino a quando il SITAR non sarà operativo vi provvederà direttamente); 7. predisporrà il Decreto di indizione della gara e lo sottoporrà alla firma del Dirigente Generale; 8. predisporrà tutti gli atti necessari alla pubblicazione del bando nei termini di legge (Albo Pretorio dell’Osservatorio Regionale, Albo Pretorio del Comune, Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana, Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, quotidiani e periodici regionali o nazionali, a seconda del valore dell’appalto); 9. a mezzo SITAR svolgerà gli adempimenti nei confronti dell’Osservatorio Regionale e provvederà a compilare le schede relative alle fasi della gara; 10. si assicurerà che venga eseguito il pagamento del contributo dovuto all’Autorità di Vigilanza sui Contratti Pubblici (AVCP) ai sensi dell’art. 1, comma 67, della legge 23/12/2005, n. 266; 11. stabilirà, nei limiti di quanto previsto dalla normativa vigente, i termini di ricevimento delle offerte; 12. curerà la custodia dei plichi di gara sin dal momento in cui pervengono all’Amministrazione e coadiuverà il Presidente di gara al fine di mantenerne la corretta conservazione; 13. nel caso di appalti con il criterio di scelta del contraente dell’offerta economicamente più vantaggiosa, dopo la scadenza del termine fissato per il ricevimento delle offerte, proporrà al 2

Dirigente Generale il decreto di nomina della Commissione Giudicatrice, nel rispetto della tempistica e delle modalità previste dall’art. 84 del D.Lgl. 163/2006 (“Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture” in seguito denominato per brevità Codice degli Appalti); 14. nel caso di appalti con il criterio di scelta del contraente del prezzo più basso, proporrà al Dirigente Generale il decreto di nomina di un Seggio di gara di cui faranno parte un Presidente ed almeno due testimoni; 15. presiederà, a meno di diversa disposizione del Dirigente Generale, il Seggio di gara; 16. dovrà garantire un adeguato flusso informativo e di comunicazione tra la Commissione Giudicatrice o il Seggio di gara da una parte e l’Amministrazione dall’altra, ai fini dell’efficiente svolgimento delle attività di rispettiva competenza; 17. provvederà al protocollo informatico delle note inviate dal Presidente di gara; 18. qualora il Presidente di gara comunichi al Responsabile del procedimento i nomi delle imprese che hanno fatto un’offerta pari o superiore alla soglia di anomalia, questi procederà alla verifica dell’anomalia dell’offerta, sottoponendo a controllo la prima migliore offerta richiedendo per iscritto le giustificazioni necessarie ad accertarne la congruità; 19. nel caso lo ritenga opportuno, nello svolgimento delle attività di cui al precedente punto, può richiedere al Dirigente Generale di avvalersi di apposita commissione e di professionisti esterni; 20. qualora l’offerta risulti anomala, il Responsabile del procedimento proseguirà nella stessa maniera progressivamente nei confronti delle migliori offerte, fino ad individuare la migliore offerta non anomala. In caso di espressa previsione da parte del bando, può procedere contemporaneamente alla verifica di anomalia delle migliori cinque offerte; 21. al termine del procedimento di verifica, informerà degli esiti il Presidente di gara per consentirgli di dichiarare in seduta pubblica l’anomalia delle offerte risultate non congrue e pronunciare l’aggiudicazione provvisoria; 22. qualora il Presidente di gara comunichi di aver escluso concorrenti a causa della mancata produzione della documentazione probatoria oppure della difformità della stessa rispetto alle dichiarazioni contenute nella domanda di partecipazione, procederà all’escussione della relativa cauzione provvisoria e alla segnalazione del fatto all'Autorità di Vigilanza per i provvedimenti di cui al comma 11 dell'art. 6 del Codice degli Appalti; 23. dovrà porre in essere tutte le attività necessarie a monitorare i tempi di svolgimento delle varie fasi procedurali dell’intervento, segnalando eventuali disfunzioni, impedimenti o ritardi, al fine di un corretto e razionale svolgimento della procedura; 24. al termine del procedimento di gara, riceverà dal Presidente tutti gli atti di gara, compresi i verbali, unitamente ad una breve relazione cronologica; 25. a seguito della trasmissione degli atti di gara, il Responsabile del procedimento dovrà: a) controllare la regolarità, sia da un punto di vista formale che sostanziale, degli atti trasmessi; b) procedere alla correzione di imperfezioni, se lievi e sanabili; c) se gli atti risultano corretti, dovrà: 1) predisporre l’affissione del verbale di aggiudicazione provvisoria all’Albo del Dipartimento per almeno tre giorni consecutivi non festivi; 2) comunicare l'aggiudicazione, tempestivamente e comunque entro un termine non superiore a cinque giorni dalla conclusione delle operazioni di gara, all'aggiudicatario, al concorrente che segue nella graduatoria, a tutti i candidati che hanno presentato un'offerta ammessa in gara, nonché a tutti coloro la cui offerta sia stata esclusa, se hanno 3

proposto impugnazione avverso l'esclusione o sono in termini per presentare detta impugnazione; 3) provvedere, entro dieci giorni dalla conclusione delle operazioni di gara, alla richiesta della documentazione probatoria all'aggiudicatario e al concorrente che segue in graduatoria, qualora gli stessi non siano stati sorteggiati in gara. Nel caso in cui essi non forniscano la prova o non confermino le loro dichiarazioni, provvederà all’escussione della relativa cauzione provvisoria e alla segnalazione del fatto all'Autorità di Vigilanza e, successivamente, procederà alla determinazione della nuova soglia di anomalia dell'offerta e alla conseguente eventuale nuova aggiudicazione; d) qualora le irregolarità siano di tale gravità da implicare una riapertura della gara, trasmetterà nuovamente gli atti al Presidente della Commissione di gara, con le motivazioni. 26. In assenza, entro i cinque giorni successivi alla data dell’aggiudicazione provvisoria, di rilievi o contestazioni al verbale di aggiudicazione provvisoria, proporrà il decreto di aggiudicazione definitiva al Dirigente Generale che lo adotterà entro il termine di dieci giorni dal ricevimento della relativa proposta; 27. nel caso, invece, pervengano rilievi o contestazioni, verificatane la fondatezza, rimetterà il verbale di aggiudicazione provvisoria e i rilievi stessi al Presidente di gara che deciderà entro il termine di cinque giorni dalla loro trasmissione (se i rilievi o le contestazioni afferiscono a questioni applicative di norme particolarmente complesse, il termine può essere prorogato di ulteriori cinque giorni); 28. il Responsabile del procedimento, a seconda delle determinazioni ricevute: a) se il Presidente di gara mantiene la propria decisione, proporrà il decreto di aggiudicazione definitiva al Dirigente Generale che lo adotterà entro il termine di dieci giorni dal ricevimento; b) se il Presidente di gara rivede la propria decisione, riaprirà il procedimento di gara. 29. entro cinque giorni dall’adozione del decreto, procederà, ai sensi dell'art 79 del Codice degli Appalti, alla sua comunicazione agli interessati, ovvero li informerà dell’adozione del decreto con cui l’Amministrazione ha deciso di non procedere all’aggiudicazione dell’appalto o di annullare o riavviare la procedura, specificando le motivazioni addotte dall’Amministrazione; 30. alla data di invio dell’ultima comunicazione fisserà il termine dilatorio di trentacinque giorni per la stipula del contratto, comunicandolo agli interessati ai sensi dell'art 79 Codice degli Appalti; 31. dovrà richiedere all’aggiudicatario la documentazione necessaria alla stipula del contratto (come ad esempio la cauzione definitiva, il contratto di mandato collettivo speciale in caso di R.T.I. ai sensi dell’art. 37 del D.Lgs. n. 163/2006, l’indicazione dei conti correnti dedicati ai sensi della L. n. 136/2010 nei quali far confluire le somme relative all’appalto); 32. provvederà allo svincolo delle garanzie provvisorie, anche se le stesse sono ancora valide, nei riguardi dei non aggiudicatari in un termine non superiore ai trenta giorni dall'aggiudicazione definitiva; 33. richiederà agli enti competenti i documenti e i certificati necessari; 34. a seconda dell’entità dell’aggiudicazione, richiederà il rilascio delle comunicazioni o delle informazioni antimafia ai sensi del D.P.R. 3 giugno 1998, n. 252; 35. una volta raccolta tutta la documentazione, comunicherà all’aggiudicatario la data della stipula del contratto (tale data non può essere superiore a sessanta giorni decorrenti dall’esecutività del provvedimento di aggiudicazione definitiva);

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36. curerà e coordinerà tutte le attività relative alla pubblicità degli esiti di gara previste dalla normativa vigente; 37. qualora sia necessario stipulare il contratto in forma pubblico-amministrativa, collaborerà con l’Ufficiale Rogante per la relativa stesura; 38. procederà alla comunicazione, tempestivamente e comunque entro un termine non superiore a cinque giorni, dell’avvenuta stipula del contratto, ai sensi dell’art. 79, comma 5, lettera b-ter) al concorrente che segue nella graduatoria, a tutti i candidati che hanno presentato un'offerta ammessa in gara, nonché a tutti coloro la cui offerta sia stata esclusa; 39. proporrà al Dirigente responsabile dell’Area o del Servizio dove è incardinato, il Decreto di approvazione del contratto; 40. se previsto, provvederà alla trasmissione del suddetto decreto alla Corte dei Conti, allegando le copie degli atti di indizione della gara, dei verbali, del decreto di aggiudicazione definitiva, nonché del relativo contratto; 41. procederà all’avvio della prestazione redigendo il relativo verbale, se previsto; 42. nel caso sia stato nominato il Direttore dell’esecuzione del contratto, lo autorizzerà allo svolgimento delle attività di cui al comma precedente; 43. può autorizzare l’avvio anticipato della prestazione, ai sensi dell’art. 11, comma 9 del Codice degli Appalti, nei casi previsti dall’art. 302 del D.P.R. n. 207/2010 (Regolamento di esecuzione ed attuazione del decreto legislativo 12 aprile 2006, n.163, recante “Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture”, di seguito denominato per brevità Regolamento di attuazione); 44. svolgerà, in coordinamento con il Direttore dell’esecuzione del contratto, ove nominato, tutte le attività di verifica, controllo e vigilanza nella fase di esecuzione; 45. visterà per regolare fornitura le fatture dei fornitori ed emetterà i relativi mandati di pagamento; 46. qualora non fosse autorizzato, predisporrà gli atti al fine dell'emissione dei mandati da parte delle figure competenti; 47. predisporrà tutti gli atti necessari allo svincolo, anche progressivo, della cauzione definitiva nei tempi e nelle entità previste dal bando, nel rispetto dell’art. 113 del Codice degli Appalti; 48. predisporrà tutti gli atti necessari alle attività di collaudo e alla verifica di conformità delle prestazioni eseguite rispetto alle prescrizioni contrattuali; 49. la verifica di conformità deve essere avviata entro venti giorni dall’ultimazione della prestazione, ovvero entro il diverso termine previsto dal contratto; 50. procederà, obbligatoriamente, alla verifica di conformità in corso di esecuzione, sempre che non sussistano le condizioni per il rilascio dell’attestazione finale di regolare esecuzione, nei seguenti casi: a)per la natura dei prodotti da fornire o dei servizi da prestare, sia possibile soltanto l’effettuazione di una verifica di conformità in corso di esecuzione contrattuale; b)per forniture e di servizi con prestazioni continuative, secondo i criteri di periodicità stabiliti nel contratto; c)qualora lo ritenga opportuno per la natura delle prestazioni, per il contenuto del contratto o per particolari circostanze. 51. se, in relazione all’oggetto del contratto, fosse necessario nominare un soggetto esterno o una commissione composte da due o tre soggetti, ai sensi dell’art. 314 del Regolamento di attuazione, provvederà alla predisposizione del relativo decreto, a firma del Direttore Generale; 52. qualora l’Amministrazione non ritenga necessario conferire l’incarico di collaudo, emetterà l’attestazione di regolare esecuzione entro e non oltre quarantacinque giorni dall’ultimazione 5

dell’esecuzione della prestazione, ovvero confermerà quella emessa dal Direttore dell’esecuzione del contratto; 53. emetterà i certificati di regolare fornitura, qualora richiesti dal fornitore, anche successivamente (per esempio per partecipare ad altro appalto con diversa Amministrazione), trasmettendoli con nota al richiedente; 54. predisporrà tutti gli atti necessari ai fini dell’applicazione delle penali (ad esempio, compensare il credito con quanto dovuto all’appaltatore a qualsiasi titolo ovvero avvalersi della cauzione curando che questa sia immediatamente reintegrata, senza bisogno di diffida o procedimento giudiziario) e le notificherà all'appaltatore, restando escluso qualsiasi avviso di costituzione in mora ed ogni atto o procedimento giudiziale; 55. quantificherà l’eventuale maggior danno subito dall’Amministrazione e provvederà ad attivare ogni altra azione a difesa dei diritti e degli interessi della stessa, non precludendo l’applicazione delle penali previste il diritto al risarcimento dell’ulteriore danno; 56. qualora necessario, predisporrà tutti gli atti utili ai fini della risoluzione contrattuale e/o del ricorso agli strumenti di risoluzione delle controversie collaborando con gli uffici interni preposti o con i professionisti incaricati dall’Amministrazione; 57. attraverso la richiesta di documentazione, attestazioni e dichiarazioni, controllerà il rispetto, da parte dell’impresa aggiudicataria, delle norme relative alla sicurezza e alla salute dei lavoratori sui luoghi di lavoro, nonché l’applicazione dei contratti di lavoro; 58. provvederà personalmente alla raccolta, alla verifica e alla trasmissione dei dati – tramite SITAR – all’Osservatorio Regionale, degli elementi relativi agli interventi di sua competenza; 59. qualora siano necessarie, per lo svolgimento degli interventi di sua competenza, attività di supporto alla principale, ovvero attività complementari o di completamento, proporrà al Dirigente Generale la tipologia dell'affidamento secondo le procedure e con le modalità previste dal Codice degli Appalti; 60. qualora, nell’esecuzione della prestazione, emergano vizi o difetti, il Responsabile del procedimento dovrà accertare – sentiti il Direttore dell’esecuzione del contratto e l’eventuale organo di collaudo, in contraddittorio con l’appaltatore – se detti difetti derivino da carenze nella realizzazione della prestazione o da cause esterne; 61. se i precitati difetti derivano da carenze nella realizzazione della prestazione: a) proporrà al Dirigente Generale i necessari interventi correttivi; b) valuterà se tali interventi debbano essere eseguiti direttamente dall’appaltatore ovvero debba provvedervi l’Amministrazione; c) calcolerà il danno, derivante dai suddetti vizi, subito dall’Amministrazione, attivandosi per la procedura di recupero delle somme in danno; 62. invierà alla Procura regionale della Corte dei Conti copia dei mandati di pagamento emessi al fine della corresponsione all’appaltatore delle maggiori somme dovutegli in caso di ritardato avvio dell’esecuzione del contratto; 63. darà comunicazione alla Corte dei Conti, ex art. 24 della L. n. 289/2002, degli esperimenti di procedure negoziate inerenti gli interventi di propria competenza in caso di contratti di valore superiore ad € 50.000,00 (euro cinquantamila/00), ad eccezione degli acquisti effettuati tramite le convenzioni quadro definite dalla CONSIP S.p.A. ovvero attraverso il Mercato elettronico della Pubblica Amministrazione (MePA).

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Articolo 4 – Violazione degli obblighi da parte del Responsabile del procedimento Il Responsabile del procedimento che violi gli obblighi posti a suo carico dal codice o dalla normativa vigente ovvero non svolga i compiti assegnati con la dovuta diligenza, è tenuto a risarcire i danni derivati all’Amministrazione in conseguenza del suo comportamento, ferme restando le responsabilità disciplinari. Articolo 5 – Individuazione del Responsabile dell’esecuzione del contratto Il Responsabile del procedimento svolge, nei limiti delle proprie competenze professionali, anche le funzioni di Direttore dell’esecuzione del contratto, a meno di diversa indicazione contenuta nell’atto di nomina del Responsabile stesso. Il Direttore dell’esecuzione del contratto è comunque un soggetto diverso dal Responsabile del procedimento nei casi di: a) interventi di importo superiore ad € 500.000,00 (Euro cinquecentomila/00); b) interventi di particolare complessità sotto il profilo tecnico o tecnologico ovvero interventi che richiedono l’apporto di una pluralità di competenze. Il Direttore dell’esecuzione del contratto viene nominato con ordine di servizio del Dirigente Generale. Il Dirigente Generale individuerà il Direttore dell’esecuzione del contratto tra i funzionari, incardinati nella medesima Unità Operativa del Responsabile del procedimento, in possesso di idonea professionalità. In caso di carenza di personale adeguato, viene scelto tra i funzionari incardinati nelle Unità Operative che interagiscono nell’iter procedurale dell’intervento. Nelle ipotesi di contratti di particolare complessità sotto il profilo tecnico di cui al secondo comma, lett. b) di questo articolo, il Direttore dell’esecuzione del contratto verrà scelto tra i funzionari che posseggono la professionalità e la competenza richiesta dalla tipologia di intervento, indipendentemente dall’Unità Operativa di appartenenza. Nei sopracitati casi, il Dirigente Generale può nominare uno o più assistenti del Direttore dell’esecuzione cui affidare, con ordine di servizio, una o più delle attività di competenza del Direttore dell’esecuzione. In caso di carenza in organico di personale adeguato alla prestazione da eseguire, accertata e verificata – sulla base degli atti forniti dal Dirigente dell’Area o della Struttura competente – dal Responsabile del procedimento, il Dirigente Generale può affidare l’incarico a soggetto esterno, secondo le procedure e con le modalità previste dal Codice degli Appalti per l’affidamento dei servizi. Articolo 6 – Funzioni e compiti del Responsabile dell’esecuzione del contratto Dopo che il contratto è divenuto efficace, il Responsabile del procedimento autorizzerà il Direttore dell’esecuzione del contratto a dare avvio all’esecuzione della prestazione. In particolare, il Direttore dell’esecuzione del contratto svolge i seguenti compiti: 1. provvede al coordinamento, alla direzione e al controllo tecnico-contabile dell’esecuzione del contratto stipulato dall’Amministrazione; 2. assicura la regolare esecuzione del contratto da parte dell’appaltatore, verificando che le attività e le prestazioni contrattuali siano eseguite a regola d’arte sotto il profilo tecnico e funzionale, in 7

conformità e nel rispetto delle condizioni, modalità, termini e prescrizioni contrattuali, nonché delle specifiche leggi di settore; 3. le attività di verifica di conformità sono volte ad accertare che i dati risultanti dalla contabilità e dai documenti giustificativi corrispondano tra loro e con le risultanze di fatto, fermi restando gli eventuali accertamenti tecnici previsti dalla legge di settore; 4. nei casi in cui le particolari caratteristiche della prestazione non consentano una verifica di conformità totale, i controlli verranno eseguiti a campione e con modalità comunque idonee; 5. qualora la prestazione, per la sua specificità, non possa essere materialmente oggetto di verifica, la relativa attività verrà svolta in forma semplificata facendo riferimento alle certificazioni di qualità, ove esistenti, ovvero a documentazione di contenuto analogo, attestanti la conformità delle prestazioni eseguite alle prescrizioni contrattuali; 6. tutte le attività di verifica in corso d’opera sono effettuate direttamente dal Direttore dell’esecuzione del contratto, a meno che le prestazioni oggetto del contratto non rientrino tra quelle di cui al precedente art. 5, secondo comma, lett. b); in questo ultimo caso, il Dirigente Generale può attribuirle ad un soggetto o ad una commissione composta da due o tre soggetti che siano in possesso della competenza tecnica necessaria, ai sensi dell’art. 314 e seguenti del Regolamento di attuazione; 7. dopo aver accertato – attraverso la richiesta di documentazione, attestazioni e dichiarazioni – la conformità, in termini di quantità e qualità, della prestazione effettuata rispetto alle prescrizioni dei documenti contrattuali, richiederà la conferma al Responsabile del procedimento e, in caso di esito positivo, autorizzerà l’appaltatore all’emissione delle relative fatture; 8. dopo aver accertato che le fatture siano corrispondenti alla prestazione eseguita, le sottoporrà al Responsabile del procedimento perché le visti; 9. controllerà, in collaborazione con il Responsabile del procedimento, che l’impresa aggiudicataria rispetti le norme relative alla sicurezza e alla salute dei lavoratori sui luoghi di lavoro, nonché l’applicazione dei contratti di lavoro; 10. a seguito di apposita comunicazione di intervenuta ultimazione delle prestazioni, dovrà effettuare i necessari accertamenti, rilasciando, in caso di esito positivo, il relativo certificato attestante l’avvenuta ultimazione delle prestazioni; 11. predisporrà tutti gli atti necessari ai fini dello svolgimento delle attività di collaudo e verifica della conformità delle prestazioni eseguite rispetto alle prescrizioni contrattuali, sottoponendoli a conferma da parte del Responsabile del procedimento; 12. qualora l’Amministrazione non ritenga necessario conferire l’incarico di collaudo, emetterà, entro quarantacinque giorni dalla data di ultimazione della prestazione, i certificati di regolare fornitura, sottoponendoli a conferma da parte del Responsabile del procedimento; 13. stilerà i verbali di avvio, sospensione, ripresa e ultimazione della prestazione; 14. in caso di conferimento a soggetto diverso dell’incarico di verifica, il Direttore dell’esecuzione del contratto dovrà, comunque, presenziare al controllo definitivo. Articolo 7 – Verbale di avvio dell’esecuzione del contratto Il verbale di avvio dell’esecuzione del contratto deve contenere, a seconda della natura della prestazione, i seguenti elementi: a) l’indicazione delle aree e degli ambienti interni ed esterni in cui l’appaltatore svolge l’attività; b) la descrizione dei mezzi e degli strumenti eventualmente messi a disposizione dell’appaltatore per l’esecuzione dell’attività da parte dell’Amministrazione;

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c) la dichiarazione che gli ambienti nei quali devono effettuarsi le attività oggetto del contratto sono liberi da persone e cose ovvero che, comunque, lo stato attuale degli ambienti è tale da non impedire l’avvio e la prosecuzione dell’attività. Il verbale è redatto in doppio esemplare e deve essere firmato dal Direttore dell’esecuzione del contratto e dall'appaltatore cui sarà rilasciata, su richiesta, copia conforme. Qualora, per l'estensione delle aree o dei locali oppure per l'importanza dei mezzi strumentali all’esecuzione del contratto, l’inizio dell’attività debba avvenire in luoghi o tempi diversi, il Direttore dell’esecuzione del contratto provvede a fornire le necessarie istruzioni nel verbale di avvio dell’esecuzione del contratto. Qualora l’appaltatore intenda far valere pretese derivanti dalla riscontrata difformità dello stato dei luoghi o dei mezzi o degli strumenti rispetto a quanto previsto dai documenti contrattuali, deve formulare esplicita contestazione sul verbale di inizio di attività. Nel caso in cui la prestazione venga eseguita anche attraverso mezzi, strumenti e personale dell’Amministrazione, oltre al verbale di avvio dell’esecuzione del contratto, deve essere redatto anche il Documento Unico di Valutazione dei Rischi da Interferenza (DUVRI) a cura del Responsabile dell’Amministrazione e dell’appaltatore.

Articolo 8 – Certificato di verifica di conformità e Certificato di regolare esecuzione Il soggetto incaricato della verifica di conformità rilascerà il relativo certificato, entro quarantacinque giorni dalla data dell’ultima fornitura, quando risulti che l’esecutore abbia completamente e regolarmente eseguito tutte le prestazioni contrattuali. Il certificato di verifica di conformità deve contenere almeno i seguenti elementi: 1. gli estremi del decreto di aggiudicazione definitiva, del contratto e del relativo decreto di approvazione; 2. gli estremi degli atti aggiuntivi e dei rispettivi decreti di approvazione; 3. l’indicazione del fornitore; 4. il nominativo del Direttore dell’esecuzione del contratto, se previsto, e degli eventuali soggetti nominati a supporto del Direttore; 5. il tempo prescritto per l’esecuzione delle prestazioni; 6. le date delle attività di effettiva esecuzione delle prestazioni; 7. il richiamo agli eventuali verbali di verifica in corso di esecuzione; 8. il verbale del controllo definitivo; 9. l’importo totale ovvero l’importo a saldo da pagare all’esecutore; 10. la certificazione di verifica di conformità. Il certificato di verifica di conformità emesso dal Direttore dell’esecuzione del contratto, deve essere confermato dal Responsabile del procedimento. Il certificato di regolare esecuzione deve essere emesso dal Direttore dell’esecuzione del contratto, previa conferma da parte del Responsabile del procedimento, ovvero direttamente da quest’ultimo, entro quarantacinque giorni dalla data di ultimazione della prestazione. Tale documento deve contenere almeno i seguenti elementi: 1. gli estremi del decreto di aggiudicazione definitiva, del contratto e del relativo decreto di approvazione gli estremi del contratto; 2. gli estremi degli atti aggiuntivi e dei rispettivi decreti di approvazione; 3. l’indicazione dell’esecutore della prestazione; 9

4. il nominativo del Direttore dell’esecuzione del contratto, se previsto, e degli eventuali soggetti nominati a supporto del Direttore; 5. il tempo prescritto per l’esecuzione della prestazione, con l’indicazione delle eventuali proroghe e sospensioni; 6. le date dei verbali di consegna, di sospensione, di ripresa e di ultimazione della prestazione; 7. l’importo totale o l’importo a saldo; 8. la certificazione di regolare fornitura. I certificati di cui al presente articolo verranno trasmessi all’appaltatore che dovrà firmarli per accettazione entro quindici giorni dal ricevimento. L’appaltatore potrà aggiungere le contestazioni che ritiene opportune rispetto alle operazioni di verifica. L’incaricato della verifica riferirà al Responsabile del procedimento delle contestazioni al fine dell’adozione delle determinazioni in merito. Successivamente all’emissione del certificato di verifica di conformità o del certificato di regolare esecuzione, si procederà al pagamento totale o del saldo delle prestazioni eseguite e allo svincolo della cauzione definitiva. Articolo 9 – Poteri di firma Il Responsabile del procedimento firmerà: a) tutti gli atti e la documentazione finalizzati alla verifica della fattibilità tecnica, economica ed amministrativa dell’intervento compresi gli accertamenti e le indagini di mercato; b) tutta la corrispondenza con l’Autorità di Vigilanza e con all’Osservatorio Regionale; c) tutte le note atte a garantire la comunicazione tra Commissione Giudicatrice (o Seggio di gara, se il Presidente è persona diversa) e Amministrazione; d) tutte le note di comunicazione, di richiesta e di verifica nei confronti delle imprese e dell’appaltatore (escluse quelle a firma del Presidente della Commissione Giudicatrice); e) tutte le note di comunicazione o di richiesta nei confronti di apposite commissioni o di professionisti esterni nominati dall’Amministrazione; f) tutte le note inviate agli enti competenti per il rilascio di documentazione e certificati, compreso la documentazione antimafia; g) tutte le note di risposta alle contestazioni e alle opposizioni pervenute; h) tutta la documentazione necessaria allo svincolo delle garanzie provvisorie e definitive; i) tutte le note di trasmissione, comunicazione ecc. nei confronti del personale dipendente della Regione Siciliana, anche se appartenente ad altri Dipartimenti; j) tutte le note di comunicazione al Direttore dell’esecuzione del contratto, ove nominato; k) visterà direttamente le fatture emesse dai fornitori per la regolare fornitura; l) le proposte di tutti i decreti, sottoponendole alle firme del Responsabile dell’Unità Operativa di appartenenza, ovvero del Responsabile di Area o Servizio, ovvero del Dirigente Generale, a seconda delle competenze stabilite nei precedenti articoli; m) tutti gli atti necessari ai fini dello svolgimento delle attività di verifica, esclusa la nomina dell’eventuale Commissione che deve avvenire per decreto del Dirigente Generale; n) i certificati di verifica di conformità e i certificati di regolare esecuzione, direttamente o per conferma;

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o) tutti gli atti necessari ai fini dell’applicazione delle penali (compensare il credito con quanto dovuto all’appaltatore a qualsiasi titolo ovvero avvalersi della cauzione ecc…) e le notifiche delle penalità all'appaltatore; p) le comunicazioni alla Corte dei Conti, trasmettendole, se semplice funzionario, con nota a firma del Dirigente dell’Unità Operativa di appartenenza.

Articolo 10 – Incentivi Per gli incentivi e i compensi relativi al Responsabile del procedimento, al Direttore dell’esecuzione del contratto, ai componenti della commissione di verifica e ai collaboratori, può essere stanziata una somma non superiore al 2% dell’importo posto a base di gara per ogni singolo intervento superiore alla soglia comunitaria. La somma effettiva, nel suddetto limite massimo del 2 %, verrà quantificata e stabilita in rapporto all’entità e alla complessità dell’intervento da realizzare. La ripartizione terrà conto delle responsabilità professionali connesse alle specifiche prestazioni da svolgere; in ogni caso, al Responsabile del procedimento spetterà il 2,5% e al Direttore dell’esecuzione del contratto spetterà il 1,25% della somma stanziata, anche in assenza di altre figure professionali di cui al primo comma del presente articolo. Nessun compenso è dovuto per interventi inferiori alla soglia comunitaria.

Articolo 11 – Sostituzione del Responsabile del Procedimento Nel caso in cui per qualsiasi motivo fosse necessario sostituire il Responsabile del procedimento, il Dirigente Generale emanerà un nuovo ordine di servizio con efficacia dalla data di consegna degli atti. Il Responsabile uscente dovrà compilare, per il passaggio delle consegne – nel più breve tempo possibile e comunque entro dieci giorni dalla nuova nomina – un verbale di consegna, allegando tutti gli atti in originale, tutte le copie di documenti, un elenco cronologico degli stessi. Il Responsabile uscente dovrà rimettere anche quanto necessario per la custodia degli atti di cui sopra. Il Responsabile uscente dovrà provvedere alla comunicazione della variazione della propria posizione presso l’Autorità di Vigilanza e presso l’Osservatorio Regionale. Il Responsabile neo nominato provvederà ad aprire la propria posizione presso le autorità anzidette, riprenderà l’attività e risponderà della documentazione dalla data del verbale di consegna. Il Responsabile uscente collaborerà con il Responsabile neo nominato fornendo tutte le informazioni e i chiarimenti necessari allo svolgimento delle attività.

Articolo 12 – Disposizioni abrogate Il presente provvedimento vale come abrogazione delle eventuali disposizioni precedenti allo stesso contrarie.

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Articolo 13 – Rinvio Per tutto quanto non espressamente previsto nel presente provvedimento, si rinvia alle disposizioni contenute nella normativa vigente. Il testo di tale disciplinare si intende modificato, integrato o soppresso in riferimento alla normativa vigente tempo per tempo.

IL DIRIGENTE GENERALE (Rosaria Barresi)

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