GRUPPO 1 GRUPPO 2

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medici per ottenere il rilascio o il rinnovo della patente di guida per i soggetti con patologie ... Gruppo 1: conducenti di veicoli delle categorie A, B, B + E e delle ...
UOVA ORMATIVA PER IL RILASCIO E RIOVO DELLA PATETE DI GUIDA

L’11 gennaio 2011 è entrato in vigore il Decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti del 30 novembre 2010, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 301 del 27 dicembre 2010, che recepisce la direttiva 2009/112/CE sui requisiti fisici ed i relativi accertamenti medici per ottenere il rilascio o il rinnovo della patente di guida per i soggetti con patologie dell’apparato visivo, per i diabetici e per gli epilettici. Il comma 1 dell’Articolo 1 del Decreto recita: Il rilascio e la conferma di validità della patente di guida a soggetti con patologie a carico dell'apparato visivo, diabetici o epilettici è subordinato all'accertamento dei requisiti previsti dagli allegati I, II e III, facenti parte integrante del presente decreto. L’allegato 1 raccoglie i requisiti visivi richiesti dal presente Decreto. Va subito sottolineato che l’accertamento dei requisiti visivi richiesti dall’allegato 1 di questo Decreto si applica solo a soggetti “con patologie a carico dell’apparato visivo” e non a tutti i soggetti che volessero chiedere il rilascio o il rinnovo della patente di guida. I conducenti sono divisi in due gruppi in base alle caratteristiche dei veicoli di cui chiedono la patente: - Gruppo 1: conducenti di veicoli delle categorie A, B, B + E e delle sottocategorie A1 e B1 - Gruppo 2: conducenti di veicoli delle categorie C, C + E, D, D + E e delle sottocategorie C1, C1 + E, D1 e D1 + E La seguente tabella raccoglie i requisiti visivi richiesti a soggetti con patologie a carico dell’apparato visivo per il rilascio o il rinnovo della patente di guida del Gruppo 1 e del Gruppo 2.

GRUPPO 1

GRUPPO 2

ACUTEZZA VISIVA BINOCULARE con la miglior correzione ottica tollerata

7/10 visus dell’occhio peggiore almeno 2/10

CAMPO VISIVO BINOCULARE

120° orizzontale 50° verso destra e sinistra; 20° verso alto e basso; no difetti nei 20° centrali

VISIONE CREPUSCOLARE TEMPO DI RECUPERO DOPO ABBAGLIAMENTO SENSIBILITA’ AL CONTRASTO

Sufficiente Idoneo

12/10 visus dell’occhio peggiore almeno 4/10 correzione a tempiale non > 8 D Eq. Sf. lenti a contatto senza limitazioni se ben tollerate 160° orizzontale 80° verso destra e sinistra; 25° verso alto; 30° verso basso; no difetti nei 30° centrali Sufficiente Idoneo

Idonea

Idonea

I soggetti monocoli non possono accedere alla conduzione di veicoli del Gruppo 2. Il medico monocratico deve certificare che tale condizione di monocularità esista da almeno 6 mesi. 1

La seguente tabella riporta i requisiti visivi richiesti ai soggetti monocoli.

GRUPPO 1 ACUTEZZA VISIVA con la miglior correzione ottica tollerata CAMPO VISIVO

VISIONE CREPUSCOLARE TEMPO DI RECUPERO DOPO ABBAGLIAMENTO SENSIBILITA’ AL CONTRASTO

8/10

120° orizzontale 60° verso destra e sinistra; 25° verso alto 30° verso basso; no difetti nei 30° centrali Sufficiente Idoneo Idonea

Nel caso in cui uno o più requisiti non siano raggiungibili il giudizio viene demandato alla Commissione Medica Locale (CML) che, avvalendosi di consulenza da parte di medico specialista oculista, valuta con estrema cautela se la patente di guida può essere rilasciata o rinnovata, eventualmente con validità limitata nella durata e se del caso con limitazione per la guida notturna. A seguito di diplopia sviluppata recentemente o della perdita improvvisa della visione in un occhio, ai fini del raggiungimento di un adattamento adeguato non è consentito guidare per un congruo periodo di tempo, da valutare da parte di medico specialista oculista; trascorso tale periodo, la guida può essere autorizzata dalla CML, acquisito il parere di un medico specialista oculista, eventualmente con prescrizione di validità limitata nella durata e se del caso con limitazione per la guida notturna. Seppure previsti esami come la visione crepuscolare, il tempo di recupero dopo abbagliamento e la sensibilità al contrasto il decreto lascia ampia libertà di valutazione di questi parametri richiedendo esclusivamente la dicitura sufficiente o idoneo. A questo riguardo la SOI sta cercando una convenzione con un produttore di uno strumento che possa eseguire agevolmente questi test e fornire una stampa dei risultati da allegare al certificato da offrire ai Soci a condizioni molto favorevoli. Per quanto concerne l’esame binoculare del campo visivo il Decreto non fornisce indicazioni su come rilevare questi parametri anche se le caratteristiche dei dati richiesti fanno pensare ad una perimetria cinetica di Goldmann. Su questo punto si devono fare le seguenti considerazioni: a. il Decreto non riporta il rapporto dimensione/luminanza della mira con cui definire i limiti del campo visivo e non specifica in quali condizioni debbano essere rilevati b. il Decreto presuppone che anche i difetti centrali siano esaminati in binocularità, non riporta il rapporto dimensione/luminanza della mira e non specifica in quali condizioni debbano essere rilevati

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In mancanza di indicazioni normative, la rilevazione dei limiti del campo visivo può essere eseguita con il perimetro di Goldmann utilizzando una mira III/4 o con il Test di Esterman del perimetro Humphrey o equivalenti. Per la rilevazione dei difetti centrali è consigliabile l’esecuzione di una perimetria computerizzata monoculare.

Teresio Avitabile Segretario Tesoriere SOI

Matteo Piovella Presidente SOI

Carlo M. Villani Presidente ASMOOI

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