MANUALE - - Caccia Il Cacciatore

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Manuale di autodifesa dai cacciatori A cura dell'Associazione Italiana Familiari e Vittime della Caccia e dei Comitati di Cittadini "Caccia il Cacciatore" - www ...
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MANUALE DI AUTODIFESA DAI CACCIATORI A cura dell'Associazione Italiana Familiari e Vittime della Caccia e dei Comitati di Cittadini "Caccia il Cacciatore"

www.cacciailcacciatore.org

Manuale di autodifesa dai cacciatori A cura dell'Associazione Italiana Familiari e Vittime della Caccia e dei Comitati di Cittadini "Caccia il Cacciatore" - www.cacciailcacciatore.org

SOMMARIO Introduzione . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .4 PARTE I: Cos'è la caccia - esame della situazione attuale . . . . . . . . . . . . . .8 • I danni e le crudeltà . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .9 • Statistiche e sondaggi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .12 • Le regole della caccia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .13 • Rassegna di incidenti e testimonianze . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .36 • La posizione dei politici . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .40 PARTE II: dossier di approfondimento . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .44

SOMMARIO

• L'impatto sui cittadini . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .34

• Dalla caccia alla scienza - Attività venatoria, danni all'agricoltura e gestione degli ecosistemi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .45 • Valutazione di impatto ambientale di un anno di caccia in Italia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .50 • Aiutateci a diventare civili - Analisi del rapporto tra attività venatoria italiana e potenziali danni al turismo . . . . . . . . . . . . . . . . . .54 • Se la caccia fosse un lavoro . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .58 PARTE III: come reagire . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .60 • Introduzione . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .61 • Fac-simili di esposti e denunce . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .62 • Come ottenere un'ordinanza . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .72 • Ordinanze comunali di divieto di caccia emesse (fino a fine 2004) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .86 PARTE IV: la campagna Caccia il Cacciatore . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .95 • Panoramica . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .95 • Cosa puoi fare tu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .96 • Un bilancio per il 2004 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .97 • Ringraziamenti . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .99

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INTRODUZIONE La caccia consiste nell'uso di armi da fuoco, da parte di dilettanti e per puro "divertimento", sul territorio aperto al libero transito di chiunque o addirittura nelle altrui proprietà private, a prescindere dal consenso del proprietario. La caccia è pertanto, prima di tutto, un gravissimo problema di pubblica sicurezza.

INTRODUZIONE

Per questo è nata l'Associazione Italiana Familiari e Vittime della Caccia, che persegue la finalità di operare concretamente per il supporto alle vittime e per la prevenzione di danni futuri ad opera dell'attività venatoria. Il termine "vittima" è utilizzato in senso ampio comprendendo, non solo casi di ferimenti o morte, ma anche danni psicologici, sociali ed economici.

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In stretta collaborazione con l'Associazione, agisce la campagna Caccia il Cacciatore, lanciata a fine 2004: attraverso i suoi Comitati di Cittadini ha ottenuto in vari casi ordinanze comunali di divieto di caccia per la tutela dell'incolumità pubblica, dimostrando così che difendersi si può! Ai Comitati hanno già aderito in pochi mesi migliaia di persone, e le adesioni continuano a crescere ogni giorno. La campagna comprende varie altre iniziative, tra cui spicca la Rete Vacanze senza Caccia, riservata agli operatori turistici, albergatori, gestori di ristoranti in zone di villeggiatura, ecc. L'iniziativa si propone di creare un consorzio fra le strutture ricettive impegnate a contrastare la pratica della caccia per offrire sicurezza e relax ai propri ospiti. Intende anche promuovere tali strutture indicandole ai turisti come mete preferenziali. Questo libretto si prefigge di esaminare il "problema caccia" in primis dal punto di vista della pubblica sicurezza, senza esimersi però dal descrivere dapprima brevemente, poi attraverso dossier di approfondimento, tutti gli altri aspetti deleteri di questa pratica, e soprattutto di fornire strumenti per l'autodifesa dai cacciatori che ogni singolo cittadino potrà utilizzare, da solo, o, ancora meglio, assieme ad altri. Nella parte I si prende in esame la situazione attuale e si illustrano le "regole" della caccia. Nella parte II vengono presentati dei dossier di approfondimento sui vari aspetti dell'attività venatoria. Nella parte III, intitolata "Come reagire" vengono forniti strumenti ai cittadini affinché questi siano in grado di riappropriarsi del proprio diritto di vivere in pace. Infine, nella parte IV si descrive brevemente la campagna Caccia il Cacciatore portata avanti dai comitati omonimi e dall'Associazione Italiana Familiari e Vittime della Caccia, che hanno curato la stesura e la stampa del presente libretto. In questo capitolo introduttivo, viene offerta una veloce panoramica del problema caccia come questione di pubblica sicurezza e di diritto dei cittadini a vivere e lavorare in campagna.

ALCUNE "PERLE" DELLE ULTIME STAGIONI VENATORIE.

La Stampa, 14 gennaio 2005 - Cacciatori causa di incidenti stradali. Sono presumibilmente i cacciatori a provocare, indirettamente , gli incidenti stradali attribuiti ai cinghiali. E' quanto emerge da uno studio statistico del Dipartimento Caccia e Pesca della Provincia, consegnato al presidente Raffaele Costa e all'assessore Silvano Dovetta. Secondo il parere degli esperti il notevole aumento nei 4 mesi d'apertura della caccia al cinghiale può essere spiegato dalle battute che vengono organizzate con la partecipazione di squadre di non meno di 15 cacciatori, accompagnati dai cani, che provocano la fuga degli cinghiali dal loro habitat con conseguente attraversamento delle strade e collisione con le vetture Il Giornale di Vicenza, 12 dicembre 2004 - L'Aquila. Ferito un atleta in campo. Calciatori sotto il tiro di un fucile, un centravanti ferito finisce in ospedale. L'episodio, tuttora avvolto nel mistero, è avvenuto ieri mattina a Pianola, alla periferia dell'Aquila, durante la partita di Terza categoria San Francesco-Coppito. Dopo pochi minuti dall'inizio del secondo tempo, i ventidue in campo si sono ritrovati bersaglio di colpi d'arma da fuoco, apparentemente provenienti da un bosco adiacente al campo di gioco. La Tribuna di Treviso, 18 ottobre 2004. - Mareno. Guerra dei viticoltori alle doppiette. Nell'azienda Dall'Armellina, qualche tempo fa, hanno i cacciatori impallinato a ripetizione i tubi dell'impianto di irrigazione, mettendolo fuori uso e provocando danni ingenti. Così è nata l'idea della protesta: un bel po' di cartelli piazzati in mezzo i campi. Il Gazzettino, 16 ottobre 2004 - Cacciatori scatenati vicino alle case. La scorsa settimana una signora che si era trattenuta nel giardino di casa per trascorrere qualche minuto all'aria aperta è riuscita per fortuna a sfuggire ad una pioggia di pallini sibilanti sopra la sua testa. Solo l'altro ieri una mamma impaurita dagli spari ha chiamato urgentemente in casa i suoi due figli che giocavano sul prato. Ma non è tutto. Dal giorno in cui è stata aperta la caccia, la zona è stata soprannominata dagli stessi residenti come il "Kosovo". Benvenuti in via Col San Martino, piccola strada di campagna, nelle vicinanze di via Ca' Solaro, a Favaro. La Repubblica, 19 settembre 2004 - Scambia il figlio dodicenne per un coniglio e lo uccide. Tragico incidente di caccia nella campagna vicino a Catania. L'uomo avrebbe scambiato il ragazzino (12 anni) per un coniglio Uccide il figlio per errore e si suicida con lo stesso fucile. Si è trasformata in dramma familiare una battuta di caccia sulle pendici dell' Etna dove un uomo ha scambiato il figlio di 12 anni per un coniglio e ha sparato contro una macchia mediterranea uccidendo il ragazzo. Accortosi dell' accaduto l'uomo si è suicidato sparandosi due volte con la stessa arma contro l' addome.

INTRODUZIONE

La caccia rappresenta, da sempre, un grave pericolo per chi vive, lavora, o si reca in campagna e tra i boschi. Ogni anno, decine di morti e feriti, episodi di spari in vicinanza di abitazioni, danneggiamenti a proprietà private, danni alle colture agricole e altro ancora. Qui ne presentiamo una piccolissima selezione.

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La Città di Salerno, 30 ottobre 2003 - Spari nel bosco di Felitto: contadino sfigurato. Scambiato per una preda mentre cercava funghi. Un cacciatore spara tra la fitta boscaglia e colpisce un cercatore di funghi in pieno volto, alle mani e all'addome. L'uomo ha subìto la perdita di gran parte della lingua, del mento, della mandibola e delle labbra, oltre che delle gravi lesioni a due dite della mano e una ferita all'addome. Probabilmente non potrà più parlare.

INTRODUZIONE

Corriere della Romagna, 27 ottobre 2003 - Coltivatore impallinato da un cacciatore. CESENA - Un coltivatore stava lavorando tranquillamente nel suo campo quando si è visto arrivare in faccia una rosa di pallini da caccia. Alle grida di dolore lanciate dall'uomo il cacciatore è fuggito. Non è la prima volta che accadono cose di questo genere e non a caso i rapporti tra agricoltori e cacciatori non sono di solito buoni.

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La Tribuna di Treviso 15 ottobre 2003 - Impallinata dai cacciatori nell'orto davanti alla casa. TARZO. Una donna di 50 anni, stava raccogliendo l'insalata nel suo orto quando, dopo uno sparo, è stata bersaglio di una scarica di pallini sparati da un cacciatore che si trovava nel bosco poco lontano. Solo per un caso non è rimasta ferita. "I cacciatori" ha dichiarato la donna "agiscono senza regole nei campi altrui". Il Giornale di Vicenza, 22 Settembre 2003- Fucilata in viso, bambino grave! Si apre nella maniera più drammatica la caccia nel Vicentino, con un ragazzino di 10 anni ricoverato in prognosi riservata al Centro di rianimazione del San Bortolo. Il piccolo accompagnava per la prima volta il padre in una battuta alla lepre, quando il compagno del genitore ha centrato il minore con due pallettoni, uno alla fronte e l'altro a una spalla. Il Messaggero, 2 settembre 2002 - A caccia vicino all'ospedale, pallini sui malati. ORVIETO - Non credevano ai propri occhi, e nemmeno alle loro orecchie, i pazienti dell'ospedale di Orvieto che ieri mattina si sono visti arrivare dentro le loro stanze e accanto ai letti parecchi pallini sparati da fucili imbracciati da cacciatori imprudenti. Quotidiano della Libertà, 22 e 23 dicembre 2001 - Ucciso per errore da un cacciatore di frodo - Mentre lavorava all'imbrunire nel proprio frutteto in provincia di Trento un agricoltore è stato ucciso da un vicino di casa cacciatore che ha intravisto qualcosa muoversi fra gli alberi, ha pensato che potesse essere un cinghiale e senza curarsi di averne la certezza non ha esitato a sparare col suo fucile Remington a palla singola: un'arma capace di uccidere anche a centinaia di metri di distanza. Questi sono solo alcuni esempi di quel che accade tutti gli anni, con macabra puntualità, nelle nostre campagne durante la stagione di caccia, quasi sempre senza che nessuna autorità pubblica si senta in dovere di intervenire. Ma non è tutto. FAMIGLIE IN STATO D'ASSEDIO Come si vive nelle campagne frequentate dagli squadroni a mano armata dei cacciatori? Semplice: si vive sotto tiro. Si vive sotto una cappa di piombo. Si vive nella paura. Chi ha scelto la campagna credendo di trovarvi la quiete vi ha trovato spesso una vita da incubo che si protrae per quasi metà dell'anno.

IL DANNO AL TURISMO Troveresti piacevole una vacanza in mezzo alle fucilate? Le zone intensamente frequentate dai cacciatori sono giustamente sgradite ai turisti, che spesso le disertano. Si sono verificati casi di vere e proprie fughe in massa di turisti provocate dai cacciatori. Gli operatori turistici, e gli agriturismi in particolare, sono dunque spesso danneggiati economicamente dalla caccia.

È questo il titolo di un dossier che analizza la caccia dal punto di vista della pubblica sicurezza. Nel 2001 si è verificato un incidente mortale sul lavoro ogni 3.500.000 circa giornate lavorative e almeno un incidente mortale di caccia ogni 550.000 circa giornate di caccia. Dunque si muore di caccia almeno 6.4 volte più frequentemente che sul lavoro. Inoltre, la probabilità che un incidente di caccia abbia esito mortale è 297 volte maggiore che negli incidenti sul lavoro. SI PUÒ REAGIRE! La sezione III di questo opuscolo offre strumenti e suggerimenti affinché i singoli cittadini possano, da soli o meglio ancora assieme ad altri, reagire alla prepotenza dei cacciatori per poter vivere in tranquillità.

INTRODUZIONE

SE LA CACCIA FOSSE UN LAVORO

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PARTE I: COS'È LA CACCIA: ESAME DELLA SITUAZIONE ATTUALE 8

I DANNI E LE CRUDELTÀ

Bracconaggio Il bracconaggio in Italia è molto diffuso, vietato ma tollerato in quanto "tradizione popolare". Sono usati "archetti", trappole a cappio, reti verticali in cui gli uccelli rimangono impigliati e muoiono d'inedia dopo giorni di agonia. Alcuni dati: nel corso del 2000 e 2001 la LAC (Lega Abolizione Caccia) ha raccolto e distrutto complessivamente oltre 30.000 archetti, 450 reti e liberato centinaia di uccelli (pettirossi, passere scopaiole, tordi, merli, cince ecc.). I principali campi antibracconaggio si svolgono nelle valli bresciane (da settembre a dicembre), dove sono diffusi archetti e trappole a scatto in cui gli uccelli rimangono intrappolati per le zampe, spesso amputandosele e morendo dissanguati; in Sardegna dove i bracconieri utilizzano trappole a cappio, poste sui rami di corbezzolo, in cui gli uccelli rimangono impiccati. Qui nel 2001 la LAC ha portato a termine la triste raccolta record di oltre 13.000 trappole. Le Isole Pontine e Cipro, dove il fenomeno è molto preoccupante e in espansione soprattutto in primavera e durante le fasi di migrazione, sono altre zone di intervento della LAC. Proprio a questo problema è dedicata l'iniziativa Ponza senz'armi, di Caccia il Cacciatore: l'iniziativa si propone di eradicare la piaga "cacciatori e bracconieri" che infesta l'isola di Ponza, rendendola un vero inferno per i suoi abitanti alati e per i numerosi turisti. Nonostante la caccia in Italia sia consentita solo sino alla fine di gennaio, nei mesi di aprile e maggio (durante il "passo" degli uccelli migratori), l'isola viene presa in ostaggio da centinaia di cacciatori e bracconieri che, armati di tutto punto impongono il loro volere. L'iniziativa vuole informare preventivamente i turisti, chiedendo loro di disertare il luogo fintantoché l'isola diventerà "civile", cioè saranno fatte come minimo rispettare le leggi per proteggere persone e animali selvatici. Gli archetti Gli archetti sono trappole per la cattura dei piccoli uccelli. Sono molto usati nelle valli bresciane Trompia, Sabbia, Camonica, nel Bergamasco e in alcune zone del Veneto e del Friuli nonostante siano esplicitamente vietati dalla legge ormai da molti anni. I bracconieri realizzano con rami di nocciolo, curvati a ferro di cavallo, micidiali congegni in grado di scattare allorché un piccolo uccello vi si posi sopra. Bacche di sorbo, che da questa pratica prende il nome di "sorbo degli uccellatori", attirano soprattutto pettirossi, ma anche fringuelli, capinere, verdoni, frosoni, peppole, cince, regoli, luì. Non è possibile calcolare quanti siano gli archetti che ogni autunno all'arrivo dei piccoli uccelli migratori i bracconieri sistemino nei boschi e nelle radure di vaste zone del Nord Italia: probabilmente milioni. Molte valli alpine ne sono infestate. Gli uccelli catturati per le zampe rimangono appesi per ore ad agonizzare, con i tarsi spezzati dall'archetto, senza speranza di salvarsi. La "polenta e osei", tradizionale piatto della cucina veneta e non solo, alimenta il mercato clandestino dei piccoli uccelli catturati illegalmente.

PARTE I: COS'È LA CACCIA: ESAME DELLA SITUAZIONE ATTUALE

In Italia vengono uccisi almeno 100 milioni di animali l'anno, per la maggior parte uccelli di varie specie, ma anche lepri, cinghiali, cervi, caprioli, daini. Cento milioni di animali uccisi per divertimento.

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PARTE I: COS'È LA CACCIA: ESAME DELLA SITUAZIONE ATTUALE

L'uccellagione L'uccellagione è invece una pratica ammessa, purché non si catturino animali appartenenti a specie non cacciabili. Nella sola Lombardia, su 30.000 cacciatori vi sono 10.000 capanni fissi, dove i cacciatori giocano al tiro al bersaglio contro gli uccelli, di ogni specie, usando spesso altri uccelli tenuti prigionieri come richiami vivi. Questi uccellini vengono catturati e tenuti sempre prigionieri in gabbie piccolissime, vengono spiumati in modo da provocare la muta delle penne fuori stagione: quando le piume ricrescono, l'uccello, tenuto sempre in una cantina buia per tutta l'estate, crede che sia primavera, ed emette richiami verso i suoi compagni. Un fringuello, sul mercato illegale, può costare fino a 100 euro. Immissione di animali sul territorio Quella del "ripopolamento" è una pratica che in più modi avvantaggia i cacciatori. Da un lato, consente loro di continuare a cacciare anche quando in natura non esiste più nulla da cacciare: vengono allevati uccelli e lepri in allevamenti appositi, animali domestici che vivono in gabbia tutta la loro vita, e che poi vengono lasciati liberi poche settimane prima dell'inizio dello sterminio da parte dei cacciatori. Animali "pronta caccia", come vengono definiti da più parti.

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D'altro lato, il ripopolamento di certe zone con cinghiali e caprioli domestici, che sono più prolifici degli animali selvatici, fa sì che aumentino i danni alle colture, e che i cacciatori siano dunque chiamati a farne strage per "ripristinare l'equilibrio". Equilibrio disturbato dai ripopolamenti stessi. Il concetto di "animali in soprannumero" è privo di significato: il numero di animali che nascono e raggiungono l'età adulta è determinato, in natura, dalla "capacità portante", che è influenzata dallo spazio e dal cibo disponibili. Uccidere animali non risolve il "problema", quelli che rimangono diventano più prolifici, o hanno maggior probabilità di raggiungere l'età adulta, cosicché in breve tempo si raggiunge lo stesso numero iniziale. Per approfondimenti, si veda il dossier "Dalla caccia alla scienza" nella Parte II. L'imbroglio ai danni degli agricoltori Caccia e agricoltura sono da sempre due realtà contrapposte. Negli ultimi tempi tuttavia i cacciatori sono riusciti a guadagnarsi le simpatie di una parte del mondo agrario con il pretesto dei danni che gli animali selvatici fanno alle coltivazioni. In realtà spesso le Associazioni dei cacciatori e degli agricoltori si sono trovate in forte attrito a causa dei cosiddetti "ripopolamenti", ovvero introduzione deliberata di selvaggina sul territorio a scopo venatorio attuata dai cacciatori stessi nel più assoluto disprezzo degli interessi degli agricoltori. I cinghiali, per esempio, sono oggi così diffusi in certe zone proprio a causa dei ripopolamenti venatori. Nessuno meno del cacciatore è dunque credibile come alleato dell'agricoltore. Danni all'ambiente Nonostante si proclamino "grandi ambientalisti", e dicano di amare la natura, i cacciatori sono dannosi, oltre che per gli animali, anche per l'ambiente. Ogni anno

Per approfondimenti si veda il dossier "Valutazione di impatto ambientale di un anno di caccia in Italia" nella Parte II. Bocconi avvelenati Migliaia di animali, domestici e selvatici, protetti e non, sono uccisi ogni anno dai bocconi avvelenati lasciati nelle campagne e nei boschi, una pratica barbara, illegale ma sempre più diffusa, in particolare in alcune regioni, tra cui Toscana, Umbria, Abruzzo, Lazio, Emilia Romagna, Veneto, Calabria. Le vittime sono cani e gatti - domestici e liberi - e animali selvatici quali volpi, tassi, donnole, faine, e molte specie rare, come lupi, orsi, aquile, falchi, gufi, civette, corvi imperiali, faine, martore, aironi, cormorani. Queste esche sono un vero e proprio pericolo anche per chi intenda fare una passeggiata all'aria aperta con la famiglia e il proprio cane. I bocconi avvelenati vengono rilasciati soprattutto per eliminare le specie considerate "nocive". In prossimità delle aree faunistiche, il lancio di bocconi avvelenati avviene in primavera, periodo di ripopolamento della selvaggina, in attesa dell'apertura della caccia. Fagiani, soprattutto, liberati per essere poi uccisi dalle doppiette, e talmente domestici (vengono tutti da allevamenti) che riescono a stento a volare, proprio come dei polli. Questi animali vengono "protetti" dai predatori naturali uccidendo questi ultimi con bocconi avvelenati, affinché gli animali nella riserva faunistica possano poi essere ammazzati in autunno dai cacciatori. La pratica dei bocconi avvelenati viene usata anche dagli allevatori in pascoli e campagne, che abbandono carcasse di animali riempite di veleno per attirare lupi, volpi e rapaci. Il veleno viene anche usato per uccidere i cani da tartufo dei proprietari concorrenti, animali che possono valere fino a 2-3 mila euro. Una volta entrati nella catena alimentare questi veleni stravolgono l'equilibrio naturale eliminando prima di tutto gli animali al vertice della catena alimentare come lupi, aquile, ecc., che hanno proprio il ruolo di controllare volpi o cinghiali. Una morte atroce Non è ovviamente possibile conoscere il numero degli animali selvatici uccisi, sicuramente altissimo, e anche per quanto riguarda cani e gatti solo poche persone presentano regolare denuncia. Si hanno quindi al momento dati parziali e frammentari, che sono però di estremo allarme. Sicuramente nella regione Toscana sono migliaia, ogni anno, gli animali uccisi - sono stati 127 cani e 77 gatti solo nella provincia di Firenze, nel 2002; in tutta l'Italia, questo numero diventa spaventoso. Solo chi ha visto un cane morire di avvelenamento sa quale ne sia la sofferenza e l'agonia. E' una scena terribile, che non è possibile dimenticare. I veleni sono numerosi e per la maggior parte di essi non vi è antidoto.La terapia è in genere solo di supporto, nel tentativo di aiutare l'animale a vomitare la sostanza ingerita e a superare la fase critica. Molti di questi veleni agiscono lasciando completamente lucido l'animale, che quindi soffre fino alla fine.

PARTE I: COS'È LA CACCIA: ESAME DELLA SITUAZIONE ATTUALE

riversano sul territorio diverse tonnellate di velenosissimo piombo. Nelle zone umide, l'accumulo di notevoli quantità di pallini di piombo sul fondo dei laghi, stagni e acquitrini, provoca negli animali il saturnismo, una grave intossicazione, pericolosa per gli animali e per chi se ne ciba.

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PARTE I: COS'È LA CACCIA: ESAME DELLA SITUAZIONE ATTUALE 12

In Calabria un branco di 4 lupi è stato annientato dai resti di un vitello avvelenato, e sono numerosi i casi registrati anche in Abruzzo e Toscana. Decine di grifoni morti sui Monti Lucretili, nel Lazio e sulle Madonie in Sicilia, citando solo alcune delle specie più rare colpite. Una rarissima Aquila reale è stata finita dal veleno nell'oasi WWF delle Gole del Sagittario, in Abruzzo, una regione dove vivono non più di 10 coppie. Aveva nel gozzo i resti del suo ultimo pasto, una volpe colpita a sua volta da questa catena di morte che ormai affligge gli angoli più incontaminati del nostro paese. I bocconi avvelenati continuano a disseminare morte nelle nostre campagne. Muoiono fra atroci sofferenze cani e gatti, muoiono animali selvatici. Vi sono stati casi anche vicino ad abitazioni e la paura è che un giorno o l'altro qualche esca avvelenata possa arrivare nelle mani di un bambino. Eppure, poco o nulla si sente dire su questo problema e nulla si fa per fermarlo, nonostante che disseminare bocconi avvelenati sia una pratica illegale e costituisca un reato penale. Esempi di bocconi avvelenati I bocconi avvelenati assumono la forma di polpette, biscotti o resti di animali infarciti di veleno. Le esche contengono cocktail micidiali a base di pesticidi e veleni di ogni tipo: erbicidi, metaldedide, fosfuro di zinco, anticoagulanti usati di solito come veleno per topi, fino alla potentissima stricnina di cui bastano 50 grammi per uccidere 1000 uomini e 3000 cani e la cui la libera vendita è vietata dalla legge.

STATISTICHE E SONDAGGI Sondaggi Nel corso degli ultimi anni sono stati commissionati ad agenzie accreditate per la rilevazione di dati statistici vari sondaggi, sia a livello nazionale che regionale, sul tema della caccia. Appare chiarissimo che la quasi totalità degli italiani si dichiara contraria a certe pratiche particolarmente controverse (intorno al 90%), e in generale la stragrande maggioranza dei cittadini è nettamente contraria alla pratica della caccia in sé e per sé (70%). Ad esempio, da un sondaggio Abacus nazionale sull'abolizione della caccia del febbraio 2003, risulta che alla domanda: È favorevole all'abolizione della caccia? le risposte sono state: 72% SÌ 22% NO 6% NON SO Per sapere qual è la situazione attuale di opposizione alla caccia, invitiamo a leggere il dossier "Cosa pensano gli italiani della caccia" nella parte II.

1.701.853 1.685.105

1982 1983 1984 1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002

1.622.321 1.593.151 1.585.709 1.574.873 1.571.630 1.564.492 1.500.986 1.481.028 1.446.935 1.315.946 1.135.228 1.023.157 966.586 901.006 874.626 809.983 796.019 821.455 801.156 791.848 800.457

Numero dei cacciatori in Italia dal 1980 (dati ISTAT)

Cacciatori per regione (dati ISTAT 2002)

Regione Toscana Liguria Umbria Lombardia Marche Lazio Campania Veneto Emilia-Romagna Sicilia Calabria Sardegna Puglia Friuli-Venezia Giulia Abruzzo Piemonte Molise Basilicata Bolzano Valle d'Aosta Trentino-Alto Adige Trento

Numero dei cacciatori 119.468 27.581 40.978 92.743 37.559 63.916 49.002 60.972 58.701 53.649 30.971 48.765 33.852 12.061 15.251 34.116 4.189 8.800 5.765 1.522 6.361 596

Cacciatori per Kmq 5,19 5,09 4,85 3,89 3,87 3,71 3,6 3,32 2,65 2,09 2,05 2,02 1,75 1,54 1,41 1,34 0,94 0,88 0,78 0,47 0,47 0,1

LE REGOLE DELLA CACCIA Le principali regole della caccia 1. Distanze dalle case La caccia è vietata per una distanza di 100 metri da case, fabbriche, edifici adibiti a posto di lavoro. E' vietato sparare in direzione degli stessi da distanza inferiore a 150 metri. 2. Distanze da strade e ferrovie La caccia è vietata per una distanza di 50 metri dalle strade (comprese quelle comunali non asfaltate) e dalle ferrovie. E' vietato sparare in direzione di esse da distanza inferiore a 150 metri. 3. Distanze da mezzi agricoli La caccia è vietata a una distanza inferiore di 100 metri da macchine agricole in funzione. 4. Distanze da animali domestici La caccia nei fondi con presenza di bestiame è consentita solo ad una distanza

PARTE I: COS'È LA CACCIA: ESAME DELLA SITUAZIONE ATTUALE

1980 1981

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superiore a metri 100 dalla mandria, dal gregge o dal branco. 5. Trasporto delle armi È vietato trasportare le armi da caccia, che non siano scariche e in custodia, all'interno dei centri abitati e delle altre zone ove è vietata l'attività venatoria, a bordo di veicoli di qualunque genere e nei giorni non consentiti per l'esercizio venatorio. 6. Mezzi vietati di caccia Reti, trappole, tagliole, vischio, esche e bocconi avvelenati, lacci, archetti, balestre, gabbie trappola. 7. Giorni vietati Martedì e venerdì sono giorni di assoluto silenzio venatorio anche se festivi. 8. Orari di caccia La caccia è consentita da un'ora prima del sorgere del sole fino al tramonto. 9. Stagione venatoria Inizia la terza domenica di settembre e chiude il 31 gennaio. 10. Luoghi di divieto di caccia Terreni di pianura innevati, stagni e laghi ghiacciati, terreni allagati, giardini privati, parchi pubblici, centri abitati, aree adibite a sport, parchi e riserve naturali, oasi, zone di ripopolamento, foreste demaniali. 11. Allenamento dei cani da caccia È' consentito dalla terza domenica di agosto fino alla seconda domenica di settembre, nei giorni di mercoledì, sabato e domenica, dalle ore 6 alle ore 11 e dalle ore 16 alle ore 20, su terreni incolti, boschivi di vecchio impianto, sulle stoppie, su prati naturali e di leguminose, non oltre dieci giorni dall'ultimo sfalcio. L'allenamento è poi consentito nei campi addestramento cani tabellati. 12. Colture agricole e caccia con i cani L'accesso dei cani è vietato nei terreni coltivati a riso, soia, tabacco ed ortaggi. L'uso dei cani è consentito in numero massimo di due per cacciatore. L'esercizio venatorio è vietato in forma vagante sui frutteti, vigneti fino alla data del raccolto, coltivazioni di riso, soia e mais da seme. 13. Omessa custodia dei cani da caccia L'articolo 672 del codice penale "Omessa custodia e mal governo di animali" punisce chi lascia liberi, o non custodisce con le debite cautele, animali pericolosi da lui posseduti. 14. Polenta e uccelli Nei locali pubblici è vietato servire polenta e uccelli selvatici anche se sono appartenenti a specie cacciabili e abbattuti legalmente. 15. Violazione di domicilio L'articolo 614 del codice penale "Violazione di domicilio" punisce chi si introduce nei giardini e nelle pertinenze delle abitazioni civili. 16. Uccisione di cani, gatti, animali da cortile L'articolo 638 del codice penale "Uccisione o danneggiamento di animali altrui" punisce chi uccide o rende inservibili, deteriora o avvelena gli animali che appartengono ai privati. 17. Bocconi avvelenati L'articolo 727 del codice penale "Maltrattamento di animali" punisce anche chi causa la morte per avvelenamento di essi, mentre la legge sulla caccia punisce penalmente chi utilizza bocconi avvelenati. 18. Disturbo delle persone L'articolo 659 del codice penale "Disturbo delle occupazioni o del riposo delle persone" punisce chi con rumori molesti disturba le occupazioni o il riposo delle persone. 19. Spari nei pressi delle abitazioni L'art. 703 del codice penale "Accensioni ed esplosioni pericolose" punisce penalmente chi in un luogo abitato o nelle sue adiacenze o lungo una pubblica via o in direzione di essa spara con armi da fuoco.

20. Bossoli delle cartucce È vietato abbandonare a terra i bossoli delle cartucce.

La vigilanza sull'applicazione delle leggi sulla caccia (art.27 L.157/92) è affidata a: Guardie Venatorie della Provincia, Carabinieri, Corpo Forestale dello Stato, Polizia di Stato, Guardia di Finanza, Polizia Municipale, Guardie volontarie venatorie delle associazioni ambientaliste e venatorie. Il cittadino può denunciare gli illeciti penali ed amministrativi a ciascuno dei corpi sopra elencati. Corpo forestale: 1515 Carabinieri: 112 Polizia: 113 Giova ricordare che l'art. 361 del codice penale "Omessa denuncia di reato da parte del pubblico ufficiale" punisce il pubblico ufficiale, come il carabiniere, la guardia provinciale, il forestale, il finanziere, la guardia venatoria, il vigile urbano, il quale omette o ritarda di denunciare all'Autorità giudiziaria un reato di cui ha avuto notizia nell'esercizio o a causa delle sue funzioni, come ad esempio i reati sulla caccia denunciati a loro dai cittadini. Il cittadino deve quindi pretendere che le suddette autorità intervengano, ricevano la denuncia e denuncino alla Magistratura i reati commessi dai cacciatori. La legge 157/92 Riportiamo qui l'intero testo della legge quadro oggi vigente in tema di caccia. Ciascuna regione è dotata di propria legge regionale, che si rifà a questo testo ma che può variare in qualche particolare. LEGGE 11 FEBBRAIO 1992, N. 157 NORME PER LA PROTEZIONE DELLA FAUNA SELVATICA OMEOTERMA E PER IL PRELIEVO VENATORIO Pubblicata nel Supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale 25 febbraio 1992, n. 46 ARTICOLO 1 Fauna selvatica 1. La fauna selvatica è patrimonio indisponibile dello Stato ed è tutelata nell'interesse della comunità nazionale ed internazionale. 2. L'esercizio dell'attività venatoria è consentito purché non contrasti con l'esigenza di conservazione della fauna selvatica e non arrechi danno effettivo alle produzioni agricole. 3. Le regioni a statuto ordinario provvedono ad emanare norme relative alla gestione ed alla tutela di tutte le specie della fauna selvatica in conformità alla presente legge, alle convenzioni internazionali ed alle direttive comunitarie. Le regioni a statuto speciale e le province autonome provvedono in base alle competenze esclusive nei limiti stabiliti dai rispettivi statuti. Le province attuano la disciplina regionale ai sensi dell'articolo 14, comma 1, lettera f), della legge 8 giugno 1990, n. 142. 4. Le direttive 79/409/CEE del Consiglio del 2 aprile 1979, 85/411/CEE della Commissione del 25 luglio 1985 e 91/244/CEE della Commissione del 6 marzo 1991, con i relativi allegati, concernenti la conservazione degli uccelli selvatici, sono integralmente recepite ed attuate nei modi e nei termini previsti dalla presente legge la quale costituisce inoltre attuazione della Convenzione di Parigi del 18 ottobre 1950, resa esecutiva con legge 24 novembre 1978, n. 812, e della Convenzione di Berna del 19 settembre 1979, resa esecutiva con legge 5 agosto 1981, n. 503. 5. Le regioni e le province autonome in attuazione delle citate direttive 79/409/CEE, 85/411/CEE e 91/244/CEE provvedono ad istituire lungo le rotte di migrazione dell'avifauna, segnalate dall'Istituto nazionale per la fauna selvatica di cui all'articolo 7 entro quattro mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, zone di protezione finalizzate al mantenimento ed alla sistemazione, conforme alle esigenze ecologiche, degli habitat interni a tali zone e ad esse limitrofi, provvedono al ripristino dei biotopi distrut-

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Chi vigila sul rispetto delle leggi sulla caccia?

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ti e alla creazione dei biotopi. Tali attività concernono particolarmente e prioritariamente le specie di cui all'elenco allegato alla citata direttiva 79/409/CEE, come sostituito dalle citate direttive 85/411/CEE e 91/244/CEE. In caso di inerzia delle regioni e delle province autonome per un anno dopo la segnalazione da parte dell'Istituto nazionale per la fauna selvatica, provvedono con controllo sostitutivo, d'intesa, il Ministro dell'agricoltura e delle foreste e il Ministro dell'ambiente. 6. Le regioni e le province autonome trasmettono annualmente al Ministro dell'agricoltura e delle foreste e al Ministro dell'ambiente una relazione sulle misure adottate ai sensi del comma 5 e sui loro effetti rilevabili. 7. Ai sensi dell'articolo 2 della legge 9 marzo 1989, n. 86, il Ministro per il coordinamento delle politiche comunitarie, di concerto con il Ministro dell'agricoltura e delle foreste e con il Ministro dell'ambiente, verifica, con la collaborazione delle regioni e delle province autonome e sentiti il Comitato tecnico faunisticovenatorio nazionale di cui all'articolo 8 e l'Istituto nazionale per la fauna selvatica, lo stato di conformità della presente legge e delle leggi regionali e provinciali in materia agli atti emanati dalle istituzioni delle Comunità europee volti alla conservazione della fauna selvatica. ARTICOLO 2 Oggetto della tutela 1. Fanno parte della fauna selvatica oggetto della tutela della presente legge le specie di mammiferi e di uccelli dei quali esistono popolazioni viventi stabilmente o temporaneamente in stato di naturale libertà nel territorio nazionale. Sono particolarmente protette, anche sotto il profilo sanzionatorio, le seguenti specie: a) mammiferi: lupo (Canis lupus), sciacallo dorato (Canis aureus), orso (Ursus arctos), martora (Martes martes), puzzola (Mustela putorius), lontra (Lutra lutra), gatto selvatico (Felis sylvestris), lince (Lynx lynx), foca monaca (Monachus monachus), tutte le specie di cetacei (Cetacea), cervo sardo (Cervus elaphus corsicanus), camoscio d'Abruzzo (Rupicapra pyrenaica); b) uccelli: marangone minore (Phalacrocorax pigmeus), marangone dal ciuffo (Phalacrocorax aristotelis), tutte le specie di pellicani (Pelecanidae), tarabuso (Botaurus stellaris), tutte le specie di cicogne (Ciconiidae), spatola (Platalea leucorodia), mignattaio (Plegadis falcinellus), fenicottero (Phoenicopterus ruber), cigno reale (Cygnus olor), cigno selvatico (Cygnus cygnus), volpoca (Tadorna tadorna), fistione turco (Netta rufina), gobbo rugginoso (Oxyura leucocephala), tutte le specie di rapaci diurni (Accipitriformes e falconiformes), pollo sultano (Porphyrio porphyrio), otarda (Otis tarda), gallina prataiola (Tetrax tetrax), gru (Grus grus), piviere tortolino (Eudromias morinellus), avocetta (Recurvirostra avosetta), cavaliere d'Italia, (Himantopus himantopus), occhione (Burhinus oedicnemus), pernice di mare (Glareola pratincola), gabbiano corso (Larus audouinii), gabbiano corallino (Larus melanocephalus), gabbiano roseo (Larus genei), sterna zampenere (Gelochelidon nilotica), sterna maggiore (Sterna caspia), tutte le specie di rapaci notturni (Strigiformes), ghiandaia marina (Coracias garrulus), tutte le specie di picchi (Picidae), gracchio corallino (Pyrrhocorax pyrrhocorax); c) tutte le altre specie che direttive comunitarie o convenzioni internazionali o apposito decreto del Presidente del Consiglio dei ministri indicano come minacciate di estinzione. 2. Le norme della presente legge non si applicano alle talpe, ai ratti, ai topi propriamente detti, alle arvicole. 3. Il controllo del livello di popolazione degli uccelli negli aeroporti, ai fini della sicurezza aerea, è affidato al Ministro dei trasporti. ARTICOLO 3 Divieto di uccellagione 1. È vietata in tutto il territorio nazionale ogni forma di uccellagione e di cattura di uccelli e di mammiferi selvatici, nonché il prelievo di uova, nidi e piccoli nati. ARTICOLO 4 Cattura temporanea e inanellamento 1. Le regioni, su parere dell'Istituto nazionale per la fauna selvatica, possono autorizzare esclusivamente gli istituti scientifici delle università e del Consiglio nazionale delle ricerche e i musei di storia naturale ad effettuare, a scopo di studio e ricerca scientifica, la cattura e l'utilizzazione di mammiferi ed uccelli, nonché il prelievo di uova, nidi e piccoli nati. 2. L'attività di cattura temporanea per l'inanellamento degli uccelli a scopo scientifico è organizzata e coordinata sull'intero territorio nazionale dall'Istituto nazionale per la fauna selvatica; tale attività funge da schema nazionale di inanellamento in seno all'Unione europea per l'inanellamento (EURING). L'attività di inanellamento può essere svolta esclusivamente da titolari di specifica autorizzazione, rilasciata dalle regioni su parere dell'Istituto nazionale per la fauna selvatica; l'espressione di tale parere è subordinata alla partecipazione a specifici corsi di istruzione, organizzati dallo stesso Istituto, ed al superamento del relativo esame finale. 3. L'attività di cattura per l'inanellamento e per la cessione a fini di richiamo può essere svolta esclusivamente da impianti della cui autorizzazione siano titolari le province e che siano gestiti da personale qualificato e valutato idoneo dall'Istituto nazionale per la fauna selvatica. L'autorizzazione alla gestione di tali

ARTICOLO 5 Esercizio venatorio da appostamento fisso e richiami vivi 1. Le regioni, su parere dell'Istituto nazionale per la fauna selvatica, emanano norme per regolamentare l'allevamento, la vendita e la detenzione di uccelli allevati appartenenti alle specie cacciabili, nonché il loro uso in funzione di richiami. 2. Le regioni emanano altresì norme relative alla costituzione e gestione del patrimonio di richiami vivi di cattura appartenenti alle specie di cui all'articolo 4, comma 4, consentendo, ad ogni cacciatore che eserciti l'attività venatoria ai sensi dell'articolo 12, comma 5, lettera b), la detenzione di un numero massimo di dieci unità per ogni specie, fino ad un massimo complessivo di quaranta unità. Per i cacciatori che esercitano l'attività venatoria da appostamento temporaneo con richiami vivi, il patrimonio di cui sopra non potrà superare il numero massimo complessivo di dieci unità. 3. Le regioni emanano norme per l'autorizzazione degli appostamenti fissi, che le province rilasciano in numero non superiore a quello rilasciato nell'annata venatoria 1989-1990. 4. L'autorizzazione di cui al comma 3 può essere richiesta da coloro che ne erano in possesso nell'annata venatoria 1989-1990. Ove si realizzi una possibile capienza, l'autorizzazione può essere richiesta dagli ultrasessantenni nel rispetto delle priorità definite dalle norme regionali. 5. Non sono considerati fissi ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 12, comma 5, gli appostamenni per la caccia agli ungulati e ai colombacci e gli appostamenti di cui all'articolo 14, comma 12. 6. L'accesso con armi proprie all'appostamento fisso con l'uso di richiami vivi è consentito unicamente a coloro che hanno optato per la forma di caccia di cui all'articolo 12, comma 5, lettera b). Oltre al titolare; possono accedere all'appostamento fisso le persone autorizzate dal titolare medesimo. 7. È vietato l'uso di richiami che non siano identificabili mediante anello inamovibile, numerato secondo le norme regionali che disciplinano anche la procedura in materia. 8. La sostituzione di un richiamo può avvenire soltanto dietro presentazione all'ente competente del richiamo morto da sostituire. 9. È vietata la vendita di uccelli di cattura utilizzabili come richiami vivi per l'attività venatoria. ARTICOLO 6 Tassidermia 1. Le regioni, sulla base di apposito regolamento, disciplinano l'attività di tassidermia ed imbalsamazione e la detenzione o il possesso di preparazioni tassidermiche e trofei. 2. I tassidermisti autorizzati devono segnalare all'autorità competente le richieste di impagliare o imbalsamare spoglie di specie protette o comunque non cacciabili ovvero le richieste relative a spoglie di specie cacciabili avanzate in periodi diversi da quelli previsti nel calendario venatorio per la caccia della specie in questione. 3. L'inadempienza alle disposizioni di cui al comma 2 comporta la revoca dell'autorizzazione a svolgere l'attività di tassidermista, oltre alle sanzioni previste per chi detiene illecitamente esemplari di specie protette o per chi cattura esemplari cacciabili al di fuori dei periodi fissati nel calendario venatorio. 4. Le regioni provvedono ad emanare, non oltre un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, un regolamento atto a disciplinare l'attività di tassidermia ed imbalsamazione di cui al comma 1. ARTICOLO 7 Istituto nazionale per la fauna selvatica 1. L'Istituto nazionale di biologia della selvaggina di cui all'articolo 35 della legge 27 dicembre 1977, n. 968 (6), dalla data di entrata in vigore della presente legge assume la denominazione di Istituto nazionale per la fauna selvatica (INFS) ed opera quale organo scientifico e tecnico di ricerca e consulenza per lo Stato, le regioni e le province. 2. L'Istituto nazionale per la fauna selvatica, con sede centrale in Ozzano dell'Emilia (Bologna), è sottoposto alla vigilanza della Presidenza del Consiglio dei ministri. Il Presidente del Consiglio dei ministri, di intesa con le regioni, definisce nelle norme regolamentari dell'Istituto nazionale per la fauna selvatica l'istituzione di unità operative tecniche consultive decentrate che forniscono alle regioni supporto per la predisposizione dei piani regionali. 3. L'Istituto nazionale per la fauna selvatica ha il compito di censire il patrimonio ambientale costituito dalla fauna selvatica, di studiarne lo stato, l'evoluzione ed i rapporti con le altre componenti ambientali, di ela-

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impianti è concessa dalle regioni su parere dell'Istituto nazionale per la fauna selvatica, il quale svolge altresì compiti di controllo e di certificazione dell'attività svolta dagli impianti stessi e ne determina il periodo di attività. 4. La cattura per la cessione a fini di richiamo è consentita solo per esemplari appartenenti alle seguenti specie: allodola; cesena; tordo sassello; tordo bottaccio; storno; merlo; passero; passera mattugia; pavoncella e colombaccio. Gli esemplari appartenenti ad altre specie eventualmente catturati devono essere inanellati ed immediatamente liberati. 5. È fatto obbligo a chiunque abbatte, cattura o rinviene uccelli inanellati di darne notizia all'Istituto nazionale per la fauna selvatica o al comune nel cui territorio è avvenuto il fatto, il quale provvede ad informare il predetto Istituto. 6. Le regioni emanano norme in ordine al soccorso, alla detenzione temporanea e alla successiva liberazione di fauna selvatica in difficoltà.

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borare progetti di intervento ricostitutivo o migliorativo sia delle comunità animali sia degli ambienti al fine della riqualificazione faunistica del territorio nazionale, di effettuare e di coordinare l'attività di inanellamento a scopo scientifico sull'intero territorio italiano, di collaborare con gli organismi stranieri ed in particolare con quelli dei Paesi della Comunità economica europea aventi analoghi compiti e finalità, di collaborare con le università e gli altri organismi di ricerca nazionali, di controllare e valutare gli interventi faunistici operati dalle regioni e dalle province autonome, di esprimere i pareri tecnico-scientifici richiesti dallo Stato, dalle regioni e dalle province autonome. 4. Presso l'Istituto nazionale per la fauna selvatica sono istituiti una scuola di specializzazione post-universitaria sulla biologia e la conservazione della fauna selvatica e corsi di preparazione professionale per la gestione della fauna selvatica per tecnici diplomati. Entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge una commissione istituita con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, composta da un rappresentante del Ministro dell'agricoltura e delle foreste, da un rappresentante del Ministro dell'ambiente, da un rappresentante del Ministro della sanità e dal direttore generale dell'Istituto nazionale di biologia della selvaggina in carica alla data di entrata in vigore della presente legge, provvede ad adeguare lo statuto e la pianta organica dell'Istituto ai nuovi compiti previsti dal presente articolo e li sottopone al Presidente del Consiglio dei ministri, che li approva con proprio decreto. 5. Per l'attuazione dei propri fini istituzionali, l'Istituto nazionale per la fauna selvatica provvede direttamente alle attività di cui all'articolo 4. 6. L'Istituto nazionale per la fauna selvatica è rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato nei giudizi attivi e passivi aventi l'autorità giudiziaria, i collegi arbitrali, le giurisdizioni amministrative e speciali. ARTICOLO 8 Comitato tecnico faunistico-venatorio nazionale 1. Presso il Ministero dell'agricoltura e delle foreste è istituito il Comitato tecnico faunistico-venatorio nazionale (CTFVN) composto da tre rappresentanti nominati dal Ministro dell'agricoltura e delle foreste, da tre rappresentanti nominati dal Ministro dell'ambiente, da tre rappresentanti delle regioni nominati dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, da tre rappresentanti delle province nominati dall'Unione delle province d'Italia, dal direttore dell'Istituto nazionale per la fauna selvatica, da un rappresentante per ogni associazione venatoria nazionale riconosciuta, da tre rappresentanti delle organizzazioni professionali agricole maggiormente rappresentative a livello nazionale, da quattro rappresentanti delle associazioni di protezione ambientale presenti nel Consiglio nazionale per l'ambiente, da un rappresentante dell'Unione zoologica italiana, da un rappresentante dell'Ente nazionale per la cinofilia italiana, da un rappresentante del Consiglio internazionale della caccia e della conservazione della selvaggina, da un rappresentante dell'Ente nazionale per la protezione degli animali, da un rappresentante del Club alpino italiano. 2. Il Comitato tecnico faunistico-venatorio nazionale è costituito, entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri sulla base delle designazioni delle organizzazioni ed associazioni di cui al comma 1 ed è presieduto dal Ministro dell'agricoltura e delle foreste o da un suo delegato. 3. Al Comitato sono conferiti compiti di organo tecnico consultivo per tutto quello che concerne l'applicazione della presente legge. 4. Il Comitato tecnico faunistico-venatorio nazionale viene rinnovato ogni cinque anni. Funzioni amministrative 1. Le regioni esercitano le funzioni amministrative di programmazione e di coordinamento ai fini della pianificazione faunistico-venatoria di cui all'articolo 10 e svolgono i compiti di orientamento, di controllo e sostitutivi previsti dalla presente legge e dagli statuti regionali. Alle province spettano le funzioni amministrative in materia di caccia e di protezione della fauna secondo quanto previsto dalla legge 8 giugno 1990, n. 142, che esercitano nel rispetto della presente legge. 2. Le regioni a statuto speciale e le province autonome esercitano le funzioni amministrative in materia di caccia in base alle competenze esclusive nei limiti stabiliti dai rispettivi statuti. ARTICOLO 10 Piani faunistico-venatori 1. Tutto il territorio agro-silvo-pastorale nazionale è soggetto a pianificazione faunistico-venatoria finalizzata, per quanto attiene alle specie carnivore, alla conservazione delle effettive capacità riproduttive e al contenimento naturale di altre specie e, per quanto riguarda le altre specie, al conseguimento della densità ottimale e alla sua conservazione mediante la riqualificazione delle risorse ambientali e la regolamentazione del prelievo venatorio. 2. Le regioni e le province, con le modalità previste nei commi 7 e 10, realizzano la pianificazione di cui al comma 1 mediante la destinazione differenziata del territorio. 3. Il territorio agro-silvo-pastorale di ogni regione è destinato per una quota dal 20 al 30 per cento a protezione della fauna selvatica, fatta eccezione per il territorio delle Alpi di ciascuna regione, che costituisce zona faunistica a sè stante ed è destinato a protezione nella percentuale dal 10 al 20 per cento. In dette percentuali sono compresi i territori ove sia comunque vietata l'attività venatoria anche per effetto di altre leggi o disposizioni. 4. Il territorio di protezione di cui al comma 3 comprende anche i territori di cui al comma 8, lettere a),

b) le zone di ripopolamento e cattura, destinate alla riproduzione della fauna selvatica allo stato naturale ed alla cattura della stessa per l'immissione sul territorio in tempi e condizioni utili all'ambientamento fino alla ricostituzione e alla stabilizzazione della densità faunistica ottimale per il territorio; c) i centri pubblici di riproduzione della fauna selvatica allo stato naturale, ai fini di ricostituzione delle popolazioni autoctone; d) i centri privati di riproduzione di fauna selvatica allo stato naturale, organizzati in forma di azienda agricola singola, consortile o cooperativa, ove è vietato l'esercizio dell'attività venatoria ed è consentito il prelievo di animali allevati appartenenti a specie cacciabili da parte del titolare dell'impresa agricola, di dipendenti della stessa e di persone nominativamente indicate; e) le zone e i periodi per l'addestramento, l'allenamento e le gare di cani anche su fauna selvatica naturale o con l'abbattimento di fauna di allevamento appartenente a specie cacciabili, la cui gestione può essere affidata ad associazioni venatorie e cinofile ovvero ad imprenditori agricoli singoli o associati; f) i criteri per la determinazione del risarcimento in favore dei conduttori dei fondi rustici per i danni arrecati dalla fauna selvatica alle produzioni agricole e alle opere approntate su fondi vincolati per gli scopi di cui alle lettere a), b), e c); g) i criteri per la corresponsione degli incentivi in favore dei proprietari o conduttori dei fondi rustici, singoli o associati, che si impegnino alla tutela ed al ripristino degli habitat naturali e all'incremento della fauna selvatica nelle zone di cui alle lettere a) e b); h) l'identificazione delle zone in cui sono collocabili gli appostamenti fissi. 9. Ogni zona dovrà essere indicata da tabelle perimetrali, esenti da tasse, secondo le disposizioni impartite dalle regioni, apposte a cura dell'ente, associazione o privato che sia preposto o incaricato della gestione della singola zona. 10. Le regioni attuano la pianificazione faunistico-venatoria mediante il coordinamento dei piani provinciali di cui al comma 7 secondo criteri dei quali l'Istituto nazionale per la fauna selvatica garantisce la omogeneità e la congruenza a norma del comma 11, nonché con l'esercizio di poteri sostitutivi nel caso di mancato adempimento da parte delle province dopo dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge. 11. Entro quattro mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, l'Istituto nazionale per la fauna selvatica trasmette al Ministro dell'agricoltura e delle foreste e al Ministro dell'ambiente il primo documento orientativo circa i criteri di omogeneità e congruenza che orienteranno la pianificazione faunistico-venatoria. I Ministri, d'intesa, trasmettono alle regioni con proprie osservazioni i criteri della programmazione, che deve essere basata anche sulla conoscenza delle risorse e della consistenza faunistica, da conseguirsi anche mediante modalità omogenee di rilevazione e di censimento. 12. Il piano faunistico-venatorio regionale determina i criteri per la individuazione dei territori da destinare alla costituzione di aziende faunistico-venatorie, di aziende agri-turistico-venatorie e di centri privati di riproduzione della fauna selvatica allo stato naturale. 13. La deliberazione che determina il perimetro delle zone da vincolare, come indicato al comma 8, lettere a), b) e c), deve essere notificata ai proprietari o conduttori dei fondi interessati e pubblicata mediante affissione all'albo pretorio dei comuni territorialmente interessati. 14. Qualora nei successivi sessanta giorni sia presentanta opposizione motivata, in carta semplice ed esente da oneri fiscali, da parte dei proprietari o conduttori dei fondi costituenti almeno il 40 per cento della superficie complessiva che si intende vincolare, la zona non può essere istituita. 15. Il consenso si intende validamente accordato anche nel caso in cui non sia stata presentata formale opposizione. 16. Le regioni, in via eccezionale, ed in vista di particolari necessità ambientali, possono disporre la costi-

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b), e c). Si intende per protezione il divieto di abbattimento e cattura a fini venatori accompagnato da provvedimenti atti ad agevolare la sosta della fauna, la riproduzione, la cura della prole. 5. Il territorio agro-silvo-pastorale regionale può essere destinato nella percentuale massima globale del 15 per cento a caccia riservata a gestione privata ai sensi dell'articolo 16, comma 1, e a centri privati di riproduzione della fauna selvatica allo stato naturale. 6. Sul rimanente territorio agro-silvo-pastorale le regioni promuovono forme di gestione programmata della caccia, secondo le modalità stabilite dall'articolo 14. 7. Ai fini della pianificazione generale del territorio agro-silvo-pastorale le province predispongono, articolandoli per comprensori omogenei, piani faunistico-venatori. Le province predispongono altresì piani di miglioramento ambientale tesi a favorire la riproduzione naturale di fauna selvatica nonché piani di immissione di fauna selvatica anche tramite la cattura di selvatici presenti in soprannumero nei parchi nazionali e regionali e in altri ambiti faunistici, salvo accertamento delle compatibilità genetiche da parte dell'Istituto nazionale per la fauna selvatica e sentite le organizzazioni professionali agricole presenti nel Comitato tecnico faunistico-venatorio nazionale tramite le loro strutture regionali. 8. I piani faunistico-venatori di cui al comma 7 comprendono: a) le oasi di protezione, destinate al rifugio, alla riproduzione ed alla sosta della fauna selvatica;

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tuzione coattiva di oasi di protezione e di zone di ripopolamento e cattura, nonché l'attuazione dei piani di miglioramento ambientale di cui al comma 7. 17. Nelle zone non vincolate per la opposizione manifestata dai proprietari o conduttori di fondi interessati, resta, in ogni caso, precluso l'esercizio dell'attività venatoria. Le regioni possono destinare le suddette aree ad altro uso nell'ambito della pianificazione faunistico-venatoria.

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ARTICOLO 11 Zona faunistica delle Alpi 1. Agli effetti della presente legge il territorio delle Alpi, individuabile nella consistente presenza della tipica flora e fauna alpina, è considerato zona faunistica a sè stante. 2. Le regioni interessate, entro i limiti territoriali di cui al comma 1, emanano, nel rispetto dei principi generali della presente legge e degli accordi internazionali, norme particolari al fine di proteggere la caratteristica fauna e disciplinare l'attività venatoria, tenute presenti le consuetudini e le tradizioni locali. 3. Al fine di ripristinare l'integrità del biotopo animale, nei territori ove sia esclusivamente presente la tipica fauna alpina è consentita la immissione di specie autoctone previo parere favorevole dell'Istituto nazionale per la fauna selvatica. 4. Le regioni nei cui territori sono compresi quelli alpini, d'intesa con le regioni a statuto speciale e con le province autonome di Trento e di Bolzano, determinano i confini della zona faunistica delle Alpi con l'apposizione di tabelle esenti da tasse. ARTICOLO 12 Esercizio dell'attività venatoria 1. L'attività venatoria si svolge per una concessione che lo Stato rilascia ai cittadini che la richiedano e che posseggano i requisiti previsti dalla presente legge. 2. Costituisce esercizio venatorio ogni atto diretto all'abbattimento o alla cattura di fauna selvatica mediante l'impiego dei mezzi di cui all'articolo 13. 3. È considerato altresì esercizio venatorio il vagare o il soffermarsi con i mezzi destinati a tale scopo o in attitudine di ricerca della fauna selvatica o di attesa della medesima per abbatterla. 4. Ogni altro modo di abbattimento è vietato, salvo che non avvenga per caso fortuito o per forza maggiore. 5. Fatto salvo l'esercizio venatorio con l'arco o con il falco, l'esercizio venatorio stesso può essere praticato in via esclusiva in una delle seguenti forme: a) vagante in zona Alpi; b) da appostamento fisso; c) nell'insieme delle altre forme di attività venatoria consentite dalla presente legge e praticate nel rimanente territorio destinato all'attività venatoria programmata. 6. La fauna selvatica abbattuta durante l'esercizio venatorio nel rispetto delle disposizioni della presente legge appartiene a colui che l'ha cacciata. 7. Non costituisce esercizio venatorio il prelievo di fauna selvatica ai fini di impresa agricola di cui all'articolo 10, comma 8, lettera d). 8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito di licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di cui lire 750 milioni per ogni persona danneggiata e lire 250 milioni per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di lire 100 milioni per morte o invalidità permanente. 9. Il Ministro dell'agricoltura e delle foreste, sentito il Comitato tecnico faunistico-venatorio nazionale, provvede ogni quattro anni, con proprio decreto, ad aggiornare i massimali suddetti. 10. In caso di sinistro colui che ha subito il danno può procedere ad azione diretta nei confronti della compagnia di assicurazione presso la quale colui che ha causato il danno ha contratto la relativa polizza. 11. La licenza di porto di fucile per uso di caccia ha validità su tutto il territorio nazionale e consente l'esercizio venatorio nel rispetto delle norme di cui alla presente legge e delle norme emanate dalle regioni. 12. Ai fini dell'esercizio dell'attività venatoria è altresì necessario il possesso di un apposito tesserino rilasciato dalla regione di residenza, ove sono indicate le specifiche norme inerenti il calendario regionale, nonché le forme di cui al comma 5 e gli ambiti territoriali di caccia ove è consentita l'attività venatoria. Per l'esercizio della caccia in regioni diverse da quella di residenza è necessario che, a cura di quest'ultima, vengano apposte sul predetto tesserino le indicazioni sopramenzionate. ARTICOLO 13 Mezzi per l'esercizio dell'attività venatoria 1. L'attività venatoria è consentita con l'uso del fucile con canna ad anima liscia fino a due colpi, a ripetizione e semiautomatico, con caricatore contenente non più di due cartucce, di calibro non superiore al 12, nonché con fucile con canna ad anima rigata a caricamento singolo manuale o a ripetizione semiautomatica di calibro non inferiore a millimetri 5,6 con bossolo a vuoto di altezza non inferiore a millimetri

ARTICOLO 14 Gestione programmata della caccia 1. Le regioni, con apposite norme, sentite le organizzazioni professionali agricole maggiormente rappresentative a livello nazionale e le province interessate, ripartiscono il territorio agro-silvo-pastorale destinato alla caccia programmata ai sensi dell'articolo 10, comma 6, in ambiti territoriali di caccia, di dimensioni subprovinciali, possibilmente omogenei e delimitati da confini naturali. 2. Le regioni tra loro confinanti, per esigenze motivate, possono, altresì, individuare ambiti territoriali di caccia interessanti anche due o più province contigue. 3. Il Ministero dell'agricoltura e delle foreste stabilisce con periodicità quinquennale, sulla base dei dati censuari, l'indice di densità venatoria minima per ogni ambito territoriale di caccia. Tale indice è costituito dal rapporto fra il numero dei cacciatori, ivi compresi quelli che praticano l'esercizio venatorio da appostamento fisso, ed il territorio agro-silvo-pastorale nazionale (Nota 2). 4. Il Ministero dell'agricoltura e delle foreste stabilisce altresì l'indice di densità venatoria minima per il territorio compreso nella zona faunistica delle Alpi che è organizzato in comprensori secondo le consuetudini e tradizioni locali. Tale indice è costituito dal rapporto tra il numero dei cacciatori, ivi compresi quelli che praticano l'esercizio venatorio da appostamento fisso, e il territorio regionale compreso, ai sensi dell'articolo 11, comma 4, nella zona faunistica delle Alpi (Nota 2). 5. Sulla base di norme regionali, ogni cacciatore, previa domanda all'amministrazione competente, ha diritto all'accesso in un ambito territoriale di caccia o in un comprensorio alpino compreso nella regione in cui risiede e può aver accesso ad altri ambiti o ad altri comprensori anche compresi in una diversa regione, previo consenso dei relativi organi di gestione. 6. Entro il 30 novembre 1993 i cacciatori comunicano alla provincia di residenza la propria opzione ai sensi dell'articolo 12. Entro il 31 dicembre 1993 le province trasmettono i relativi dati al Ministero dell'agricoltura e delle foreste. 7. Entro sessanta giorni dalla scadenza del termine di cui al comma 6, il Ministero dell'agricoltura e delle foreste comunica alle regioni e alle province gli indici di densità minima di cui ai commi 3 e 4. Nei successivi novanta giorni le regioni approvano e pubblicano il piano faunistico-venatorio e il regolamento di attuazione, che non può prevedere indici di densità venatoria inferiori a quelli stabiliti dal Ministero dell'agricoltura e delle foreste. Il regolamento di attuazione del piano faunistico-venatorio deve prevedere, tra l'altro, le modalità di prima costituzione degli organi direttivi degli ambiti territoriali di caccia e dei comprensori alpini, la loro durata in carica nonché le norme relative alla loro prima elezione e ai successivi rinnovi. Le regioni provvedono ad eventuali modifiche o revisioni del piano faunistico-venatorio e del regolamento di attuazione con periodicità quinquennale. 8. È facoltà degli organi direttivi degli ambiti territoriali di caccia e dei comprensori alpini, con delibera motivata, di ammettere nei rispettivi territori di competenza un numero di cacciatori superiore a quello fissato dal regolamento di attuazione, purché si siano accertate, anche mediante censimenti, modificazioni positive della popolazione faunistica e siano stabiliti con legge regionale i criteri di priorità per l'ammissibilità ai sensi del presente comma. 9. Le regioni stabiliscono con legge le forme di partecipazione, anche economica, dei cacciatori alla gestione, per finalità faunistico-venatorie, dei territori compresi negli ambiti territoriali di caccia e nei comprensori alpini ed, inoltre, sentiti i relativi organi, definiscono il numero dei cacciatori non residenti ammissibili e ne regolamentano l'accesso. 10. Negli organi direttivi degli ambiti territoriali di caccia deve essere assicurata la presenza paritaria, in misura pari complessivamente al 60 per cento dei componenti, dei rappresentanti di strutture locali delle organizzazioni professionali agricole maggiormente rappresentative a livello nazionale e delle associazioni venatorie nazionali riconosciute, ove presenti in forma organizzata sul territorio. Il 20 per cento dei componenti è costituito da rappresentanti di associazioni di protezione ambientale presenti nel Consiglio nazionale per l'ambiente e il 20 per cento da rappresentanti degli enti locali. 11. Negli ambiti territoriali di caccia l'organismo di gestione promuove e organizza le attività di ricognizione delle risorse ambientali e della consistenza faunistica, programma agli interventi per il miglioramento degli habitat, provvede all'attribuzione di incentivi economici ai conduttori dei fondi rustici per: a) la ricostituzione di una presenza faunistica ottimale per il territorio; le coltivazioni per l'alimentazione naturale dei mammiferi e degli uccelli soprattutto nei terreni dismessi da interventi agricoli ai sensi del regolamento (CEE) n. 1094/88 del Consiglio del 25 aprile 1988; il ripristino di zone umide e di fossati; la differenziazione delle colture; la coltivazione di siepi, cespugli, alberi adatti alla nidificazione;

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40. 2. È consentito, altresì, l'uso del fucile a due o tre canne (combinato), di cui una o due ad anima liscia di calibro non superiore al 12 ed una o due ad anima rigata di calibro non inferiore a millimetri 5,6, nonché l'uso dell'arco e del falco. 3. I bossoli delle cartucce devono essere recuperati dal cacciatore e non lasciati sul luogo di caccia. 4. Nella zona faunistica delle Alpi è vietato l'uso del fucile con canna ad anima liscia a ripetizione semiautomatica salvo che il relativo caricatore sia adattato in modo da non contenere più di un colpo. 5. Sono vietati tutte le armi e tutti i mezzi per l'esercizio venatorio non esplicitamente ammessi dal presente articolo. 6. Il titolare della licenza di porto di fucile anche per uso di caccia è autorizzato, per l'esercizio venatorio, a portare, oltre alle armi consentite, gli utensili da punta e da taglio atti alle esigenze venatorie (Nota 1).

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b) la tutela dei nidi e dei nuovi nati di fauna selvatica nonché dei riproduttori;

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c) la collaborazione operativa ai fini del tabellamento, della difesa preventiva delle coltivazioni passibili di danneggiamento, della pasturazione invernale degli animali in difficoltà, della manutenzione degli apprestamenti di ambientamento della fauna selvatica.

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12. Le province autorizzano la costituzione ed il mantenimento degli appostamenti fissi senza richiami vivi, la cui ubicazione non deve comunque ostacolare l'attuazione del piano faunistico-venatorio. Per gli appostamenti che importino preparazione del sito con modificazione e occupazione stabile del terreno, è necessario il consenso del proprietario o del conduttore del fondo, lago o stagno privato. Agli appostamenti fissi, costituiti alla data di entrata in vigore della presente legge, per la durata che sarà definita dalle norme regionali, non è applicabile l'articolo 10, comma 8, lettera h). 13. L'appostamento temporaneo è inteso come caccia vagante ed è consentito a condizione che non si produca modifica di sito. 14. L'organo di gestione degli ambiti territoriali di caccia provvede, altresì, all'erogazione di contributi per il risarcimento dei danni arrecati alle produzioni agricole dalla fauna selvatica e dall'esercizio dell'attività venatoria nonché alla erogazione di contributi per interventi, previamente concordati, ai fini della prevenzione dei danni medesimi. 15. In caso di inerzia delle regioni negli adempimenti di cui al presente articolo, il Ministro dell'agricoltura e delle foreste, di concerto con il Ministro dell'ambiente, assegna ad esse il termine di novanta giorni per provvedere, decorso inutilmente il quale il Presidente del Consiglio dei ministri provvede in via sostitutiva, previa deliberazione del Consiglio dei ministri su proposta del Ministro dell'agricoltura e delle foreste, di concerto con il Ministro dell'ambiente. 16. A partire dalla stagione venatoria 1995-1996 i calendari venatori delle province devono indicare le zone dove l'attività venatoria è consentita in forma programmata, quelle riservate alla gestione venatoria privata e le zone dove l'esercizio venatorio non è consentito. 17. Le regioni a statuto speciale e le province autonome di Trento e di Bolzano, in base alle loro competenze esclusive, nei limiti stabiliti dai rispettivi statuti ed ai sensi dell'articolo 9 della legge 9 marzo 1989, n. 86, e nel rispetto dei principi della presente legge, provvedono alla pianificazione faunistico-venatoria, alla suddivisione territoriale, alla determinazione della densità venatoria, nonché alla regolamentazione per l'esercizio di caccia nel territorio di competenza. ARTICOLO 15 Utilizzazione dei fondi ai fini della gestione programmata della caccia 1. Per l'utilizzazione dei fondi inclusi nel piano faunistico-venatorio regionale ai fini della gestione programmata della caccia, è dovuto ai proprietari o conduttori un contributo da determinarsi a cura della amministrazione regionale in relazione alla estensione, alle condizioni agronomiche, alle misure dirette alla tutela e alla valorizzazione dell'ambiente. 2. All'onere derivante dalla erogazione del contributo di cui al comma 1, si provvede con il gettito derivante dalla istituzione delle tasse di concessione regionale di cui all'articolo 23. 3. Il proprietario o conduttore di un fondo che intenda vietare sullo stesso l'esercizio dell'attività venatoria deve inoltrare, entro trenta giorni dalla pubblicazione del piano faunistico-venatorio, al presidente della giunta regionale richiesta motivata che, ai sensi dell'articolo 2 della legge 7 agosto 1990, n. 241, dalla stessa è esaminata entro sessanta giorni. 4. La richiesta è accolta se non ostacola l'attuazione della pianificazione faunistico-venatoria di cui all'articolo 10. E' altresì accolta, in casi specificatamente individuati con norme regionali, quando l'attività venatoria sia in contrasto con l'esigenza di salvaguardia di colture agricole specializzate nonché di produzioni agricole condotte con sistemi sperimentali o a fine di ricerca scientifica, ovvero quando sia motivo di danno o di disturbo ad attività di rilevante interesse economico, sociale o ambientale. 5. Il divieto è reso noto mediante l'apposizione di tabelle, esenti da tasse, a cura del proprietario o conduttore del fondo, le quali delimitino in maniera chiara e visibile il perimetro dell'area interessata. 6. Nei fondi sottratti alla gestione programmata della caccia è vietato a chiunque, compreso il proprietario o il conduttore, esercitare l'attività venatoria fino al venir meno delle ragioni del divieto. 7. L'esercizio venatorio è, comunque, vietato in forma vagante sui terreni in attualità di coltivazione. Si considerano in attualità di coltivazione: i terreni con coltivazioni erbacee da seme; i frutteti specializzati; i vigneti e gli uliveti specializzati fino alla data del raccolto; i terreni coltivati a soia e a riso, nonché a mais per la produzione di seme fino alla data del raccolto. L'esercizio venatorio in forma vagante è inoltre vietato sui terreni in attualità di coltivazione individuati dalle regioni, sentite le organizzazioni professionali agricole maggiormente rappresentative a livello nazionale, tramite le loro strutture regionali, in relazione all'esigenza di protezione di altre colture specializzate o intensive. 8. L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura, di altezza non inferiore a metri 1,20, o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 1,50 e la larghezza di almeno 3 metri. I fondi chiusi esistenti alla data di entrata in vigore della presente legge e quelli che si intenderà successivamente istituire devono essere notificati ai competenti uffici regionali. I proprietari o i conduttori dei fondi di cui al presente comma provvedono ad apporre a loro carico adeguate tabellazioni esenti da tasse. 9. La superficie dei fondi di cui al comma 8 entra a far parte della quota dal 20 al 30 per cento del territorio agro-silvo-pastorale di cui all'articolo 10, comma 3. 10. Le regioni regolamentano l'esercizio venatorio nei fondi con presenza di bestiame allo stato brado o

ARTICOLO 16 Aziende faunistico-venatorie e aziende agrituristico-venatorie 1. Le regioni, su richiesta degli interessati e sentito l'Istituto nazionale per la fauna selvatica, entro i limiti del 15 per cento del proprio territorio agro-silvo-pastorale, possono: a) autorizzare, regolamentandola, l'istituzione di aziende faunistico-venatorie, senza fini di lucro, soggette a tassa di concessione regionale, per prevalenti finalità naturalistiche e faunistiche con particolare riferimento alla tipica fauna alpina e appenninica, alla grossa fauna europea e a quella acquatica; dette concessioni devono essere corredate di programmi di conservazione e di ripristino ambientale al fine di garantire l'obiettivo naturalistico e faunistico. In tali aziende la caccia è consentita nelle giornate indicate dal calendario venatorio secondo i piani di assestamento e di abbattimento. In ogni caso, nelle aziende faunistico-venatorie non è consentito immettere o liberare fauna selvatica posteriormente alla data del 31 agosto; b) autorizzare, regolamentandola, l'istituzione di aziende agri-turistico-venatorie, ai fini di impresa agricola, soggette a tassa di concessione regionale, nelle quali sono consentiti l'immissione e l'abbattimento per tutta la stagione venatoria di fauna selvatica di allevamento.

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semibrado, secondo le particolari caratteristiche ambientali e di carico per ettaro, e stabiliscono i parametri entro i quali tale esercizio è vietato nonché le modalità di delimitazione dei fondi stessi. 11. Scaduti i termini di cui all'articolo 36, commi 5 e 6, fissati per l'adozione degli atti che consentano la piena attuazione della presente legge nella stagione venatoria 1994-1995, il Ministro dell'agricoltura e delle foreste provvede in via sostitutiva secondo le modalità di cui all'articolo 14, comma 15. Comunque, a partire dal 31 luglio 1997 le disposizioni di cui al primo comma dell'articolo 842 del codice civile si applicano esclusivamente nei territori sottoposti al regime di gestione programmata della caccia ai sensi degli articoli 10 e 14 (Nota 3).

2. Le aziende agri-turistico-venatorie devono: a) essere preferibilmente situate nei territori di scarso rilievo faunistico; b) coincidere preferibilmente con il territorio di una o più aziende agricole ricadenti in aree di agricoltura svantaggiata, ovvero dismesse da interventi agricoli ai sensi del citato regolamento (CEE) n. 1094/88. 3. Le aziende agri-turistico-venatorie nelle zone umide e vallive possono essere autorizzate solo se comprendono bacini artificiali e fauna acquatica di allevamento, nel rispetto delle convenzioni internazionali. 4. L'esercizio dell'attività venatoria nelle aziende di cui al comma 1 è consentito nel rispetto delle norme della presente legge con la esclusione dei limiti di cui all'articolo 12, comma 5. ARTICOLO 17 Allevamenti 1. Le regioni autorizzano, regolamentandolo, l'allevamento di fauna selvatica a scopo alimentare, di ripopolamento, ornamentale ed amatoriale. 2. Le regioni, ferme restando le competenze dell'Ente nazionale per la cinofilia italiana, dettano altresì norme per gli allevamenti dei cani da caccia. 3. Nel caso in cui l'allevamento di cui al comma 1 sia esercitato dal titolare di un'impresa agricola, questi è tenuto a dare semplice comunicazione alla competente autorità provinciale nel rispetto delle norme regionali. 4. Le regioni, ai fini dell'esercizio dell'allevamento a scopo di ripopolamento, organizzato in forma di azien da agricola singola, consortile o cooperativa, possono consentire al titolare, nel rispetto delle norme della presente legge, il prelievo di mammiferi ed uccelli in stato di cattività con i mezzi di cui all'articolo 13. ARTICOLO 18 Specie cacciabili e periodi di attività venatoria 1. Ai fini dell'esercizio venatorio è consentito abbattere esemplari di fauna selvatica appartenenti alle seguenti specie e per i periodi sottoindicati: a) specie cacciabili dalla terza domenica di settembre al 31 dicembre: quaglia (Coturnix coturnix); tortora (Streptopeia turtur); merlo (Turdus merula); [passero (Passer italiae)] (Nota 4); [passera mattugia (Passer montanus)] (Nota 4); [passera oltremontana (Passer domesticus)] (Nota 4); allodola (Alauda arvensis); [colino della Virginia (Colinus virginianus)] (Nota 4); starna (Perdix perdix); pernice rossa (Alectoris rufa); pernice sarda (Alectoris barbara); lepre comune (Lepus europaeus); lepre sarda (Lepus capensis); coniglio selvatico (Oryctolagus cuniculus); minilepre (Silvilagus floridamus); b) specie cacciabili dalla terza domenica di settembre al 31 gennaio: [storno (Sturnus vulgaris)] (Nota 4); cesena (Turdus pilaris); tordo bottaccio (Turdus philomelos); tordo sassello (Turdus iliacus); fagia-

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no (Phasianus colchicus); germano reale (Anas platyrhynchos); folaga (Fulica atra); gallinella d'acqua (Gallinula chloropus); alzavola (Anas crecca); canapiglia (Anas strepera); porciglione (Rallus aquaticus); fischione (Anas penelope); codone (Anas acuta); marzaiola (Anas querquedula); mestolone (Anas clypeata); moriglione (Aythya ferina); moretta (Aythya fuligula); beccaccino (Gallinago gallinago); colombaccio (Columba palumbus); frullino (Lymnocryptes minimus); [fringuello (Fringilla coelebs)] (Nota 5); [peppola (Fringilla montifringilla)] (Nota 5); combattente (Philomachus pugnax); beccaccia (Scolopax rusticola); [taccola (Corvus monedula)] (Nota 4); [corvo (Corvus frugilegus)] (Nota 4); cornacchia nera (Corvus corone); pavoncella (Vanellus vanellus); [pittima reale (Limosa limosa)] (Nota 4); cornacchia grigia (Corvus corone cornix); ghiandaia (Garrulus glandarius); gazza (Pica pica); volpe (Vulpes vulpes); c) specie cacciabili dal 1° ottobre al 30 novembre: pernice bianca (Lagopus mutus); fagiano di monte (Tetrao tetrix); [francolino di monte (Bonasa bonasia)] (Nota 4); coturnice (Alectoris graeca); camoscio alpino (Rupicapra rupicapra); capriolo (Capreolus capreolus); cervo (Cervus elaphus); daino (Dama dama); muflone (Ovis musimon), con esclusione della popolazione sarda; lepre bianca (Lepus timidus); d) specie cacciabili dal 1° ottobre al 31 dicembre o dal 1° novembre al 31 gennaio: cinghiale (Sus scrofa). 2. I termini di cui al comma 1 possono essere modificati per determinate specie in relazione alle situazioni ambientali delle diverse realtà territoriali. Le regioni autorizzano le modifiche previo parere dell'Istituto nazionale per la fauna selvatica. I termini devono essere comunque contenuti tra il 1° settembre ed il 31 gennaio dell'anno nel rispetto dell'arco temporale massimo indicato al comma 1. L'autorizzazione regionale è condizionata alla preventiva predisposizione di adeguati piani faunistico-venatori. La stessa disciplina si applica anche per la caccia di selezione degli ungulati, sulla base di piani di abbattimento selettivi approvati dalle regioni; la caccia di selezione agli ungulati può essere autorizzata a far tempo dal 1° agosto nel rispetto dell'arco temporale di cui al comma 1. 3. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'agricoltura e delle foreste, d'intesa con il Ministro dell'ambiente, vengono recepiti i nuovi elenchi delle specie di cui al comma 1, entro sessanta giorni dall'avvenuta approvazione comunitaria o dall'entrata in vigore delle convenzioni internazionali. Il Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'agricoltura e delle foreste, d'intesa con il Ministro dell'ambiente, sentito l'Istituto nazionale per la fauna selvatica, dispone variazioni dell'elenco delle specie cacciabili in conformità alle vigenti direttive comunitarie e alle convenzioni internazionali sottoscritte, tenendo conto della consistenza delle singole specie sul territorio. 4. Le regioni, sentito l'Istituto nazionale per la fauna selvatica, pubblicano, entro e non oltre il 15 giugno, il calendario regionale e il regolamento relativi all'intera annata venatoria, nel rispetto di quanto stabilito ai commi 1, 2 e 3, e con l'indicazione del numero massimo di capi da abbattere in ciascuna giornata di attività venatoria. 5. Il numero delle giornate di caccia settimanali non può essere superiore a tre. Le regioni possono consentirne la libera scelta al cacciatore, escludendo i giorni di martedì e venerdì, nei quali l'esercizio dell'attività venatoria è in ogni caso sospeso. 6. Fermo restando il silenzio venatorio nei giorni di martedì e venerdì, le regioni, sentito l'Istituto nazionale per la fauna selvatica e tenuto conto delle consuetudini locali, possono, anche in deroga al comma 5, regolamentare diversamente l'esercizio venatorio da appostamento alla fauna selvatica migratoria nei periodi intercorrenti fra il 1° ottobre e il 30 novembre. 7. La caccia è consentita da un'ora prima del sorgere del sole fino al tramonto. La caccia di selezione agli ungulati è consentita fino ad un'ora dopo il tramonto. 8. Non è consentita la posta alla beccaccia né la caccia da appostamento, sotto qualsiasi forma, al beccaccino. ARTICOLO 19 Controllo della fauna selvatica 1. Le regioni possono vietare o ridurre per periodi prestabiliti la caccia a determinate specie di fauna selvatica di cui all'articolo 18, per importanti e motivate ragioni connesse alla consistenza faunistica o per sopravvenute particolari condizioni ambientali, stagionali o climatiche o per malattie o altre calamità. 2. Le regioni, per la migliore gestione del patrimonio zootecnico, per la tutela del suolo, per motivi sanitari, per la selezione biologica, per la tutela del patrimonio storico-artistico, per la tutela delle produzioni zoo-agro-forestali ed ittiche, provvedono al controllo delle specie di fauna selvatica anche nelle zone vietate alla caccia. Tale controllo, esercitato selettivamente, viene praticato di norma mediante l'utilizzo di metodi ecologici su parere dell'Istituto nazionale per la fauna selvatica. Qualora l'Istituto verifichi l'inefficacia dei predetti metodi, le regioni possono autorizzare piani di abbattimento. Tali piani devono essere attuati dalle guardie venatorie dipendenti dalle amministrazioni provinciali. Queste ultime potranno altresì avvalersi dei proprietari o conduttori dei fondi sui quali si attuano i piani medesimi, purché muniti di licenza per l'esercizio venatorio, nonché delle guardie forestali e delle guardie comunali munite di licenza per l'esercizio venatorio. 3. Le province autonome di Trento e di Bolzano possono attuare i piani di cui al comma 2 anche avvalendosi di altre persone, purché munite di licenza per l'esercizio venatorio.

ARTICOLO 21 Divieti 1. È vietato a chiunque: a) l'esercizio venatorio nei giardini, nei parchi pubblici e privati, nei parchi storici e archeologici e nei terreni adibiti ad attività sportive; b) l'esercizio venatorio nei parchi nazionali, nei parchi naturali regionali e nelle riserve naturali conformemente alla legislazione nazionale in materia di parchi e riserve naturali. Nei parchi naturali regionali costituiti anteriormente alla data di entrata in vigore della legge 6 dicembre 1991, n. 394, le regioni adeguano la propria legislazione al disposto dell'articolo 22, comma 6, della predetta legge entro il 31 gennaio 1997, provvedendo nel frattempo all'eventuale riperimetrazione dei parchi naturali regionali anche ai fini dell'applicazione dell'articolo 32, comma 3, della legge medesima (Nota 6); c) l'esercizio venatorio nelle oasi di protezione e nelle zone di ripopolamento e cattura, nei centri di riproduzione di fauna selvatica, nelle foreste demaniali ad eccezione di quelle che, secondo le disposizioni regionali, sentito il parere dell'Istituto nazionale per la fauna selvatica, non presentino condizioni favorevoli alla riproduzione ed alla sosta della fauna selvatica; d) l'esercizio venatorio ove vi siano opere di difesa dello Stato ed ove il divieto sia richiesto a giudizio insindacabile dell'autorità militare, o dove esistano beni monumentali, purché dette zone siano delimitate da tabelle esenti da tasse indicanti il divieto; e) l'esercizio venatorio nelle aie e nelle corti o altre pertinenze di fabbricati rurali; nelle zone comprese nel raggio di cento metri da immobili, fabbricati e stabili adibiti ad abitazione o a posto di lavoro e a distanza inferiore a cinquanta metri da vie di comunicazione ferroviaria e da strade carrozzabili, eccettuate le strade poderali ed interpoderali; f) sparare da distanza inferiore a centocinquanta metri con uso di fucile da caccia con canna ad anima liscia, o da distanza corrispondente a meno di una volta e mezza la gittata massima in caso di uso di altre armi, in direzione di immobili, fabbricati e stabili adibiti ad abitazione o a posto di lavoro; di vie di comunicazione ferroviaria e di strade carrozzabili, eccettuate quelle poderali ed interpoderali; di funivie, filovie ed altri impianti di trasporto a sospensione; di stabbi, stazzi, recinti ed altre aree delimitate destinate al ricovero ed all'alimentazione del bestiame nel periodo di utilizzazione agro-silvopastorale; g) il trasporto, all'interno dei centri abitati e delle altre zone ove è vietata l'attività venatoria, ovvero a bordo di veicoli di qualunque genere e comunque nei giorni non consentiti per l'esercizio venatorio dalla presente legge e dalle disposizioni regionali, di armi da sparo per uso venatorio che non siano scariche e in custodia; h) cacciare a rastrello in più di tre persone ovvero utilizzare, a scopo venatorio, scafandri o tute impermeabili da sommozzatore negli specchi o corsi d'acqua; i) cacciare sparando da veicoli a motore o da natanti o da aeromobili; l) cacciare a distanza inferiore a cento metri da macchine operatrici agricole in funzione; m) cacciare su terreni coperti in tutto o nella maggior parte di neve, salvo che nella zona faunistica delle Alpi, secondo le disposizioni emanante dalle regioni interessate; n) cacciare negli stagni, nelle paludi e negli specchi d'acqua artificiali in tutto o nella maggior parte coperti da ghiaccio e su terreni allagati da piene di fiume; o) prendere e detenere uova, nidi e piccoli nati di mammiferi e uccelli appartenenti alla fauna selvatica, salvo che nei casi previsti all'articolo 4, comma 1, o nelle zone di ripopolamento e cattura, nei centri di riproduzione di fauna selvatica e nelle oasi di protezione per sottrarli a sicura distruzione o morte, purché, in tale ultimo caso, se ne dia pronto avviso nelle ventiquattro ore successive alla competente amministrazione provinciale;

PARTE I: COS'È LA CACCIA: ESAME DELLA SITUAZIONE ATTUALE

ARTICOLO 20 Introduzione di fauna selvatica dall'estero 1. L'introduzione dall'estero di fauna selvatica viva, purché appartenente alle specie autoctone, può effettuarsi solo a scopo di ripopolamento e di miglioramento genetico. 2. I permessi d'importazione possono essere rilasciati unicamente a ditte che dispongono di adeguate strutture ed attrezzature per ogni singola specie di selvatici, al fine di avere le opportune garanzie per controlli, eventuali quarantene e relativi controlli sanitari. 3. Le autorizzazioni per le attività di cui al comma 1 sono rilasciate dal Ministro dell'agricoltura e delle foreste su parere dell'Istituto nazionale per la fauna selvatica, nel rispetto delle convenzioni internazionali.

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p) usare richiami vivi, al di fuori dei casi previsti dall'articolo 5;

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q) usare richiami vivi non provenienti da allevamento nella caccia agli acquatici;

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r) usare a fini di richiamo uccelli vivi accecati o mutilati ovvero legati per le ali e richiami acustici a funzionamento meccanico, elettromagnetico o elettromeccanico, con o senza amplificazione del suono; s) cacciare negli specchi d'acqua ove si esercita l'industria della pesca o dell'acquacoltura, nonché nei canali delle valli da pesca, quando il possessore le circondi con tabelle, esenti da tasse, indicanti il divieto di caccia; t) commerciare fauna selvatica morta non proveniente da allevamenti per sagre e manifestazioni a carattere gastronomico; u) usare munizione spezzata nella caccia agli ungulati; usare esche o bocconi avvelenati, vischio o altre sostanze adesive, trappole, reti, tagliole, lacci, archetti o congegni similari; fare impiego di civette; usare armi da sparo munite di silenziatore o impostate con scatto provocato dalla preda; fare impiego di balestre; v) vendere a privati e detenere da parte di questi reti da uccellagione; z) produrre, vendere e detenere trappole per la fauna selvatica; aa) l'esercizio in qualunque forma del tiro al volo su uccelli a partire dal 1° gennaio 1994, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 10, comma 8, lettera e); bb) vendere, detenere per vendere, acquistare uccelli vivi o morti, nonché loro parti o prodotti derivati facilmente riconoscibili, appartenenti alla fauna selvatica, che non appartengano alle seguenti specie: germano reale (anas platyrhynchos); pernice rossa (alectoris rufa); pernice di Sardegna (alectoris barbara); starna (perdix perdix); fagiano (phasianus colchicus); colombaccio (columba palumbus); cc) il commercio di esemplari vivi di specie di avifauna selvatica nazionale non proveniente da allevamenti; dd) rimuovere, danneggiare o comunque rendere inidonee al loro fine le tabelle legittimamente apposte ai sensi della presente legge o delle disposizioni regionali a specifici ambiti territoriali, ferma restando l'applicazione dell'articolo 635 del codice penale; ee) detenere, acquistare e vendere esemplari di fauna selvatica, ad eccezione dei capi utilizzati come richiami vivi nel rispetto delle modalità previste dalla presente legge e della fauna selvatica lecitamente abbattuta, la cui detenzione viene regolamentata dalle regioni anche con le norme sulla tassidermia; ff) l'uso dei segugi per la caccia al camoscio. 2. Se le regioni non provvedono entro il termine previsto dall'articolo 1, comma 5, ad istituire le zone di protezione lungo le rotte di migrazione dell'avifauna, il Ministro dell'agricoltura e delle foreste assegna alle regioni stesse novanta giorni per provvedere. Decorso inutilmente tale termine è vietato cacciare lungo le suddette rotte a meno di cinquecento metri dalla costa marina del continente e delle due isole maggiori; le regioni provvedono a delimitare tali aree con apposite tabelle esenti da tasse. 3. La caccia è vietata su tutti i valichi montani interessati dalle rotte di migrazione dell'avifauna, per una distanza di mille metri dagli stessi. (Nota 6) Lettera così modificata dall'art. 11-bis, D.L. 23 ottobre 1996, n. 542. Lo stesso articolo ha, inoltre, disposto che non sono punibili i fatti commessi, in violazione delle presenti norme, in data anteriore a quella di entrata in vigore della legge di conversione del suddetto decreto-legge. ARTICOLO 22 Licenza di porto di fucile per uso di caccia e abilitazione all'esercizio venatorio 1. La licenza di porto di fucile per uso di caccia è rilasciata in conformità alle leggi di pubblica sicurezza. 2. Il primo rilascio avviene dopo che il richiedente ha conseguito l'abilitazione all'esercizio venatorio a seguito di esami pubblici dinanzi ad apposita commissione nominata dalla regione in ciascun capoluogo di provincia. 3. La commissione di cui al comma 2 è composta da esperti qualificati in ciascuna delle materie indicate al comma 4, di cui almeno un laureato in scienze biologiche o in scienze naturali esperto in vertebrati omeotermi. 4. Le regioni stabiliscono le modalità per lo svolgimento degli esami, che devono in particolare riguardare nozioni nelle seguenti materie:

a) legislazione venatoria; b) zoologia applicata alla caccia con prove pratiche di riconoscimento delle specie cacciabili;

d) tutela della natura e principi di salvaguardia della produzione agricola; e) norme di pronto soccorso. 5. L'abilitazione è concessa se il giudizio è favorevole in tutti e cinque gli esami elencati al comma 4. 6. Entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge le regioni promuovono corsi di aggiornamento sulle caratteristiche innovative della legge stessa. 7. L'abilitazione all'esercizio venatorio è necessaria, oltre che per il primo rilascio della licenza, anche per il rinnovo della stessa in caso di revoca. 8. Per sostenere gli esami il candidato deve essere munito del certificato medico di idoneità. 9. La licenza di porto di fucile per uso di caccia ha la durata di sei anni e può essere rinnovata su domanda del titolare corredata di un nuovo certificato medico di idoneità di data non anteriore a tre mesi dalla domanda stessa. 10. Nei dodici mesi successivi al rilascio della prima licenza il cacciatore può praticare l'esercizio venatorio solo se accompagnato da cacciatore in possesso di licenza rilasciata da almeno tre anni che non abbia commesso violazioni alle norme della presente legge comportanti la sospensione o la revoca della licenza ai sensi dell'articolo 32. 11. Le norme di cui al presente articolo si applicano anche per l'esercizio della caccia mediante l'uso dell'arco e del falco. ARTICOLO 23 Tasse di concessione regionale 1. Le regioni, per conseguire i mezzi finanziari necessari per realizzare i fini previsti dalla presente legge e dalle leggi regionali in materia, sono autorizzate ad istituire una tassa di concessione regionale, ai sensi dell'articolo 3 della legge 16 maggio 1970, n. 281, e successive modificazioni, per il rilascio dell'abilitazione all'esercizio venatorio di cui all'articolo 22. 2. La tassa di cui al comma 1 è soggetta al rinnovo annuale e può essere fissata in misura non inferiore al 50 per cento e non superiore al 100 per cento della tassa erariale di cui al numero 26, sottonumero I), della tariffa annessa al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 641, e successive modificazioni. Essa non è dovuta qualora durante l'anno il cacciatore eserciti l'attività venatoria esclusivamente all'estero. 3. Nel caso di diniego della licenza di porto di fucile per uso di caccia la tassa regionale deve essere rimborsata. La tassa di concessione regionale viene rimborsata anche al cacciatore che rinunci all'assegnazione dell'ambito territoriale di caccia. La tassa di rinnovo non è dovuta qualora non si eserciti la caccia durante l'anno. 4. I proventi della tassa di cui al comma 1 sono utilizzati anche per il finanziamento o il concorso nel finanziamento di progetti di valorizzazione del territorio presentati anche da singoli proprietari o conduttori di fondi, che, nell'ambito della programmazione regionale, contemplino, tra l'altro, la creazione di strutture per l'allevamento di fauna selvatica nonché dei riproduttori nel periodo autunnale; la manutenzione degli apprestamenti di ambientamento della fauna selvatica; l'adozione di forme di lotta integrata e di lotta guidata; il ricorso a tecniche colturali e tecnologie innovative non pregiudizievoli per l'ambiente; la valorizzazione agri-turistica di percorsi per l'accesso alla natura e alla conoscenza scientifica e culturale della fauna ospite; la manutenzione e pulizia dei boschi anche al fine di prevenire incendi. 5. Gli appostamenti fissi, i centri privati di riproduzione della fauna selvatica allo stato naturale, le aziende faunistico-venatorie e le aziende agri-turistico-venatorie sono soggetti a tasse regionali. ARTICOLO 24 Fondo presso il Ministero del tesoro 1. A decorrere dall'anno 1992 presso il Ministero del tesoro è istituito un fondo la cui dotazione è alimentata da una addizionale di lire 10.000 alla tassa di cui al numero 26, sottonumero I), della tariffa annessa al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 641, e successive modificazioni. 2. Le disponibilità del fondo sono ripartite entro il 31 marzo di ciascun anno con decreto del Ministro del tesoro, di concerto con i Ministri delle finanze e dell'agricoltura e delle foreste, nel seguente modo: a) 4 per cento per il funzionamento e l'espletamento dei compiti istituzionali del Comitato tecnico faunistico-venatorio nazionale; b) 1 per cento per il pagamento della quota di adesione dello Stato italiano al Consiglio internazionale della caccia e della conservazione della selvaggina; c) 95 per cento fra le associazioni venatorie nazionali riconosciute, in proporzione alla rispettiva,

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c) armi e munizioni da caccia e relativa legislazione;

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documentata consistenza associativa.

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3. L'addizionale di cui al presente articolo non è computata ai fini di quanto previsto all'articolo 23, comma 2. 4. L'attribuzione della dotazione prevista dal presente articolo alle associazioni venatorie nazionali riconosciute non comporta l'assoggettamento delle stesse al controllo previsto dalla legge 21 marzo 1958, n. 259.

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ARTICOLO 25 Fondo di garanzia per le vittime della caccia 1. È costituito presso l'Istituto nazionale delle assicurazioni un Fondo di garanzia per le vittime della caccia per il risarcimento dei danni a terzi causati dall'esercizio dell'attività venatoria nei seguenti casi: a) l'esercente l'attività venatoria responsabile dei danni non sia identificato; b) l'esercente l'attività venatoria responsabile dei danni non risulti coperto dall'assicurazione per la responsabilità civile verso terzi di cui all'articolo 12, comma 8. 2. Nell'ipotesi di cui alla lettera a) del comma 1 il risarcimento è dovuto per i soli danni alla persona che abbiano comportato la morte od un'invalidità permanente superiore al 20 per cento, con il limite massimo previsto per ogni persona sinistrata dall'articolo 12, comma 8. Nell'ipotesi di cui alla lettera b) del comma 1 il risarcimento è dovuto per i danni alla persona, con il medesimo limite massimo di cui al citato articolo 12, comma 8, nonché per i danni alle cose il cui ammontare sia superiore a lire un milione e per la parte eccedente tale ammontare, sempre con il limite massimo di cui al citato articolo 12, comma 8. La percentuale di invalidità permanente, la qualifica di vivente a carico e la percentuale di reddito del sinistrato da calcolare a favore di ciascuno dei viventi a carico sono determinate in base alle norme del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124, recante il testo unico delle disposizioni per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali. 3. Le modalità di gestione da parte dell'Istituto nazionale delle assicurazioni del Fondo di garanzia per le vittime della caccia sono stabilite con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato. 4. Le imprese esercenti l'assicurazione obbligatoria della responsabilità civile di cui all'articolo 12, comma 8, sono tenute a versare annualmente all'Istituto nazionale delle assicurazioni, gestione autonoma del Fondo di garanzia per le vittime della caccia, un contributo da determinarsi in una percentuale dei premi incassati per la predetta assicurazione. La misura del contributo è determinata annualmente con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato nel limite massimo del 5 per cento dei predetti premi. Con lo stesso decreto sono stabilite le modalità di versamento del contributo. Nel primo anno di applicazione della presente legge il contributo predetto è stabilito nella misura dello 0,5 per cento dei premi del ramo responsabilità civile generale risultanti dall'ultimo bilancio approvato, da conguagliarsi l'anno successivo sulla base dell'aliquota che sarà stabilita dal Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, applicata ai premi dell'assicurazione di cui all'articolo 12, comma 8. 5. L'Istituto nazionale delle assicurazioni, gestione autonoma del Fondo di garanzia per le vittime della caccia, che, anche in via di transazione, abbia risarcito il danno nei casi previsti dal comma 1, ha azione di regresso nei confronti del responsabile del sinistro per il recupero dell'indennizzo pagato nonché dei relativi interessi e spese. Articolo 26 Risarcimento dei danni prodotti dalla fauna selvatica e dall'attività venatoria 1. Per far fronte ai danni non altrimenti risarcibili arrecati alla produzione agricola e alle opere approntate sui terreni coltivati e a pascolo dalla fauna selvatica, in particolare da quella protetta, e dall'attività venatoria, è costituito a cura di ogni regione un fondo destinato alla prevenzione e ai risarcimenti, al quale affluisce anche una percentuale dei proventi di cui all'articolo 23. 2. Le regioni provvedono, con apposite disposizioni, a regolare il funzionamento del fondo di cui al comma 1, prevedendo per la relativa gestione un comitato in cui siano presenti rappresentanti di strutture provinciali delle organizzazioni professionali agricole maggiormente rappresentative a livello nazionale e rappresentanti delle associazioni venatorie nazionali riconosciute maggiormente rappresentative. 3. Il proprietario o il conduttore del fondo è tenuto a denunciare tempestivamente i danni al comitato di cui al comma 2, che procede entro trenta giorni alle relative verifiche anche mediante sopralluogo e ispezioni e nei centottanta giorni successivi alla liquidazione. 4. Per le domande di prevenzione dei danni, il termine entro cui il procedimento deve concludersi è direttamente disposto con norma regionale. ARTICOLO 27 Vigilanza venatoria 1. La vigilanza sulla applicazione della presente legge e delle leggi regionali è affidata: a) agli agenti dipendenti degli enti locali delegati dalle regioni. A tali agenti è riconosciuta, ai sensi della legislazione vigente, la qualifica di agenti di polizia giudiziaria e di pubblica sicurezza. Detti agenti possono portare durante il servizio e per i compiti di istituto le armi da caccia di cui all'articolo 13

b) alle guardie volontarie delle associazioni venatorie, agricole e di protezione ambientale nazionali presenti nel Comitato tecnico faunistico-venatorio nazionale e a quelle delle associazioni di protezione ambientale riconosciute dal Ministero dell'ambiente, alle quali sia riconosciuta la qualifica di guardia giurata ai sensi del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773. 2. La vigilanza di cui al comma 1 è, altresì, affidata agli ufficiali, sottufficiali e guardie del Corpo forestale dello Stato, alle guardie addette a parchi nazionali e regionali, agli ufficiali ed agenti di polizia giudiziaria, alle guardie giurate comunali, forestali e campestri ed alle guardie private riconosciute ai sensi del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza; è affidata altresì alle guardie ecologiche e zoofile riconosciute da leggi regionali. 3. Gli agenti svolgono le proprie funzioni, di norma, nell'ambito della circoscrizione territoriale di competenza. 4. La qualifica di guardia volontaria può essere concessa, a norma del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, a cittadini in possesso di un attestato di idoneità rilasciato dalle regioni previo superamento di apposito esame. Le regioni disciplinano la composizione delle commissioni preposte a tale esame garantendo in esse la presenza tra loro paritaria di rappresentanti di associazioni venatorie, agricole ed ambientaliste. 5. Agli agenti di cui ai commi 1 e 2 con compiti di vigilanza è vietato l'esercizio venatorio nell'ambito del territorio in cui esercitano le funzioni. Alle guardie venatorie volontarie è vietato l'esercizio venatorio durante l'esercizio delle loro funzioni. 6. I corsi di preparazione e di aggiornamento delle guardie per lo svolgimento delle funzioni di vigilanza sull'esercizio venatorio, sulla tutela dell'ambiente e della fauna e sulla salvaguardia delle produzioni agricole, possono essere organizzati anche dalle associazioni di cui al comma 1, lettera b), sotto il controllo della regione. 7. Le province coordinano l'attività delle guardie volontarie delle associazioni agricole, venatorie ed ambientaliste. 8. Il Ministro dell'agricoltura e delle foreste, d'intesa con il Ministro dell'ambiente, garantisce il coordinamento in ordine alle attività delle associazioni di cui al comma 1, lettera b), rivolte alla preparazione, aggiornamento ed utilizzazione delle guardie volontarie. 9. I cittadini in possesso, a norma del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, della qualifica di guardia venatoria volontaria alla data di entrata in vigore della presente legge, non necessitano dell'attestato di idoneità di cui al comma 4. ARTICOLO 28 Poteri e compiti degli addetti alla vigilanza venatoria 1. I soggetti preposti alla vigilanza venatoria ai sensi dell'articolo 27 possono chiedere a qualsiasi persona trovata in possesso di armi o arnesi atti alla caccia, in esercizio o in attitudine di caccia, la esibizione della licenza di porto di fucile per uso di caccia, del tesserino di cui all'articolo 12, comma 12, del contrassegno della polizza di assicurazione nonché della fauna selvatica abbattuta o catturata. 2. Nei casi previsti dall'articolo 30, gli ufficiali ed agenti che esercitano funzioni di polizia giudiziaria procedono al sequestro delle armi, della fauna selvatica e dei mezzi di caccia, con esclusione del cane e dei richiami vivi autorizzati. In caso di condanna per le ipotesi di cui al medesimo articolo 30, comma 1, lettere a), b), c), d) ed e), le armi e i suddetti mezzi sono in ogni caso confiscati. 3. Quando è sequestrata fauna selvatica, viva o morta, gli ufficiali o agenti la consegnano all'ente pubblico localmente preposto alla disciplina dell'attività venatoria il quale, nel caso di fauna viva, provvede a liberarla in località adatta ovvero, qualora non risulti liberabile, a consegnarla ad un organismo in grado di provvedere alla sua riabilitazione e cura ed alla successiva reintroduzione nel suo ambiente naturale; in caso di fauna viva sequestrata in campagna, e che risulti liberabile, la liberazione è effettuata sul posto dagli agenti accertatori. Nel caso di fauna morta, l'ente pubblico provvede alla sua vendita tenendo la somma ricavata a disposizione della persona cui è contestata l'infrazione ove si accerti successivamente che l'illecito non sussiste; se, al contrario, l'illecito sussiste, l'importo relativo deve essere versato su un conto corrente intestato alla regione. 4. Della consegna o della liberazione di cui al comma 3, gli ufficiali o agenti danno atto in apposito verbale nel quale sono descritte le specie e le condizioni degli esemplari sequestrati, e quant'altro possa avere rilievo ai fini penali. 5. Gli organi di vigilanza che non esercitano funzioni di polizia giudiziaria, i quali accertino, anche a seguito di denuncia, violazioni delle disposizioni sull'attività venatoria, redigono verbali, conformi alla legislazione vigente, nei quali devono essere specificate tutte le circostanze del fatto e le eventuali osservazioni del contravventore, e li trasmettono all'ente da cui dipendono ed all'autorità competente ai sensi delle disposizioni vigenti. 6. Gli agenti venatori dipendenti degli enti locali che abbiano prestato servizio sostitutivo ai sensi della legge 15 dicembre 1972, n. 772, e successive modifiche e integrazioni, non sono ammessi all'esercizio di funzioni di pubblica sicurezza, fatto salvo il divieto di cui all'articolo 9 della medesima legge.

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nonché armi con proiettili a narcotico. Le armi di cui sopra sono portate e detenute in conformità al regolamento di cui all'articolo 5, comma 5, della legge 7 marzo 1986, n. 65;

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ARTICOLO 29 Agenti dipendenti degli enti locali

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1. Ferme restando le altre disposizioni della legge 7 marzo 1986, n. 65, gli agenti dipendenti degli enti locali, cui sono conferite a norma di legge le funzioni di agente di polizia giudiziaria e di agente di pubblica sicurezza per lo svolgimento dell'attività di vigilanza venatoria, esercitano tali attribuzioni nell'ambito territoriale dell'ente di appartenenza e nei luoghi nei quali sono comandati a prestare servizio, e portano senza licenza le armi di cui sono dotati nei luoghi predetti ed in quelli attraversati per raggiungerli e per farvi ritorno. 2. Gli stessi agenti possono redigere i verbali di contestazione delle violazioni e degli illeciti amministrativi previsti dalla presente legge, e gli altri atti indicati dall'articolo 28, anche fuori dall'orario di servizio. ARTICOLO 30 Sanzioni penali 1. Per le violazioni delle disposizioni, della presente legge e delle leggi regionali si applicano le seguenti sanzioni: a) l'arresto da tre mesi ad un anno o l'ammenda da lire 1.800.000 a lire 5.000.000 per chi esercita la caccia in periodo di divieto generale, intercorrente tra la data di chiusura e la data di apertura fissata dall'articolo 18; b) l'arresto da due a otto mesi o l'ammenda da lire 1.500.000 a lire 4.000.000 per chi abbatte, cattura o detiene mammiferi o uccelli compresi nell'elenco di cui all'articolo 2; c) l'arresto da tre mesi ad un anno e l'ammenda da lire 2.000.000 a lire 12.000.000 per chi abbatte, cattura o detiene esemplari di orso, stambecco, camoscio d'Abruzzo, muflone sardo; d) l'arresto fino a sei mesi e l'ammenda da lire 900.000 a lire 3.000.000 per chi esercita la caccia nei parchi nazionali, nei parchi naturali regionali, nelle riserve naturali, nelle oasi di protezione, nelle zone di ripopolamento e cattura, nei parchi e giardini urbani, nei terreni adibiti ad attività sportive; e) l'arresto fino ad un anno o l'ammenda da lire 1.500.000 a lire 4.000.000 per chi esercita l'uccellagione; f) l'arresto fino a tre mesi o l'ammenda fino a lire 1.000.000 per chi esercita la caccia nei giorni di silenzio venatorio; g) l'ammenda fino a lire 6.000.000 per chi abbatte, cattura o detiene esemplari appartenenti alla tipica fauna stanziale alpina, non contemplati nella lettera b), della quale sia vietato l'abbattimento; h) l'ammenda fino a lire 3.000.000 per chi abbatte, cattura o detiene specie di mammiferi o uccelli nei cui confronti la caccia non è consentita o fringillidi in numero superiore a cinque o per chi esercita la caccia con mezzi vietati. La stessa pena si applica a chi esercita la caccia con l'ausilio di richiami vietati di cui all'articolo 21, comma 1, lettera r). Nel caso di tale infrazione si applica altresì la misura della confisca dei richiami (Nota 7); i) l'arresto fino a tre mesi o l'ammenda fino a lire 4.000.000 per chi esercita la caccia sparando da autoveicoli, da natanti o da aeromobili; l) l'arresto da due a sei mesi o l'ammenda da lire 1.000.000 a lire 4.000.000 per chi pone in commercio o detiene a tal fine fauna selvatica in violazione della presente legge. Se il fatto riguarda la fauna di cui alle lettere b), c) e g), le pene sono raddoppiate. 2. Per la violazione delle disposizioni della presente legge in materia di imbalsamazione e tassidermia si applicano le medesime sanzioni che sono comminate per l'abbattimento degli animali le cui spoglie sono oggetto del trattamento descritto. Le regioni possono prevedere i casi e le modalità di sospensione e revoca dell'autorizzazione all'esercizio dell'attività di tassidermia e imbalsamazione. 3. Nei casi di cui al comma 1 non si applicano gli articoli 624, 625 e 626 del codice penale (Nota 8). Salvo quanto espressamente previsto dalla presente legge, continuano ad applicarsi le disposizioni di legge e di regolamento in materia di armi. 4. Ai sensi dell'articolo 23 del testo unico delle leggi costituzionali concernenti lo statuto speciale per il Trentino-Alto Adige, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670, le sanzioni penali stabilite dal presente articolo si applicano alle corrispondenti fattispecie come disciplinate dalle leggi provinciali (Nota 9). ARTICOLO 31 Sanzioni amministrative 1. Per le violazioni delle disposizioni della presente legge e delle leggi regionali, salvo che il fatto sia pre-

visto dalla legge come reato, si applicano le seguenti sanzioni amministrative:

b) sanzione amministrativa da lire 200.000 a lire 1.200.000 per chi esercita la caccia senza avere stipulato la polizza di assicurazione; se la violazione è nuovamente commessa, la sanzione è da lire 400.000 a lire 2.400.000; c) sanzione amministrativa da lire 300.000 a lire 1.800.000 per chi esercita la caccia senza aver effettuato il versamento delle tasse di concessione governativa o regionale; se la violazione è nuovamente commessa, la sanzione è da lire 500.000 a lire 3.000.000; d) sanzione amministrativa da lire 300.000 a lire 1.800.000 per chi esercita senza autorizzazione la caccia all'interno delle aziende faunistico-venatorie, nei centri pubblici o privati di riproduzione e negli ambiti e comprensori destinati alla caccia programmata; se la violazione è nuovamente commessa, la sanzione è da lire 500.000 a lire 3.000.000; in caso di ulteriore violazione la sanzione è da lire 700.000 a lire 4.200.000. Le sanzioni previste dalla presente lettera sono ridotte di un terzo se il fatto è commesso mediante sconfinamento in un comprensorio o in un ambito territoriale di caccia viciniore a quello autorizzato; e) sanzione amministrativa da lire 200.000 a lire 1.200.000 per chi esercita la caccia in zone di divieto non diversamente sanzionate; se la violazione è nuovamente commessa, la sanzione è da lire 500.000 a lire 3.000.000; f) sanzione amministrativa da lire 200.000 a lire 1.200.000 per chi esercita la caccia in fondo chiuso, ovvero nel caso di violazione delle disposizioni emanate dalle regioni o dalle province autonome di Trento e di Bolzano per la protezione delle coltivazioni agricole; se la violazione è nuovamente commessa, la sanzione è da lire 500.000 a lire 3.000.000; g) sanzione amministrativa da lire 200.000 a lire 1.200.000 per chi esercita la caccia in violazione degli orari consentiti o abbatte, cattura o detiene fringillidi in numero non superiore a cinque; se la violazione è nuovamente commessa, la sanzione è da lire 400.000 a lire 2.400.000; h) sanzione amministrativa da lire 300.000 a lire 1.800.000 per chi si avvale di richiami non autorizzati, ovvero in violazione delle disposizioni emanate dalle regioni ai sensi dell'articolo 5, comma 1; se la violazione è nuovamente commessa, la sanzione è da lire 500.000 a lire 3.000.000; i) sanzione amministrativa da lire 150.000 a lire 900.000 per chi non esegue le prescritte annotazioni sul tesserino regionale; l) sanzione amministrativa da lire 150.000 a lire 900.000 per ciascun capo, per chi importa fauna selvatica senza l'autorizzazione di cui all'articolo 20, comma 2; alla violazione consegue la revoca di eventuali autorizzazioni rilasciate ai sensi dell'articolo 20 per altre introduzioni; m) sanzione amministrativa da lire 50.000 a lire 300.000 per chi, pur essendone munito, non esibisce, se legittimamente richiesto, la licenza, la polizza di assicurazione o il tesserino regionale; la sanzione è applicata nel minimo se l'interessato esibisce il documento entro cinque giorni. 2. Le leggi regionali prevedono sanzioni per gli abusi e l'uso improprio della tabellazione dei terreni. 3. Le regioni prevedono la sospensione dell'apposito tesserino di cui all'articolo 12, comma 12, per particolari infrazioni o violazioni delle norme regionali sull'esercizio venatorio. 4. Resta salva l'applicazione delle norme di legge e di regolamento per la disciplina delle armi e in materia fiscale e doganale. 5. Nei casi previsti dal presente articolo non si applicano gli articoli 624, 625 e 626 del codice penale. 6. Per quanto non altrimenti previsto dalla presente legge, si applicano le disposizioni della legge 24 novembre 1981, n. 689, e successive modificazioni (Nota 10). ARTICOLO 32 Sospensione, revoca e divieto di rilascio della licenza di porto di fucile per uso di caccia. Chiusura o sospensione dell'esercizio 1. Oltre alle sanzioni penali previste dall'articolo 30, nei confronti di chi riporta sentenza di condanna definitiva o decreto penale di condanna divenuto esecutivo per una delle violazioni di cui al comma 1 dello stesso articolo, l'autorità amministrativa dispone: a) la sospensione della licenza di porto di fucile per uso di caccia, per un periodo da uno a tre anni, nei casi previsti dal predetto articolo 30, comma 1, lettere a), b), d), ed i), nonché, relativamente ai fatti previsti dallo stesso comma, lettere f), g) e h), limitatamente alle ipotesi di recidiva di cui all'articolo 99, secondo comma, n. 1, del codice penale;

PARTE I: COS'È LA CACCIA: ESAME DELLA SITUAZIONE ATTUALE

a) sanzione amministrativa da lire 400.000 a lire 2.400.000 per chi esercita la caccia in una forma diversa da quella prescelta ai sensi dell'articolo 12, comma 5;

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PARTE I: COS'È LA CACCIA: ESAME DELLA SITUAZIONE ATTUALE

b) la revoca della licenza di porto di fucile per uso di caccia ed il divieto di rilascio per un periodo di dieci anni, nei casi previsti dal predetto articolo 30, comma 1, lettere c) ed e), nonché, relativamente ai fatti previsti dallo stesso comma, lettere d) ed i), limitatamente alle ipotesi di recidiva di cui all'articolo 99, secondo comma, n. 1, del codice penale;

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c) l'esclusione definitiva della concessione della licenza di porto di fucile per uso di caccia, nei casi previsti dal predetto articolo 30, comma 1, lettere a), b), c) ed e), limitatamente alle ipotesi di recidiva di cui all'articolo 99, secondo comma, n. 1, del codice penale; d) la chiusura dell'esercizio o la sospensione del relativo provvedimento autorizzatorio per un periodo di un mese, nel caso previsto dal predetto articolo 30, comma 1, lettera l); nelle ipotesi di recidiva di cui all'articolo 99, secondo comma, n. 1, del codice penale, la chiusura o la sospensione è disposta per un periodo da due a quattro mesi. 2. I provvedimenti indicati nel comma 1 sono adottati dal questore della provincia del luogo di residenza del contravventore, a seguito della comunicazione del competente ufficio giudiziario, quando è effettuata l'oblazione ovvero quando diviene definitivo il provvedimento di condanna. 3. Se l'oblazione non è ammessa, o non è effettuata nei trenta giorni successivi all'accertamento, l'organo accertatore dà notizia delle contestazioni effettuate a norma dell'articolo 30, comma 1, lettere a), b), c), d), e) ed i), al questore, il quale può disporre la sospensione cautelare ed il ritiro temporaneo della licenza a norma delle leggi di pubblica sicurezza. 4. Oltre alle sanzioni amministrative previste dall'articolo 31, si applica il provvedimento di sospensione per un anno della licenza di porto di fucile per uso di caccia nei casi indicati dallo stesso articolo 31, comma 1, lettera a), nonché, laddove la violazione sia nuovamente commessa, nei casi indicati alle lettere b), d), f) e g) del medesimo comma. Se la violazione di cui alla citata lettera a) è nuovamente commessa, la sospensione è disposta per un periodo di tre anni. 5. Il provvedimento di sospensione della licenza di porto di fucile per uso di caccia di cui al comma 4 è adottato dal questore della provincia del luogo di residenza di chi ha commesso l'infrazione, previa comunicazione, da parte dell'autorità amministrativa competente, che è stato effettuato il pagamento in misura ridotta della sanzione pecuniaria o che non è stata proposta opposizione avverso l'ordinanza-ingiunzione ovvero che è stato definito il relativo giudizio. 6. L'organo accertatore dà notizia delle contestazioni effettuate a norma del comma 4 al questore, il quale può valutare il fatto ai fini della sospensione e del ritiro temporaneo della licenza a norma delle leggi di pubblica sicurezza. ARTICOLO 33 Rapporti sull'attività di vigilanza 1. Nell'esercizio delle funzioni amministrative di cui all'articolo 9 le regioni, entro il mese di maggio di ciascun anno a decorrere dal 1993, trasmettono al Ministro dell'agricoltura e delle foreste un rapporto informativo nel quale, sulla base di dettagliate relazioni fornite dalle province, è riportato lo stato dei servizi preposti alla vigilanza, il numero degli accertamenti effettuati in relazione alle singole fattispecie di illecito e un prospetto riepilogativo delle sanzioni amministrative e delle misure accessorie applicate. A tal fine il questore comunica tempestivamente all'autorità regionale, entro il mese di aprile di ciascun anno, i dati numerici inerenti alle misure accessorie applicate nell'anno precedente. 2. I rapporti di cui al comma 1 sono trasmessi al Parlamento entro il mese di ottobre di ciascun anno. ARTICOLO 34 Associazioni venatorie 1. Le associazioni venatorie sono libere. 2. Le associazioni venatorie istituite per atto pubblico possono chiedere di essere riconosciute agli effetti della presente legge, purché posseggano i seguenti requisiti: a) abbiano finalità ricreative, formative e tecnico-venatorie; b) abbiano ordinamento democratico e posseggano una stabile organizzazione a carattere nazionale, con adeguati organi periferici; c) dimostrino di avere un numero di iscritti non inferiore ad un quindicesimo del totale dei cacciatori calcolato dall'Istituto nazionale di statistica, riferito al 31 dicembre dell'anno precedente quello in cui avviene la presentazione della domanda di riconoscimento. 3. Le associazioni di cui al comma 2 sono riconosciute con decreto del Ministro dell'agricoltura e delle foreste di concerto con il Ministro dell'interno, sentito il Comitato tecnico faunistico-venatorio nazionale. 4. Qualora vengano meno i requisiti previsti per il riconoscimento, il Ministro dell'agricoltura e delle foreste dispone con decreto la revoca del riconoscimento stesso.

ARTICOLO 35 Relazione sullo stato di attuazione della legge 1. Al termine dell'annata venatoria 1994-1995 le regioni trasmettono al Ministro dell'agricoltura e delle foreste e al Ministro dell'ambiente una relazione sull'attuazione della presente legge. 2. Sulla base della relazioni di cui al comma 1, il Ministro dell'agricoltura e delle foreste, d'intesa con il Ministro dell'ambiente, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, presenta al Parlamento una relazione complessiva sullo stato di attuazione della presente legge. ARTICOLO 36 Disposizioni transitorie 1. Le aziende faunistico-venatorie autorizzate dalle regioni ai sensi dell'articolo 36 della legge 27 dicembre 1977, n. 968, fino alla naturale scadenza della concessione sono regolate in base al provvedimento di concessione. 2. Su richiesta del concessionario, le regioni possono trasformare le aziende faunistico-venatorie di cui al comma 1 in aziende agrituristico-venatorie. 3. Coloro che, alla data di entrata in vigore della presente legge, detengano richiami vivi appartenenti a specie non consentite ovvero, se appartenenti a specie consentite, ne detengano un numero superiore a quello stabilito dalla presente legge, sono tenuti a farne denuncia all'ente competente. 4. In sede di prima attuazione, il Ministero dell'agricoltura e delle foreste definisce l'indice di densità venatoria minima di cui all'articolo 14, commi 3 e 4, entro quattro mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge. 5. Entro due mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, con decreto del Ministro dell'agricoltura e delle foreste sono fissati i termini per l'adozione, da parte dei soggetti partecipanti al procedimento di programmazione ai sensi della presente legge, degli atti di rispettiva competenza, secondo modalità che consentano la piena attuazione della legge stessa nella stagione venatoria 1994-1995. 6. Le regioni adeguano la propria legislazione ai principi ed alle norme stabiliti dalla presente legge entro e non oltre il 31 luglio 1997 (Nota 11). 7. Le regioni a statuto speciale e le province autonome, entro il medesimo termine di cui al comma 6, adeguano la propria legislazione ai princìpi ed alle norme stabiliti dalla presente legge nei limiti della Costituzione e dei rispettivi statuti. Disposizioni finali 1. È abrogata la legge 27 dicembre 1977, n. 968, ed ogni altra disposizione in contrasto con la presente legge. 2. Il limite per la detenzione delle armi da caccia di cui al sesto comma dell'articolo 10 della legge 18 aprile 1975, n. 110, come modificato dall'articolo 1 della legge 25 marzo 1986, n. 85, e dall'articolo 4 della legge 21 febbraio 1990, n. 36, è soppresso. 3. Ferme restando le disposizioni che disciplinano l'attività dell'Ente nazionale per la protezione degli animali, le guardie zoofile volontarie che prestano servizio presso di esso esercitano la vigilanza sull'applicazione della presente legge e delle leggi regionali in materia di caccia a norma dell'articolo 27, comma 1, lettera b). NOTE Nota 1 La Corte costituzionale, con ordinanza 20-30 marzo 1995, n. 95 (Gazz. Uff. 5 aprile 1995, n. 14, serie speciale), ha dichiarato manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 30, primo comma, lett. h), e dell'art. 13, sollevata in riferimento agli artt. 25, secondo comma e 3 della Costituzione. Nota 2 Il D.M. 30 gennaio 1993 (Gazz. Uff. 15 febbraio 1993, n. 7), sostituendo il precedente D.M. 31 dicembre 1992 (Gazz. Uff. 20 gennaio 1993, n. 15), ha così disposto: Art. 1. L'indice di densità venatoria minima, di cui all'art. 14, comma 3, della L. 11 febbraio 1992, n. 157, in sede di prima attuazione e per ogni ambito territoriale di caccia, già fissato con D.M. 31 dicembre 1992,

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5. Si considerano riconosciute agli effetti della presente legge la Federazione italiana della caccia e le associazioni venatorie nazionali (Associazione migratoristi italiani, Associazione nazionale libera caccia, ARCI-Caccia, Unione nazionale Enalcaccia pesca e tiro, Ente produttori selvaggina, Associazione italiana della caccia - Italcaccia) già riconosciute ed operanti ai sensi dell'articolo 86 del testo unico delle norme per la protezione della selvaggina e per l'esercizio della caccia, approvata con regio decreto 5 giugno 1939, n. 1016, come sostituito dall'articolo 35 della legge 2 agosto 1967, n. 799. 6. Le associazioni venatorie nazionali riconosciute sono sottoposte alla vigilanza del Ministro dell'agricoltura e delle foreste.

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PARTE I: COS'È LA CACCIA: ESAME DELLA SITUAZIONE ATTUALE 34

è ridefinito pari a 0,0526 cacciatori/ettaro, ovvero 19,01 ettari/cacciatore. Art. 2. L'indice di densità venatoria minima, di cui all'art. 14, comma 4, della L. 11 febbraio 1992, n. 157, in sede di prima attuazione e per il territorio compreso nella zona faunistica delle Alpi è ridefinito pari a 0,0518 cacciatori/ettaro, ovvero 19,30 ettari/cacciatore". Nota 3 Comma così modificato dall'art. 11-bis, D.L. 23 ottobre 1996, n. 542. Lo stesso articolo ha, inoltre, disposto che non sono punibili i fatti commessi, in violazione delle presenti norme, in data anteriore a quella di entrata in vigore della legge di conversione del suddetto decreto-legge. Nota 4 Il D.P.C.M. 21 marzo 1997 (Gazzetta Ufficiale 29 aprile 1997, n. 98), entrato in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale, ha escluso dall'elenco la presente specie. L'art. 3 dello stesso decreto ha disposto che le Regioni provvedano ai rispettivi atti legislativi ed amministrativi. Nota 5 Il D.P.C.M. 22 novembre 1993 (Gazzetta Ufficiale 1° aprile 1994, n. 76) ha escluso dall'elenco la presente specie. L'art. 3 dello stesso decreto ha disposto che le Regioni provvedano ai rispettivi atti legislativi e amministrativi. Nota 6 Lettera così modificata dall'art. 11-bis, D.L. 23 ottobre 1996, n. 542. Lo stesso articolo ha, inoltre, disposto che non sono punibili i fatti commessi, in violazione delle presenti norme, in data anteriore a quella di entrata in vigore della legge di conversione del suddetto decreto-legge. Nota 7 La Corte costituzionale, con ordinanza 20 - 30 marzo 1995, n. 95 (Gazz. Uff. 5 aprile 1995, n. 14, serie speciale), ha dichiarato manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 30, primo comma, lett. h), e dell'art. 13, sollevata in riferimento agli artt. 25, secondo comma e 3 della Costituzione. Nota 8 La Corte costituzionale, con ordinanza 5-12 febbraio 1996, n. 32 (Gazz. Uff. 21 febbraio 1996, n. 8, Serie speciale), ha dichiarato la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'art. 30, comma 3, primo periodo, sollevata in riferimento agli artt. 3 e 9 della Costituzione. Nota 9 La Corte costituzionale, con ordinanza 12 - 19 gennaio 1995 n. 25 (Gazz. Uff. 25 gennaio 1995, n. 4, serie speciale), ha dichiarato la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale degli artt. 30 e 31, sollevata in riferimento agli artt. 3, 9 e 42 della Costituzione. Nota 10 La Corte costituzionale, con ordinanza 12 - 19 gennaio 1995 n. 25 (Gazz. Uff. 25 gennaio 1995, n. 4, serie speciale), ha dichiarato la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale degli artt. 30 e 31, sollevata in riferimento agli artt. 3, 9 e 42 della Costituzione. Nota 11 Comma così modificato dall'art. 11-bis, D.L. 23 ottobre 1996, n. 542. Lo stesso articolo ha, inoltre, disposto che non sono punibili i fatti commessi, in violazione delle presenti norme, in data anteriore a quella di entrata in vigore della legge di conversione del suddetto decreto-legge.

L'IMPATTO SUI CITTADINI Nella stagione di caccia 2003/2004 sono morte 50 persone, 1 ogni 3 giornate di caccia e ne sono state ferite più o meno gravemente altre 94 (quasi una ogni 2 giorni). In pratica, per ogni giornata di caccia c'è stato o un morto o un ferito. Questi incidenti spesso non coinvolgono solo dei cacciatori, ma anche persone innocenti; nessuno è al sicuro, sia che stiate facendo una passeggiata, o giocando con i vostri figli nel giardino della vostra casa, siete potenziali bersagli. Il cacciatore medio è una persona qualsiasi che durante il fine settimana prende un fucile e spara a tutto ciò che si muove. Non possiede l'addestramento di un agente di polizia, né deve dimostrare di possedere determinati requisiti psicofisici, basta vedere quanti incidenti di caccia hanno come protagoniste delle persone troppo anziane per poter distinguere da una macchia di colore tra i cespugli se si tratti di un cerbiatto o di vostro figlio. La legislazione attuale, lungi dal proteggere i cittadini dai cacciatori, prevede per questi ultimi dei privilegi speciali: una vergognosa norma, l'art. 842 del codice civile mussoliniano, introdotta nel 1942 per facilitare la preparazione militare dei soldati italiani, e mai abrogata, dà ai cacciatori la possibilità di entrare armati nelle proprietà private, anche senza il consenso dei proprietari. Sicché, se uno entra in

Un esame comparato della trattazione dei concetti di sicurezza e prevenzione nelle legislazioni che regolamentano la sicurezza sul lavoro e l'attività venatoria rivela come in quest'ultimo campo la normativa non preveda alcuna prevenzione, ma solo un eventuale "risarcimento" dopo che il danno è fatto (danno che può anche essere ferimento grave o morte). In altri termini la vigente legge sulla caccia (L. 157/92) è, dal punto di vista della tutela della sicurezza, indietro di circa un secolo rispetto alla vigente normativa in materia di sicurezza sul lavoro. L'unica efficace misura di prevenzione razionalmente attuabile è quella di limitare la caccia al caso di terreni prevalentemente o totalmente pianeggianti coperti da vegetazione molto bassa per una estensione pari a tutto il campo di tiro. Il che poi equivale a vietarla quasi ovunque. E si comincia con ciò a comprendere le ragioni della arretrata impostazione della L.157/92 in tema di sicurezza: applicare alla sicurezza nella caccia una evoluzione legislativa analoga a quella verificatasi in altri campi significa di fatto por fine alla caccia! I cacciatori rispondono dicendo "Non ha senso, allora siccome ci sono incidenti d'auto o sul lavoro, dovremmo abolire il lavoro e l'uso della macchina!". Insistono inoltre a dire che il numero di morti e feriti è comunque esiguo rispetto ai morti in altri ambiti. Ebbene, vi sono due obiezioni da porre a questa osservazione, una qualitativa e una quantitativa. Quella qualitativa: le attività quali il lavoro e l'uso dell'auto, che in effetti non sono certo scevre da pericoli, sono comunque attività considerate unanimemente (o quasi) necessarie o per lo meno utili, e sono attività che sono praticate da tutti (o quasi). Questo non si può dire della caccia: è un'attività del tutto inutile, praticata solo per svago da una sparuta minoranza di cittadini (circa l'1%) ed è vista con sfavore dalla stragrande maggioranza della popolazione, che la vedrebbe volentieri abolita. Quindi l'attività venatoria e l'uso dell'auto, o il lavoro non possono essere minimamente paragonate in termini qualitativi. Quella quantitativa: è ovvio che non ha senso considerare il numero di morti e feriti in assoluto, ma esso va calcolato in proporzione alle giornate di caccia e al numero di persone che la praticano. Con riferimento ai dati del 2001 si è calcolato che si verifica un incidente mortale sul lavoro ogni 3.500.000 circa giornate lavorative e almeno un incidente mortale di caccia ogni 550.000 circa giornate di caccia. Ne risulta, dal rapporto fra tali cifre, che si muore di caccia almeno 6.4 volte più frequentemente che sul lavoro (cioè le morti per caccia sono il 640% rispetto a quelle sul lavoro). Inoltre, la probabilità che un incidente di caccia abbia esito mortale è 297 volte maggiore che negli incidenti sul lavoro. Per quanto riguarda il numero di incidenti d'auto, partendo dal numero di veicoli (33.239.029), dal fatto che il 20% di questi veicoli non è attivo, dal numero di morti (2485), dalle ore medie di utilizzo settimanale (9,1), si ricava che c'è un incidente mortale 634.658 "giornate di guida" contro uno ogni 550.000 circa "giornate di caccia", quindi si muore di caccia con una frequenza di circa il 15% in più rispetto a quanto si muoia di incidenti d'auto. Ma non ci sono solo i morti e feriti: ci sono tantissime situazioni di disagio, anche grave, di famiglie che vivono sotto assedio, che hanno paura, che non sono nemmeno libere di uscire in giardino, a causa della prepotenza e del pericolo causato dai cacciatori. Nella rassegna che segue, viene riportata una testimonianza emblematica. Casi come questi, raramente vengono riportati dai giornali e costituiscono

PARTE I: COS'È LA CACCIA: ESAME DELLA SITUAZIONE ATTUALE

un fondo privato solo per passeggiare, può essere sbattuto fuori, se ci entra un cacciatore armato, per sparare, lo può fare impunemente.

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un fenomeno sommerso, ma di proporzioni enormi.

PARTE I: COS'È LA CACCIA: ESAME DELLA SITUAZIONE ATTUALE

Riassumendo

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Dilettanti, dotati di preparazione inadeguata, che girano armati. Che svolgono un'attività inutile alla società, pericolosa per sé e per gli altri, più pericolosa di attività utili o necessarie quali l'uso dell'auto o il lavoro. Che oltre a essere lasciati liberi di far danno, possono entrare nelle proprietà private contro la volontà del proprietario, e sono spesso causa di gravi disagi per chi vive, lavora o si reca in campagna o nei boschi. Questi sono i cacciatori.

RASSEGNA DI INCIDENTI E TESTIMONIANZE Riportiamo qui a titolo di esempio una testimonianza emblematica ricevuta dall'Associazione Italiana Familiari e Vittime della Caccia: Premetto che non vivo in campagna, ma i miei hanno una casa proprio in aperta campagna in Lazio. Devo dire che già la presenza dei cacciatori era tutt'altro che rassicurante, ma da quando hanno costruito una voliera per fagiani con annesso un capanno per i cacciatori (dove si riuniscono e bivaccano), la situazione è peggiorata di molto. Oltre ad trovare bossoli e cartucce (alcune volte anche inesplose) ovunque (abbiamo trovato pallini conficcati negli alberi del nostro giardino) abbiamo avuto anche danni come rete di recinzione danneggiata e la scomparsa dei nostri gatti oltre a sentirci sempre spiati da estranei. Il brutto è che dopo aver speso per farci il tesserino per raccogliere i funghi ci sentiamo impossibilitati ad usufruirne per la paura di venire impallinati. Oltre a tutti i disagi, chiamiamoli così, descritti, ogni domenica siamo costretti ad alzarci presto perché cominciano a fare confusione già all'alba e in più riunendosi in molti occupano tutta la strada con le loro macchine ed alcune volte ce le parcheggiano anche nel nostro passo carrabile. Non so se avete mai sentito parlare della giornata ecologica del cacciatore, già la frase fa ridere, ma se sapeste di cosa si tratta. In teoria, a quanto dicono, i cacciatori si riuniscono e ripuliscono il territorio e le strade da tutta la ferraglia che incontrano, beh l'unica ferraglia che tolgono e quella che mettono loro il giorno prima, il resto lo lasciano. Lo scorso anno mentre raccoglievamo le olive (il terreno è adiacente alla nostra casa) mio fratello si è visto quasi sfiorare dai pallini perché due cacciatori si sono messi a sparare nel terreno confinante. Vi sembra una cosa corretta? Mio padre non ha sporto denuncia per paura dei dispetti che potevano farci ed essendo cardiopatico non ha più la forza di un tempo per combattere questa inciviltà. La situazione è diventata invivibile. Spero possiate aiutarmi. Cordiali saluti, M. I. Qui di seguito invece un piccola scelta di articoli dalla rassegna stampa. Corriere dell'Umbria, edizione di Terni, 25 settembre 2002 A Spello un cacciatore spara su una coppia di escursionisti ferendoli e, nonostante le loro ripetute richieste di aiuto, non presta loro alcun soccorso. I due, raggiunti da molti pallini in varie parti del corpo, sono stati aiutati poi da un automo-

Il Resto del Carlino, 23 settembre 2002 A Taneto di Gattatico, durante una gara podistica uno dei concorrenti è stato impallinato da un cacciatore. Le conseguenze sono state leggere, anche se il fatto è di per sé sicuramente molto grave. A circa un chilometro dall'arrivo c'erano diversi cacciatori nei campi al fianco della strada. Ad un certo punto dalle doppiette partivano alcuni spari in direzione della strada, andando a colpire appunto un atleta in transito. "E non possono dire certo di non averci visto," ha dichiarato l'atleta ferito, "perché era più di mezz'ora che i podisti continuavano a passare di lì. Diciamo solo che è andata bene". Il Messaggero, 25 settembre 2003 Canile sotto il tiro dei cacciatori. Pesaro. Cacciatori a pochi passi dal canile di Pesaro, "con i pallini - riferisce il consigliere provinciale Anna Maria Guerra - caduti vicinissimi agli operatori volontari e ai visitatori che erano lì per adottare degli animali. I visitatori sono rimasti scandalizzati ed insieme ai volontari sono scappati". Il Gazzettino, 25 settembre 2003 Rovigo: case "impallinate", giro di vite della Provincia. L'assessore Zanetti annuncia la "tolleranza zero" nei confronti dei cacciatori che sparano vicino ai centri abitati. Giro di vite della Provincia sulla distanza minima dei cacciatori dalle abitazioni. "Non tollereremo più che la distanza di 200 metri dalle case non sia rispettata - ha detto ieri l'assessore provinciale alla Vigilanza, Roberto Zanetti - Non è pensabile che piogge di pallini continuino a cadere sulle tegole o magari possano finire sul viso o negli occhi di qualcuno che si trova all'aperto". L'alba di domenica scorsa si era aperta con gli spari delle doppiette in campagna ma pare che qualche cacciatore abbia esagerato nell'avvicinarsi a cortili e giardini. Numerose scariche di pallini sono state nettamente avvertite sulle tegole e contro le pareti esterne degli edifici intorno a Rovigo, Porto Tolle e Adria. Alcuni residenti allarmati hanno tempestato di telefonate gli uffici delle vigilanza provinciale. Episodi non nuovi - si sa ad esempio che gli anni scorsi la tettoia di un impianto di carburante. Vicinissima al centro abitato del capoluogo, è stata bersagliata dai pallini in caduta - ma la tolleranza zero annunciata dalla Provincia quest'anno sigla un cambio di tendenza piuttosto significativo. Sono stati circa 200 i cacciatori identificati e controllati a fronte di 23 verbali trasmessi finora agli uffici. Nonostante mezzi e risorse limitate, la volontà di esercitare un controllo adeguato su caccia, pesca professionale e sportiva e ambiente sembra stia diventando finalmente prioritaria. Il Secolo XIX - 1 ottobre 2003 La PROTESTA - "Torna la paura per i cinghialisti vicino alle case". Imperia. "Ci risiamo. Con l'apertura della caccia tornano il tormento e la paura". Protestano gli abitanti di via Cason della Guardia esasperati dalla presenza delle squadre che danno la caccia ai cinghiali. "Troppi e troppo vicini a casa", racconta una signora bruscamente svegliata, domenica scorsa, da un fragoroso sparo. "Ho fatto un balzo nel letto - aggiunge ancora in collera - perchè mi è sembrato che la fucilata fosse esplosa dentro casa". Via Cason della Guardia è una zona residenziale alle spalle di Porto Maurizio. Vi si accede da Artallo e percorrendola tutta, passando dai Bardellini, si arriva Sant'Agata: lungo l'intero tragitto ville immerse nel verde. "Abbiamo scelto, sopportandone i disagi, di vivere lontani dal traffico e dai rumori, paghiamo fior di tasse perchè le nostre case sono in zona residenziale, ma ci troviamo circondati dai cacciatori, infastiditi dal rumore dei loro spari e soprattutto preoccupati per la nostra incolumità", aggiunge un altro degli abitanti della zona

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bilista. I medici non hanno potuto rimuovere alcuni dei piombini vista la delicata posizione in cui erano penetrati.

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che spera che nessuno mai sbagli la mira. "I cacciatori devono rimanere almeno a cento metri dall'abitato - spiegano - ma qui non esiste un abitato, sono tutte case sparse, e spesso chi va a caccia si avvicina sino a una trentina di metri. Anche perchè se rispettano le distanze da una villa non possono farlo contemporaneamente anche da un'altra abitazione". Nei giorni scorsi nella zona è comparso un cartello: "Attenzione, mercoledì e domenica caccia al cinghiale squadra n°...". "Ma qui ci sono anche dei bambini. Come si fa a tenerli bloccati in casa!", esclama una nonna. "Sono persino entrati nelle nostre proprietà - continuano indispettiti altri residenti in via Cason della Guardia - che non sono, né devono essere, terreno di caccia". Domenica scorsa al culmine dell'esasperazione la gente ha chiesto l'intervento dei carabinieri, ma al loro arrivo i militari hanno solo potuto raccogliere le generalità dei cinghialisti. La Provincia di Lecco - 29 ottobre 2003 CACCIA "Vigilare su chi spara nei pressi delle abitazioni". Vorrei segnalarle un episodio accaduto domenica. Mentre mi trovavo nel giardino della mia abitazione, sita in località Monteno di Pasturo, ho sentito uno sparo proveniente da un boschetto adiacente e subito dopo sono stato raggiunto da una scarica di pallini. Il cacciatore che si trovava in questo bosco ha cercato di convincermi che tali pallini sono inoffensivi; le assicuro che non è divertente provare un'esperienza del genere e che un eventuale pallino in un occhio sarebbe stato tutt'altro che inoffensivo. Tenendo presente che sul sentiero posto tra il bosco in questione e la mia abitazione erano appena passate alcune famiglie con bambini, in gita o alla ricerca di castagne, ritengo che il comportamento dei cacciatori andrebbe meglio regolamentato e limitato agli ambienti ove non siano presenti altre persone. Sarebbe opportuno che ci si attivasse per organizzare un corso di aggiornamento in materia di sicurezza nell'uso delle armi per queste persone e un'adeguata vigilanza per eventuali comportamenti illeciti. Confido in un solerte interessamento delle autorità competenti al fine di evitare un incidente più grave, cosa del tutto probabile vista la frequenza degli spari che si susseguono nei pressi delle abitazioni. Lettera firmata Località Monteno - Pasturo Il Resto del Carlino, 25 settembre 2004 Impallinato al petto mentre va in bici. Forse l'hanno scambiato per una quaglia, oppure ha avuto il "torto" di trovarsi nel posto sbagliato al momento sbagliato: Fatto sta che dalla sella della sua bicicletta s'è trovato disteso sull'asfalto, con il petto perforato da un pallino da caccia. Definirlo incidente forse è addirittura riduttivo. Di certo quanto successo l'altra mattina nelle campagne di Lovoleto di Granarolo ha dell'incredibile. La vittima, F.G., 64 anni, del posto, oltre allo spavento ha riportato una prognosi di dieci giorni per ferita d'arma da fuoco alla parte destra del costato. Intanto i carabinieri di Granarolo hanno già aperto un'indagine ipotizzando l'accusa di lesioni colpose gravi a carico dell'ignoto cacciatore che ha esploso la rosa a pochi metri dalla strada. Verso le 9.30, F.G. stava percorrendo in bici via delle Scuole quando è stato raggiunto dalla fucilata. Aveva sentito gli spari dei cacciatori - ha poi raccontato ai militari -, ma certo non pensava che potesse essere lui la preda da abbattere. Di colpo s'è trovato a terra, col petto sanguinante. Ha cominciato a gridare tanto che la moglie, dalla vicina casa di via s.Marino, al confine tra Bentivoglio e Altedo, lo ha sentito e s'è precipitata in suo aiuto. L'uomo è poi stato trasportato in ambulanza all'ospedale di Bentivoglio, dove i medici lo hanno sottoposto ad una radiografia al costato, riscontrando la presenza del pallino. Nel frattempo il maldestro cacciatore che pensava di sparare ad un

Il Messaggero, 25 ottobre 2004. Spari a ridosso degli aerei. Fiumicino, quattro cacciatori bloccati dalla polizia e multati. Stavano sparando in un'area protetta ma, cosa ancora più grave, erano sotto gli aerei in fase di decollo. E sulle loro teste di lì a pochi istanti sarebbe passato il superblindato volo della El Al diretto a Tel Aviv. Quattro cacciatori sono stati multati e si sono visti sequestrare le loro armi l'altra mattina a Coccia di Morto perchè sorpresi a esercitare l'attività venatoria a ridosso dell'aeroporto "Leonardo da Vinci" e sotto il corridoio di volo degli aerei in fase di decollo. In tempi di massima allerta contro i pericoli del terrorismo, è stato inevitabile per loro essere scoperti e perseguiiti severamente. L'episodio è avvenuto sabato mattina poco dopo mezzogiorno e mezzo. Alle 12,50 sarebbe decollato il Boeing 757 del volo LY386 della El Al diretto da Roma all'aeroporto Ben Gurion di Tel Aviv. Come previsto dalle procedure per le linee a maggior rischio di attentati, poco prima anche l'elicottero "Poli 1" della polizia si è levato in volo per una "bonifica" aerea del territorio in prossimità del confine aeroportuale. Sorvolando la tenuta di Coccia di Morto, proprietà privata ma ad alta tutela naturalistica perchè compresa nella riserva statale del Litorale romano, l'equipaggio dell'elicottero ha notato due coppie di cacciatori appostati e armati di doppiette. Temendo possibili conseguenze o, comunque, rendendosi necessario vederci chiaro sull'identità dei cacciatori, è stato disposto l'immediato invio sul posto di una pattuglia del commissariato di Fiumicino. Gli agenti, una volta sul posto, hanno contestato alle "doppiette" il divieto di esercizio dell'attività venatoria all'interno di una zona vietata non solo per i vincoli della riserva statale ma anche per la vicinanza con l'aeroporto. Sono stati sequestrati i quattro fucili mentre, una volta verificato che il pericolo di attentatori era inesistente, via radio veniva dato il via libera al volo della El Al. Numerosi altri allarmi sono scattati ieri mattina nella zona di Anzio. Stavolta a richiedere l'intervento delle forze dell'ordine sono stati i residenti preoccupati che spari troppo ravvicinati rispetto alle abitazioni potessero comportare anche pericoli per le persone. Così, una pattuglia del commissariato, poco dopo le sette è intervenuta dapprima sui terreni di via di Miglioramento e, successivamente, nel boschetto di via Bruzzi. Quando sono stati rintracciati i cacciatori, una volta controllato il possesso del permesso venatorio, sono stati invitati ad allontanarsi dal centro abitato. Il Mattino di Padova, 9 novembre 2004. Pallini dei cacciatori sfiorano la comitiva di bimbi. La polizia provinciale è intervenuta domenica alla fattoria didattica di Cervarese. Il gruppo è andato via. Modica: "Non abbiamo riscontrato pericoli". CERVARESE SANTA CROCE. I pallini dei fucili dei cacciatori, che cercavano di uccidere tordi, cesene e allodole, continuavano a schizzare pericolosamente sopra i campi della fattoria didattica "La Buona Terra", che si trova in via Repoise 73, prima di ricadere a nemmeno trenta metri da un gruppo di 358 persone, tra cui tantissimi bambini, che domenica mattina erano andati a visitare l'azienda agro-turistica, gestita da Luisa De Marchi. La comitiva ha preso un grande spavento e si è immediatamente allontanata dalle vicinanze del capanno, dove erano appostati i cacciatori, che cercavano anche d'impallinare le numerose lepri che correvano per i campi. La titolare della fattoria, ormai esasperata da questa situazione, ha chiamato immediatamente gli agenti della Polizia Provinciale, che sono intervenuti sul posto dopo poco tempo. Non è la prima volta che i bambini in visita alla "Buona Terra" rischiano di essere colpiti dalla rosa di pallini sparati dai fucili dei cacciatori, che hanno la possibilità, per legge, di cacciare anche all'interno dell'azienda agri-turistica di proprietà di Luisa De Marchi. Una caccia che continua, nei giorni stabiliti dal calenda-

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animale e che invece ha centrato un uomo, se l'era già data a gambe.

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rio venatorio regionale, nonostante i mille tentativi che la signora De Marchi sta facendo da anni per convincere le istituzioni ad abolire il permesso di caccia dalla sua fattoria didattica, frequentata da circa 5000 persone all'anno. "Ho spedito cinque lettere all'amministrazione provinciale ed alla Regione - dice la titolare della fattoria di via Repoise - Sino ad oggi non ho ricevuto alcuna risposta positiva. Intanto centinaia di persone, tra cui numerosi bambini, rischiano di essere impallinati da cacciatori, che hanno la licenza di uccidere gli uccelli anche sui miei campi. A questo punto non so più a chi rivolgermi. Perchè aspettare che ci scappi il ferito?". Immediata la risposta della polizia provinciale. "Appena siamo stati chiamati dai titolari della "Buona Terra" siamo intervenuti - dice il comandante Nicola Modica Abbiamo effettuato un pattugliamento di perlustrazione e di controllo del territorio sia all'ora di pranzo che nel pomeriggio. Abbiamo verificato che i colpi esplosi dai cacciatori dagli appositi appostamenti non potevano assolutamente coinvolgere i visitatori della fattoria didattica. In caso contrario li avremmo allontanati immediatamente. Per quanto riguarda le azioni che la titolare dell'azienda agrituristica sta mettendo in atto per far abolire la caccia dai suoi campi, questa è una cosa che non riguarda la polizia provinciale, ma soltanto l'amministrazione provinciale, la Regione Veneto e l'Ambito di caccia di Cervarese. La Stampa, 12 gennaio 2005. Cacciatori causa di incidenti stradali. Sono presumibilmente i cacciatori a provocare, indirettamente , gli incidenti stradali attribuiti ai cinghiali. E' quanto emerge da uno studio statistico del Dipartimento Caccia e Pesca della Provincia, consegnato al presidente Raffaele Costa e all'assessore Silvano Dovetta. Commenta il dirigente Paolo Balocco: "Emerge un alto numero d'incidenti causati dagli ungulati nei mesi d'apertura della caccia: 88 da metà a fine settembre, 105 ad ottobre, 88 a novembre e 48 a dicembre. Secondo il parere degli esperti il notevole aumento nei 4 mesi d'apertura della caccia al cinghiale può essere spiegato dalle battute che vengono organizzate con la partecipazione di squadre di non meno di 15 cacciatori, accompagnati dai cani, che provocano la fuga degli cinghiali dal loro habitat con conseguente attraversamento delle strade e collisione con le vetture. (..) Impressionanti i dati degli incidenti stradali che si riferiscono al periodo 19992004: 549 opera dei cinghiali, 201 dei caprioli, 20 delle volpi e solo due dai camosci e altrettanti da stambecchi. (...) Nel 2004 e fino a mercoledì le guardie venatorie della Provincia, per iniziativa dell'assessore Silvano Dovetta, hanno controllato 180 allevamenti di fauna selvatica e per gli allevamenti di cinghiali sono state elevate 15 contravvenzioni amministrative. Si tratta di contestazioni relative all'irregolarità nella tenuta dei registri e per mancanza del contrassegno inamovibile sui capi. A Pianfei e a Bagnolo sono stati scoperti due allevamenti abusivi di cinghiali, i cui responsabili sono stati sanzionati con una multa di 210 euro a capo.

LA POSIZIONE DEI POLITICI Lungi dal porre rimedio alle inadeguatezze in termini di sicurezza dell'attuale legge sulla caccia, lungi dallo stralciare l'obsoleta e vergognosa normativa che permette ai cacciatore di entrare armati nei fondi privati, i politici italiani fanno a gara per compiacere i cacciatori e offrire loro privilegi sempre maggiori. Se ne ha la prova consultando l'Osservatorio Politico per gli Animali (www.osservatoriopolitico.org), il quale analizza la situazione politica attuale a livello nazionale e raccoglie tutti i dati sulle "malefatte" a danno degli animali perpetrate dai politici italiani, per renderli disponibili in una base dati consultabile liberamente.

PARTE I: COS'È LA CACCIA: ESAME DELLA SITUAZIONE ATTUALE

E' emblematico il fatto che la stragrande maggioranza delle "malefatte" dei politici riguardi proprio il tema della caccia (proposte di legge, emendamenti, interventi pubblici, ecc. a favore della caccia). Riportiamo qui una sintesi dei dati estratti dal sito, per rendere noto a tutti chi sono i politici nazionali "peggiori" in tema di caccia. Sul sito dell'OPA si possono poi trovare i dettagli delle "malefatte" dei singoli politici. A ogni malefatta è assegnato un punteggio (più è alto, peggiore è la malefatta): nella terza colonna è riportata la somma dei punteggi per ciascun politico. Riportiamo qui soltanto i politici che nel 2004 hanno commesso tre o più "malefatte" in tema di caccia.

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NOME E COGNOME

PARTITO

PUNTEGGIO TOTALE

NUMERO DI INTERVENTI PRO-CACCIA

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7 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3

PARTE I: COS'È LA CACCIA: ESAME DELLA SITUAZIONE ATTUALE

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Domenico BENEDETTI VALENTINI Luigi RAMPONI Agostino GHIGLIA Antonio PEZZELLA Fabio FATUZZO Guglielmo ROSITANI Marcello MEROI Sergio COLA Vittorio MESSA Benito PAOLONE Riccardo MIGLIORI Sandro DELMASTRO DELLE VEDOVE Antonio MEREU Basilio GERMANA' Francesco BRUSCO Alberto ARRIGHI Carmelo PORCU Ettore PERETTI Filippo ASCIERTO Maurizio LEO Vincenzo NESPOLI Katia BELLILLO Achille VILLANI MIGLIETTA Antonino LO PRESTI Carmelo BRIGUGLIO Ernesto MAGGI Francesco ONNIS Giulio Antonio LA STARZA Giuseppe GALLO Luca BELLOTTI Luigino VASCON Marcello TAGLIALATELA Marco AIRAGHI Piergiorgio MASSIDDA Enzo RAISI Eugenio RICCIO Manlio COLLAVINI Mario MASINI Giorgio CONTE Giovanni JACINI Aurelio GIRONDA VERALDI Flavio TANZILLI Tommaso FOTI Giuseppe GIANNI Luigi MANINETTI Salvatore LADU Aldo PERROTTA Andrea DI TEODORO Emilio DELBONO Francesco STRADELLA Giuseppe GERACI Giuseppe TARANTINO Gregorio DELL'ANNA Alberto GIORGETTI Daniele FRANZ Edmondo CIRIELLI Enzo TRANTINO Filippo MISURACA Francesco ZAMA Gianni MANCUSO

Alleanza Nazionale Alleanza Nazionale Alleanza Nazionale Alleanza Nazionale Alleanza Nazionale Alleanza Nazionale Alleanza Nazionale Alleanza Nazionale Alleanza Nazionale Alleanza Nazionale Alleanza Nazionale Alleanza Nazionale UDC Forza Italia Forza Italia Alleanza Nazionale Alleanza Nazionale UDC Alleanza Nazionale Alleanza Nazionale Alleanza Nazionale Comunisti Italiani Alleanza Nazionale Alleanza Nazionale Alleanza Nazionale Alleanza Nazionale Alleanza Nazionale Alleanza Nazionale Alleanza Nazionale Alleanza Nazionale Lega Nord Alleanza Nazionale Alleanza Nazionale Forza Italia Alleanza Nazionale Alleanza Nazionale Forza Italia Forza Italia Alleanza Nazionale Forza Italia Alleanza Nazionale UDC Alleanza Nazionale UDC UDC Margherita, DL-L'Ulivo Forza Italia Forza Italia Margherita, DL-L'Ulivo Forza Italia Alleanza Nazionale Forza Italia Forza Italia Alleanza Nazionale Alleanza Nazionale Alleanza Nazionale Alleanza Nazionale Forza Italia Forza Italia Alleanza Nazionale

Forza Italia Alleanza Nazionale Forza Italia Alleanza Nazionale Forza Italia Forza Italia Forza Italia Alleanza Nazionale Alleanza Nazionale Alleanza Nazionale Alleanza Nazionale Forza Italia Alleanza Nazionale Indipendente Alleanza Nazionale Alleanza Nazionale Forza Italia Alleanza Nazionale Alleanza Nazionale Forza Italia Alleanza Nazionale Forza Italia

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PARTE I: COS'È LA CACCIA: ESAME DELLA SITUAZIONE ATTUALE

Ilario FLORESTA Marco ZACCHERA Maria Gabriella PINTO Nino STRANO Paolo CUCCU Piero TESTONI Riccardo RICCIUTI Roberto MENIA Saverio LA GRUA Stefano SAGLIA Teodoro BUONTEMPO Ugo Maria Gianfranco GRIMALDI Angela NAPOLI Antonio SERENA Franco CARDIELLO Giulio CONTI Giuseppe ROMELE Stefano LOSURDO Vincenzo FASANO Giuseppe CAMINITI Vincenzo FRAGALA' Vittorio TARDITI

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PARTE II: DOSSIER DI APPROFONDIMENTO 44

a cura di Massimo Tettamanti

INTRODUZIONE Esiste un’attività che ogni anno uccide, nella sola Italia, parecchie decine di persone, emolte altre ne lascia mutilate o sfigurate. Che diffonde nelle campagne e sui prodotti agricoli immense quantità di una sostanzaresponsabile di gravissime intossicazioni. Che ha portato all’estinzione di più di duecento specie di mammiferi e uccelli, e cheminaccia la sopravvivenza di altre quattrocento. Quest’attività, del tutto legale e anzi oggetto di generose sovvenzioni da parte dello Stato e degli enti locali, è la caccia. Anche le persone in linea di principio contrarie a essa spesso non riescono neppure aimmaginare quanto sia dannosa; i danni della caccia riguardano infatti territori talmenteestesi, e fenomeni così complessi, che per averne una visione d’insieme è necessario riuni-re un’enorme quantità di dati, e analizzarli con gli strumenti più sofisticati delle modernemetodologie scientifiche, dalla valutazione d’impatto ambientale all’ecologia delle popolazioni. In queste pagine ci concentreremo soltanto su un aspetto della nocività della caccia: il suoimpatto devastante sulle popolazioni animali. Gli altri danni sono oggetto di trattazioneapprofondita in altri documenti.

IL MITO DELLACACCIA SOSTENIBILE Dopo l’introduzione delle armi da fuoco, che hanno dato inizio alla caccia come oggi la conosciamo, si sono estinte sulpianeta più di 200 specie di mammiferi e uccelli; più di 400 sono attualmente minacciate di estinzione. Questi datiallarmanti hanno indotto gli scienziati a studiare l’azione della caccia sulle popolazioni animali: il loro obiettivo eraelaborare strategie capaci di conciliare gli interessi dei cacciatori con la conservazione delle specie selvatiche. Questo lavoro, durato diverse decine di anni, non ha dato risultati: tutte le teorie elaborate allo scopo di sostenere la compatibilità tra caccia e conservazione dell’ambiente naturale e delle specie selvatiche si sono dimostrate infondate. Esamineremo ora brevemente i tre principali gruppi di teorie favorevoli alla caccia; potremo così renderci conto, in unaprospettiva lucidamente scientifica, di come ogni forma di caccia, anche severamente regolamentata, abbia necessariamente un impatto devastante sia sugli ecosistemi che sulla sopravvivenza delle specie animali.

LA TEORIA DELL’ECCEDENZA Questa teoria parte dall’ipotesi che in ogni popolazione animale esista una “eccedenza” che è possibile eliminare senzaminacciare la sopravvivenza della popolazione stessa. Quest’eccedenza è costituita dagli individui che non arrivano a riprodursi e che quindi non contribuiscono alla conservazione della popolazione. Il punto chiave di questa teoria è l’ipotesi che le uccisioni dovute alla caccia non

PARTE II: DOSSIER DI APPROFONDIMENTO

DALLA CACCIA ALLA SCIENZA ATTIVITÀ VENATORIA, DANNI ALL’AGRICOLTURA E GESTIONE DEGLI ECOSISTEMI

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PARTE II: DOSSIER DI APPROFONDIMENTO 46

incidanosul numero di animali in grado di riprodursi. Ovviamente quest’ipotesi è sostenibile soltanto se si ammette che gli ani-mali uccisi dai cacciatori siano gli stessi che cadrebbero vittime della mortalità naturale. Purtroppo le cose non stannoaffatto così. La mortalità naturale, che sia dovuta a malattie o all’azione di predatori, colpisce in genere gli individuivecchi, malati o comunque deboli mentre la mortalità dovuta alla caccia non fa distinzione tra giovani e vecchi o trasani e malati: la grande maggioranza degli animali uccisi dai cacciatori sono individui giovani e in buona salute; la loroperdita va ad aggiungersi a quella degli individui anziani e malati, che muoiono per cause naturali. Questo aumentodella mortalità distrugge l’equilibrio delle popolazioni selvatiche e le spinge verso l’estinzione. Ma come è potuta nascere l’idea che la mortalità dovuta alla caccia compensasse quella naturale? Si tratta di un’interpretazione scorretta di un fatto comunemente osservabile: quando in una zona una specie viene decimata dai cacciatori, altri individui della stessa specie si spostano verso quell’area, dove la densità della popolazione è diventataminore e dove quindi è diminuita anche la competizione per il cibo e il territorio. È questo afflusso di nuovi individuida zone limitrofe a creare l’impressione che le popolazioni di animali selvatici restino costanti nonostante le gravissime perdite causate dalla caccia.

LA TEORIA DELLA CURVA SIGMOIDE Una seconda teoria elaborata allo scopo di affermare la sostenibilità ecologica della caccia è la cosiddetta teoria dellacurva sigmoide, che studia i meccanismi di accrescimento delle popolazioni selvatiche. La crescita di una popolazione animale non è mai illimitata perché viene condizionata da fattori ambientali come adesempio la disponibilità di cibo. In un ambiente naturale le popolazioni animali non si accrescono né diminuiscono masono in uno stato di equilibrio dove la natalità compensa la mortalità. Se una popolazione in stato di equilibrio vienecacciata la mortalità comincerà a superare la natalità, e questo avrà come conseguenza una diminuzione della densitàdella popolazione; questo renderà disponibili maggiori risorse ambientali, per cui la crescita della popolazione potràriprendere, e la popolazione risalirà di nuovo verso il punto di equilibrio. In teoria sembrerebbe una soluzione perfetta.Purtroppo decenni di studi condotti su specie selvatiche in tutto il mondo hanno dimostrato che quando una popola-zione di animali viene cacciata il suo punto di equilibrio si sposta a un livello che è circa la metà di quella che sarebbe se non venisse cacciata. Ma una popolazione dimezzata diventa debole e vulnerabile: se la sua consistenza scende accidentalmente al di sottodi un minimo (come può facilmente avvenire, ad esempio, per un’epidemia) essa può diminuire fino all’estinzione. Anche gli ecosistemi vengono drasticamente squilibrati dalla riduzione numerica di una singola popolazione: all’improvviso isuoi predatori non trovano più niente da mangiare e vanno anch’essi verso l’estinzione. Alla luce di queste considera-zioni non è sorprendente che tante specie si siano estinte a causa della caccia, e che un numero ancora maggiore siaminacciato di estinzione oggi.

LA TEORIA DELLA PREDAZIONE La terza teoria che afferma la possibilità di una caccia ecologicamente sostenibile è la teoria della predazione. Secondoquesta teoria, con la scomparsa dei grandi predatori le specie di cui essi si nutrivano sarebbero soggette a un accresci-mento incontrollato e pertanto dannoso per gli ecosistemi. Questa teoria, a differenza della teoria dell’eccedenza e analogamente alla teoria della curva sigmoide, ammette che la caccia è causa di una riduzione nelle popolazioni di animali selvatici ma, a differenza della teoria della curva sigmoide, considera questa riduzione non dannosa ma beneficaper l’ecosistema.

LA REALTÀ DELLA CACCIA E I SUOI EFFETTI Abbiamo visto che, anche se la caccia si svolgesse in maniera pianificata e razionale, sarebbe comunque incompatibile con la conservazione dell’ambiente e delle popolazioni animali. Ma la realtà della caccia ha ben poco in comune conla pianificazione e la razionalità. Ed è proprio sulla maniera aberrante in cui la caccia viene praticata oggi in Italia checi concentreremo adesso. Se la caccia fosse un’attività basata su criteri razionali, i dati scientifici disponibili sulle popolazioni di animali selvatici dovrebbero determinare la scelta delle specie cacciabili, la delimitazione dei periodi di caccia e l’entità del prelievo venatorio: permettere la caccia senza disporre di stime precise sul numero e le specie di animali presenti in una deter-minata zona è come firmare assegni senza preoccuparsi di controllare se si hanno soldi sul conto. Ma in realtà le conoscenze scientifiche sulle popolazioni selvatiche non hanno alcuna influenza sulla regolamentazione della caccia nelnostro paese, che è determinata unicamente dall’influsso delle lobbies venatorie. Di fatto le normative sulla caccia trascurano non solo i fattori scientifici, ma anche il semplice buon senso. Basta pen-sare alla questione dei cosiddetti carnieri: per salvaguardare specie considerate “a rischio” viene posto un limite alnumero di animali che possono essere uccisi. Ora, un semplice calcolo basato sulle normative in vigore e sul numero dicacciatori attivi dimostra che, per le specie per cui sono previsti dei limiti, il numero di animali abbattibili supera quello degli animali effettivamente esistenti. È più o meno come fissare per il traffico autostradale un limite di velocità dicinquecento chilometri l’ora.

LA FARSA DELLE “SPECIE PROTETTE” Come in tutti i paesi, anche in Italia alcune specie a rischio di estinzione sono protette dalla caccia; il numero di que-ste specie è molto piccolo, e l’Italia ha subito per questo motivo numerosi richiami dall’Unione Europea; ma il proble-ma vero è un altro. Non è possibile limitare la caccia a determinate specie se i cacciatori, prima di sparare, non sonoin grado di distinguere gli animali di una specie da quelli di un’altra. Se però si considerano le condizioni in cui vienenormalmente esercitata la caccia ci si rende subito conto che questo è praticamente impossibile: un cacciatore che esceall’alba di una giornata nebbiosa o si apposta in un capanno da cui la visibilità è molto limitata, se vuole portare a casaqualcosa non ha altra scelta che sparare letteralmente a tutto quello che si muove; questa è del resto

PARTE II: DOSSIER DI APPROFONDIMENTO

La teoria della predazione si basa su due premesse. La prima è che una popolazione animale, lasciata a se stessa, possaaccrescersi in maniera incontrollata. Ma, come abbiamo visto quando abbiamo esaminato la teoria della curva sigmoide, la crescita di qualsiasi popolazione è limitata non soltanto dalla presenza di predatori ma anche da fattori ambientali. Questa prima premessa è dunque infondata.La seconda premessa è che i predatori naturali e i cacciatori esercitino su una popolazione animale un’azione simile. Anch’essa è del tutto insostenibile: il modo di operare dei predatori naturali è completamente diverso da quello dei cacciatori. Infatti i predatori si trovano a “competere” con le proprie prede sul terreno della forma fisica e pertanto elimi-nano gli individui più deboli; i cacciatori invece uccidono in maniera indiscriminata. Inoltre, il numero delle prede disponibili limita il numero dei predatori presenti su un territorio: il risultato è una situazione di equilibrio. Ma il numero dei cacciatori operanti in un territorio non viene in nessun modo influenzato dalla disponibilità di prede, per cui è perfet-tamente possibile che una specie venga cacciata fino all’estinzione. E infatti, come abbiamo visto, le specie portateall’estinzione dalla caccia sono state diverse centinaia nel corso di soli quattro secoli.

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l’origine dei frequentissimi incidenti che ogni anno nel nostro paese durante il periodo di caccia causano la morte o l’invalidità di centinaia di esseri umani. Per gli animali le cose non vanno certo meglio: i centri di soccorso ad animali selvatici accolgono ogni anno molte migliaia di animali di specie protette gravemente feriti dai cacciatori; molti di più restano sempli-cemente ad agonizzare in un campo. E non si tratta solo di incidenti: un’indagine condotta tra i tassidermisti di varie città italiane ha rivelato che tra glianimali che più comunemente vengono imbalsamati ci sono uccelli di specie rare e protette. Le scuse presentate daicacciatori a cui vengono contestate le infrazioni sono particolarmente istruttive: un cacciatore che aveva abbattutouna cicogna bianca (specie rarissima in Italia) si giustificò affermando di averla scambiata per un gabbiano; peccatoche anche il gabbiano sia una specie protetta!

COME UCCIDELA CACCIA Non si deve pensare che gli animali colpiti dagli spari (in Italia centinaia di milioni ogni anno) siano le sole vittime dellacaccia. Al contrario, l’impatto delle doppiette è molto più ampio, e coinvolge intere popolazioni animali, a qualunque specie appartengano. Basta pensare a quello che succede in una normale giornata di caccia: al primo sparo tutti gli animali fuggono per lospavento e si nascondono, restando nascosti anche per molte ore. Ma moltissimi animali, soprattutto d’inverno, hannobisogno di cercare cibo praticamente senza interruzioni; la caccia impedisce loro di mangiare. In casi estremi ma nonrari, la conseguenza è la morte per fame; ma anche gli animali che in qualche modo riescono a sopravvivere rimangono più deboli: le popolazioni animali che vivono nelle regioni in cui la caccia è permessa sono più soggette a malattieepidemiche, e meno capaci di riprodursi. Altrettanto devastanti sono le conseguenze psicologiche: è noto che alci ecaprioli muoiono anche di crepacuore durante l’inseguimento. Un altro fattore di distruzione legato alla caccia è l’inquinamento da piombo. Questo metallo velenosissimo contamina le falde acquifere e i prodotti agricoli, e avvelena in massa gli animali selvatici. Si calcola che in Italia i cacciatori sparino ogni anno circa 700 milioni di cartucce diffondendo così nell’ambiente circa venticinquemila tonnellate all’anno di una delle sostanze più tossiche della Terra, che, sotto forma di piccolissimi pallini, viene a mescolarsi al cibo consumato dagli animali. L’avvelenamento che ne consegue è lento e atroce. Nello stomaco della selvaggina uccisa vengono comunemente ritrovati pallini di piombo: da questo si può capire che la diffusione dell’avvelenamento da piombo è altissima e, visto che il piombo disperso nell’ambiente aumenta ad ogni stagione di caccia e non viene mai smaltito, è destinata certamente ad aumentare.

LA BEFFADEL RIPOPOLAMENTO Di fronte a questo scenario di distruzione è naturale porsi una domanda: Come possono le popolazioni animali resistere a questa guerra su tutti i fronti? Come fanno a esistere ancora animali vivi da cacciare? La risposta è che non ne esistono praticamente più. Tuttavia gli enti pubblici vengono incontro ogni anno alla smaniadi uccidere dei cacciatori con massicce campagne di ripopolamento che coinvolgono decine di milioni di animali ehanno costi molto ingenti. Ma l’impatto negativo del ripopolamento non è soltanto economico: gli animali da ripopo-lamento, a causa delle condizioni in cui vengono allevati, sono portatori di malattie diffuse negli allevamenti e sconosciute presso le popolazioni selvatiche, che quindi cadono spesso vittime di epidemie. Inoltre, data la difficoltà di farriprodurre gli animali selvatici in cattività, i ripopolamenti tendono ad

CONCLUSIONI Si sente spesso dire che la caccia, purché condotta secondo determinate regole, è compatibile con una corretta con-servazione delle specie, degli ecosistemi e dell’ambiente, o addirittura necessaria per l’eliminazione degli esemplari “ineccesso”. Questo è completamente falso. La caccia è un massacro operato in maniera casuale e indiscriminata che haconseguenze devastanti per i singoli animali, uccisi, feriti a morte, presi nelle trappole, avvelenati con esche o intossicati dal piombo, per le popolazioni selvatiche, che si assottigliano sempre di più, e per gli ecosistemi, i cui equilibri vengono sovvertiti dall’immissione di specie estranee e dalla diffusione di materiali nocivi. Per la stragrande maggioranzadelle specie cacciabili (quelle non incluse nel “carniere”) le autorità competenti non effettuano alcun calcolo scientifico del prelevamento da operare; di conseguenza la politica del nostro paese in materia di caccia viene decisa in pratica dai rappresentanti delle lobbies venatorie. Abbiamo visto che le teorie e le norme che avrebbero lo scopo di conciliare le esigenze della tutela delle specie animali e dell’ambiente e la voglia di uccidere dei cacciatori sono insostenibili o inapplicabili e che pertanto il concetto di caccia eco-sostenibile è privo di valore scientifico.

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essere effettuati con specie simili ma non identiche a quelle naturalmente presenti in un ecosistema, la maggior parte delle quali sono il risultato di ibridazioni traspecie selvatiche e domestiche. Il ripopolamento rappresenta dunque una fonte devastante di inquinamento del patrimonio genetico delle specie selvatiche e in genere una minaccia per l’ambiente. Uno dei casi più seri è quello del cinghiale: il cinghiale da ripopolamento è un ibrido tra il cinghiale e il maiale Large White, un animale assai più grande eprolifico del cinghiale selvatico. Per quanto queste caratteristiche risultino gratificanti per i cacciatori, che possonocontare su una preda di dimensioni eccezionali, i cinghiali da ripopolamento, con i dieci-dodici piccoli che generano inogni cucciolata, causano danni rilevanti ad attività economiche anche molto pregiate, come la coltivazione dei tartufi; ovviamente questi danni vengono usati dalle lobbies venatorie per sostenere la tesi della “nocività” degli animali selvatici e quindi la necessità della caccia, che porta inevitabilmente con sé la necessità di nuovi e sempre più massicciripopolamenti.

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VALUTAZIONE DI IMPATTO AMBIENTALE DI UN ANNO DI CACCIA IN ITALIA

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a cura di Massimo Tettamanti

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INTRODUZIONE La valutazione di impatto ambientale è ormai diventata una metodologia diffusa nell’ambiente scientifico, riconosciuta a livello giuridico e supportata a livello sociale.La stessa terminologia connessa, che si basa sui concetti di “consumo delle risorse », « effetto serra », « danni agliecosistemi” è ormai entrata a fare parte del vocabolario corrente.In questo lavoro è stato analizzato l’impatto ambientale di un anno di caccia in Italia utilizzando la metodologia denominata Life Cycle Assessment (LCA) definita come: “un procedimento oggettivo di valutazione dei cari-chi energetici ed ambientali relativi ad un processo o un’attività, effettuato attraverso l’identificazione dell’energia e dei materiali usati e dei rifiuti rilasciati nell’ambiente. La Valutazione include l’intero ciclo di vita del proces-so o attività, comprendendo l’estrazione ed il trattamento delle materie prime, la fabbricazione, il trasporto, ladistribuzione, l’uso, il riuso, il riciclo e lo smaltimento finale”. La LCA è l’unico strumento, per il raggiungimento dei suddetti obiettivi ambientali, che possieda un riconoscimento scientifico tale da essere inserito all’interno di numerose normative: • Il Regolamento europeo EMAS (Environment Management and Audit Scheme) e la Norma ISO 14001 (normaquadro sull’Environmental Management System) definiscono la LCA come strumento scientificamente adattoper l’identificazione degli aspetti ambientali significativi. • Il Regolamento CEE N. 880/92 (concernente un sistema comunitario di assegnazione di un marchio di qualitàecologica) e il Regolamento Ecolabel (Norma ISO 14024, riguardante l’etichettatura ecologica) propongono laLCA come unico strumento con il grado di scientificità necessario per garantire la veridicità dei marchi e delledichiarazioni ambientali di prodotto. • Il “Decreto Ronchi” ha inserito a livello normativo, per la prima volta in Italia, la richiesta esplicita dell’analisidel ciclo di vita per l’esecuzione dei piani di smaltimento dei rifiuti.Inoltre, questa metodologia è accettata dalla comunità scientifica internazionale ed è riconosciuta: - idonea per imprese che vogliono diventare ambientalmente efficienti; - utile agli organismi pubblici per la gestione di politiche ambientali. Quando si parla di impatto ambientale della caccia normalmente si pensa ai danni alla salute umana causati dalpiombo, metallo tossico altamente cancerogeno, e al suo accumulo sul fondo dei laghi, stagni e acquitrini, cheprovoca negli animali il saturnismo, una grave intossicazione, pericolosa per gli animali e per chi se ne ciba.Un’analisi di impatto ambientale invece, anche quando vuole analizzare un caso abbastanza semplice, in questocaso la produzione e l’impatto di cartucce da caccia, è sempre un procedimento notevolmente complesso. Le categorie di danno considerate in questo studio sono quelle connesse:

• Individualistico (Individual perspective – I): questo approccio considera solo le sostanze i cui effetti dannosi, sulbreve periodo (100 anni al massimo), sono dimostrati. • Gerarchico (Hierarchical perspective – H): questo approccio considera tutte le sostanze sui cui effetti dannosic’è consenso, anche se non sono dimostrati, e si esplicano sul medio periodo. • Egalitario (Egalitarian perspective – E): questo approccio considera tutte le sostanze che possono provocareeffetti dannosi, anche se su tali effetti non c’è consenso, e li considera sul lungo periodo. Per evitare che criteri personali soggettivi influenzino pesantemente i risultati dello studio, questa LCA è statacompiuta tre volte scegliendo ogni volta un diverso approccio e i risultati verranno presentati in maniera indipendente.

IPOTESI SU UN ANNO DI CACCIA Per quantificare il numero di cartucce utilizzate in un anno, e il successivo impatto ambientale, sono state effettuatele seguenti ipotesi: 1) Numero di cacciatori in Italia: 700.000. 2) Numero di giornate di caccia in un anno: 74 (solo domeniche: 24). 3) Ogni cacciatore caccia solo in una giornata permessa ogni tre. 4) Ogni cacciatore raccoglie il bossolo e non lo abbandona nell’ambiente di caccia ma lo butta nell’apposito raccoglitore di rifiuti. 5) Ogni cacciatore spara un solo colpo ogni giornata di caccia. 6) I pallini di piombo non finiscono mai sul fondo di laghi o acquitrini. Non viene quindi considerato il problema dell'accumulo di pallini di piombo sul fondo dei laghi, stagni e acquitrini. 7) Il bossolo può essere composto da diversi materiali: dato che solitamente si utilizza il Polietilene, è stato considerato un impatto medio di tutti gli impianti di polimerizzazione di cui erano disponibili dati. 8) Come metallo per il rivestimento della parte inferiore del bossolo è stato considerato il lamierino di ferro. Queste ipotesi non pretendono di descrivere l’attuale situazione della caccia in Italia ma solo di descrivere il sistemaconsiderato. Le analisi, i risultati e i confronti effettuati in questo studio si riferiscono esclusivamente alla situazione presentata enon pretendono di avere valore assoluto. La scelta delle suddette ipotesi è stata effettuata per cercare di valutare l’impatto ambientale di quella che vienenormalmente definita, anche dalle associazioni ambientaliste, la “buona caccia”. Quella caccia che ha il minore impatto ambientale possibile ed è effettuata dal cacciatore che è: 1) regolamente registrato

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• alla salute umana; • alla qualità degli ecosistemi; • alle risorse. La parte più soggettiva di una LCA è sicuramente la fase in cui tutte le diverse tipologie di impatto vengono riu-nite sotto un unico indice (single score) che permette di dare un “punteggio” finale. Quanto più elevato è il valo-re del single score, tanto maggiore è il danno causato. Il confronto fra tipologie di danno così diverse tra loro, danni all’uomo, all’ecosistema o alle risorse, presupponel’assegnazione di “priorità” individuali che rappresentato, a loro volta, diversi approcci socio-culturali. I tre diversi approcci al problema sono:

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rispettoso del calendario venatorio legalizzato non desideroso di cacciare ogni volta che può attento a raccogliere i bossoli attento a sparare solo “a colpo sicuro” e non più di una volta al giorno attento a non indirizzare il colpo verso zone d’acqua.

Qualsiasi modifica peggiorativa delle suddette ipotesi aumenta conseguenzialmente e proporzionalmente l’impattosull’ambiente. Come accennato nel paragrafo precedente, il risultato finale di una LCA è un single score, un “valore finale” dell’impatto ambientale. Più è alto questo numero e maggiore è l’impatto ambientale.Per un non specialista di valutazioni di impatto ambientale questo numero è praticamente privo di significato.Ad esempio: un single score di 10.000 cosa rappresenta? È un numero alto o basso? Per una maggiore divulgazione di questo lavoro e per semplicità di spiegazione, parte della presentazione dei risultativerrà effettuata tramite un confronto con una discarica di rifiuti solidi urbani. Questo confronto ha l’unico scopo di offrire un termine di paragone dell’impatto ambientale di un anno di caccia conun “sistema” molto più conosciuto, sia a livello sociale sia a livello di documentazione scientifica; un sistema semplice che può facilmente aiutare nella spiegazione dei risultati ottenuti.

CONCLUSIONI L’approccio scelto per questa valutazione di impatto ambientale si può schematizzare nella formula “dalla culla alla tomba”, ovvero la valutazione è stata effettuata tenendo conto dell’intero ciclo di vita della cartuccia. Ciascuno di questi processi può dar luogo ad una varietà di emissioni che provocano effetti differenti sull’ambiente. Utilizzando l’approccio Individualistico si evidenzia che il consumo delle materie prime, nello specifico il consumo deiminerali di piombo, è in assoluto l’impatto maggiore. Altri impatti ambientali significativi sono i danni causati allarespirazione da composti chimici inorganici e gli impatti sul cambiamento climatico entrambi dovuti ai processi diestrazione, trasporto e lavorazione del piombo. Riunendo tutte le diverse tipologie di impatto sotto un unico indice si ottiene un impatto finale di 8.14 106Pt che corrisponde all’impatto dovuto allo smaltimento in discarica di 600.000 tonnellate di rifiuti solidi urbani. In pratica, secondo questo approccio, un anno di caccia, secondo le ipotesi minime effettuate, corrisponde all’impattoche si ottiene portando direttamente in discarica i rifiuti prodotti da una grossa provincia come Brescia, Firenze o Catania. Utilizzando l’approccio Gerarchico oppure l’approccio Egalitario si evidenzia che il consumo delle materie prime è, comenell’approccio Individualistico, in assoluto l’impatto maggiore. In questo caso risultano importanti sia il consumo deiminerali, dovuto fondamentalmente all’estrazione del piombo, sia il consumo di combustibili fossili, dovuto alla produzione della plastica, alla produzione del piombo, alla produzione del ferro e alla fase di smaltimento dei bossoli. Altriimpatti ambientali significativi sono, in ordine decresente di importanza: • I danni causati alla respirazione da composti chimici inorganici: dovuti principalmente alla produzione di piombo esecondariamente alla produzione di plastica e allo smaltimento dei bossoli. • Gli impatti sul cambiamento climatico: dovuti principalmente alla produzione di piombo e secondariamente alla pro-duzione di plastica e allo smaltimento dei bossoli. • L’acidificazione e eutrofizzazione degli ecosistemi: dovuti principalmente alla produzione di piombo e secondariamente agli altri processi in maniera più o meno equivalente. • Il consumo del territorio: dovuto quasi esclusivamente all’estrazione del piombo.

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Riunendo tutte le diverse tipologie di impatto sotto un unico indice si ottiene un impatto finale di 4.17 105Pt (approccio Gerarchico) oppure 3.52 105Pt (approccio Egalitario) che corrisponde all’impatto dovuto allo smaltimento in discrica di 20.000 tonnellate di rifiuti solidi urbani. In pratica, secondo questi approcci, un anno di caccia, secondo le ipotesi minime effettuate, corrisponde all’impatto chesi ottiene portando direttamente in discarica i rifiuti prodotti da un comune come Rimini o Campobasso. Come si può facilmente notare, i risultati finali variano molto in funzione dell’approccio utilizzato e delle ipotesi di partenza. Per quanto riguarda l’approccio iniziale, i risultati indicano che l’impatto ambientale corrisponde allo smaltimento indiscarica di tutti i rifiuti di un piccolo comune (nel caso minimo) o di una grossa provincia (nel caso massimo). In tutti i casi, si tratta di impatti significativi considerando che sono stati calcolati con ipotesi di partenza molto limitate. Se cambiano le ipotesi di partenza analizzando l’impatto dovuto a cacciatori che non vanno a caccia un giorno solo,ma magari la domenica e un altro giorno, e non sparano un singolo colpo ma ad esempio cinque, l’impatto aumentadrasticamente e proporzionalmente. Anche considerando il caso di impatto minore, i risultati sarebbero confrontabili con lo smaltimento in discarica di tutti i rifiuti prodotti da una grossa provincia italiana senza quelle metodiche di riutilizzo, recupero di materia e recuperoenergetico dai rifiuti che sono obbligatori per legge (Decreto Ronchi). Un impatto che verrebbe considerato insostenibile dall’opinione pubblica. Cambiando ancora scenario e valutando l’impatto che si potrebbe avere seguendo i limiti legislativi ma sfruttando tuttele giornate a disposizione della caccia, si ottengono valori di impatto ambientale insostenibili. In altre parole, la legge permette un’attività venatoria che potrebbe, anche rimanendo nei limiti imposti, creare unimpatto ambientale annuale paragonabile allo smaltimento diretto in discarica di tutti i rifiuti prodotti in un anno dalla regione a maggior carico di rifiuti, la Lombardia, e al contemporaneo smaltimento nell’ambiente di circa 500.000 batterie d’auto. Entrambi gli impatti citati, smaltimento diretto in discarica di rifiuti e smaltimento nell’ambiente delle batterie d’autosono vietati per legge. In particolare la Legge 475/88 stabilisce che “Èobbligatoria la raccolta e lo smaltimento mediante riciclaggio delle bat-terie al piombo esauste” mentre la diffusione diretta del piombo nei boschi a causa della caccia è ammessa e finanziata a livello statale. Anche senza considerare gli effetti dovuti al saturnismo e all’uccisione diretta di esseri umani, impatti definibili “dannicollaterali” della caccia, l’impatto ambientale permesso dall’attuale normativa è assolutamente insostenibile. Anche il caso di minore impatto calcolato corrisponde comunque a un impatto che, se riferito ad esempio allo smaltimento dei rifiuti, sia l’opinione pubblica in generale, sia alcune associazioni ambientaliste attualmente a favore dellacaccia, definirebbero non accettabile in rapporto al numero dei cacciatori e a un hobby che viene effettuato nel nostroterritorio, nei nostri parchi, nei nostri cortili.

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AIUTATECI A DIVENTARE CIVILI

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ANALISI DEL RAPPORTO TRA ATTIVITÀ VENATORIA ITALIANA E POTENZIALI DANNI AL TURISMO A cura dello Staff del progetto Caccia il Cacciatore Maggio 2004

INTRODUZIONE L'Italia è un paese eccezionale, che offre una varietà incredibile di bellezze; un paese chein un'area leggermente più grande dell'Arizona contiene circa il 53% dell'arte del mondo. L'Italia è un luogo fantastico che offre una varietà incredibile di bellezze artistiche e naturali tra le quali: 9.000 km di coste, 1.400 km di catene montuose, 2.000 km quadrati dilaghi, 5 grandi parchi nazionali, 200 città d’arte, 200 città termali, e garantisce ospitalitàin 37.000 alberghi. L'insieme compone l'immagine di un paradiso di civiltà, ma è unaciviltà avariata e rovinata da numerose attività distruttive fra cui la continua strage di animali causata della caccia. In Italia vengono uccisi almeno 100 milioni di animali l'anno. Non si devono inoltre dimenticare le altre attività violente, crudeli e pericolose legate alla caccia, vale a dire: le dieci persone al mese che mediamente muoiono in incidenti di caccia, il bracconaggio, l'uccellagione, i danni all'ambiente causati dalle tonnellate di velenosissimi pallini di piombo riversate sul territorio ogni anno, le esche avvelenate utilizzate per eliminare i predatorinaturali. I politici sembrano gareggiare tra loro per concedere nuovi privilegi ai cacciatori (che giàda decenni possono entrare armati nelle proprietà private anche senza il consenso dei proprietari) garantendo loro l’accesso ai parchi naturali, l'incremento delle specie cacciabili, l'allungamento della stagione venatoria, la depenalizzazione dei reati venatori. All'Italia sono già state inflitte varie condanne dalla corte di giustizia del Lussemburgo per violazione delle direttive sugli uccelli selvatici.

I DANNI DELLA CACCIA Circa 730.000 cacciatori possono entrare nelle proprietà private, armati e autorizzati a sparare.Il governo nazionale non protegge i suoi stessi parchi, patrimonio di tutti, ma, con varie proposte di legge oggi in discus-sione, vuole consegnarli a una estrema minoranza della popolazione, la minoranza più crudele e spietata. Consiglieriregionali appoggiano questa barbarie, andando contro le direttive europee. Un turista: • Se affitta una villa con parco, o si reca in un agriturismo, o in un hotel immeso nel verde potrebbe trovarsi cacciatori armati autorizzati a entrare nel parco annes-

IL POTERE DI POCHI • Una vergognosa norma, l'art. 842 del codice civile mussoliniano, introdotta nel 1942 per facilitare la preparazionemilitare dei soldati italiani, e mai abrogata, dà ai cacciatori la possibilità di entrare armati nelle proprietà private,anche senza il consenso dei proprietari. Sicché, se uno entra in un fondo privato solo per passeggiare, può essere sbattuto fuori, se ci entra un cacciatore armato, per sparare, lo può fare impunemente. • Nel 2002, carta bianca alle Regioni, con la legge d'iniziativa governativa, la n. 221, che dà loro facoltà di autorizzare la caccia a uccelli protetti dalle direttive comunitarie (passeri, storni, fringuelli e peppole). Si tratta di una legge anticostituzionale, giacché la Costituzione attribuisce al Governo, e non alle Regioni, la competenza legislativa sull'ambiente, e quindi anche sulla caccia. Numerosi ricorsi al TAR vengono inoltrati ogni anno dalle associazioni anticaccia, per le varie norme improprie che le Regioni tentano di applicare. • Regione Lazio: una proposta di legge intende autorizzare i cacciatori a sparare alla selvaggina d'allevamento per tutto l'anno all'interno delle zone dove vengono allenati i cani, nonostante questa attività sia già stata condannata in altre Regioni sia dai TAR sia dalla Corte Costituzionale. • Nel 2001, una proposta di legge nazionale intende ammettere la caccia nei Parchi nazionali, nei Parchi regionali enelle riserve naturali, con la sola esclusione delle riserve integrali. Ogni provincia non potrà avere più del 25% delterritorio al riparo dalle doppiette. La fauna selvatica non sarà più patrimonio indisponibile dello stato e la faunamigratrice diverrà res nullius, roba di nessuno: si potrà cacciare anche lungo le rotte di migrazione, fino ad ora protette da una direttiva CEE del 1979. • Fra il 2001 e il 2003 ben sedici proposte di legge della maggioranza intendono: ampliare l'elenco delle specie cacciabili, includendovi specie anche protette dalle norme comunitarie; estendere la stagione venatoria ai mesi di agosto efebbraio, in periodi vietati dalle norme comunitarie perché interessati dalla riproduzione e dalla migrazione degli uccelli; ridurre i perimetri delle aree protette; depenalizzare i reati venatori, che oggi sono considerati invece bracconaggio, come: l'uccisione di orsi, falchi, aquile, stambecchi, l'attività venatoria fuori stagione di caccia, la caccianei giardini urbani, la detenzione di fauna protetta.

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so. O potrebbe vederseli arrivare a pochi metri dalla sua casa, anche seè vietato (nessuno controlla, nessuno tabella le aree). • Potrebbe diventare una delle 10 vittime umane al mese dei cacciatori. • Potrebbe trovare parchi nazionali e aree protette consegnati ai cacciatori • Potrebbe trovare tonnellate di piombo, usato nelle cartucce dei cacciatori e bandito in varie nazioni estere, nell’am-biente con il conseguente inserimento nella catena alimentare. • Potrebbe rischiare la vita dei propri figli piccoli e dei propri animali d’affezione per i bocconi avvelenati che i caccia-tori disseminano per eliminare i predatori naturali.I turisti più attenti alle tematiche ambientali potrebbero non apprezzare l’uso in Italia di: • Norme che NON proteggono la fauna migratrice. • Reti per la cattura di richiami vivi che, ovviamente, non sono selettive e uccidono anche animali in via di estinzione • Uso di richiami vivi, uccelli tenuti in gabbie minuscole, spennati vivi, sottoposti a mesi di buio assoluto per sfasarneil ciclo biologico per farli cantare in autunno invece che in primavera. • Uso della caccia con il falco che ovviamente, non è selettiva e uccide anche animali in via di estinzione.

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All'Italia sono già state inflitte quattro condanne dalla corte di giustizia del Lussemburgo (una nel 1987, due del 1991,una nel maggio 2002) per violazione delle direttive sugli uccelli selvatici. Ma i politici italiani (di tutti gli schieramenti), temono di più le ritorsioni della lobby dei cacciatori e il loro ricatto politico che non le condanne dell'UnioneEuropea. Per la caccia, l'uso del termine "sport" non è certo giustificabile. Eppure, fino a poco tempo fa la Federcaccia faceva parte del CONI (Comitato Olimpico Nazionale Italiano) allo stesso titolo dell'atletica, e riceveva da esso contributi economici. Di recente, la Federcaccia è stata estromessa dal CONI, ma solo per rientrare con un altro nome, FederazioneSportiva Armi da Caccia (FIDASC), con tanto di gare internazionali (cosa che con la Federcaccia non era possibile).

IL BOICOTTAGGIO TURISTICO PONZA SENZ’ARMI Alcune regioni della Spagna e recentemente la città di Barcellona, a causa di boicottaggi turistici, spesso nemmeno benorganizzati, hanno rinunciato alla corrida, forse il più “tradizionale” dei maltrattamenti su animali. Negli ultimi mesi del 2003, a causa della reazione dei turisti italiani in hotel della Repubblica Dominicana alla vista deitradizionali combattimenti fra galli, alcuni tour operator hanno fatto pressione sugli stessi hotel e, al momento, la pratica barbara dei combattimenti non viene più effettuata nei luoghi di alloggio turistici. Dopo la recente ripresa della caccia alle balene, i turisti disertano l'Islanda: le disdette piovono sugli operatori turisti-ci soprattutto da parte di clienti britannici, americani e francesi.“ Noi proponiamo viaggi in Islanda da 18 anni - ha dichiarato il responsabile della società inglese Arctic Experience,Clive Stacy - siamo la più grande agenzia britannica in questo settore, e quest'anno abbiamo portato nell'isola quasiottomila persone. Ma da quando è ripresa la caccia la gente non smette di chiamarci per cancellare le prenotazioni”. Secondo Stacy “occorreranno anni” per riparare i danni che l'attuale campagna di caccia alla balena sta recando all'immagine dell'Islanda. Knutur Oskarsson, dell'agenzia americana Destination Iceland, ha spiegato “La caccia non danneggia solo l'industriaturistica, ma l'immagine complessiva del Paese all'estero. La questione non è più solo se bisogna permettere la cacciao no, ormai si tratta del futuro stesso dell'industria turistica”. Anche per l'Italia, è ora di prepararsi alle ripercussioni del boicottaggio turistico. I cacciatori rappresentano poco piùdell'1% degli italiani, ma, per colpa delle atrocità legali e illegali che commettono, e per colpa di un governo naziona-le e di alcune Regioni che li appoggiano, hanno creato una situazione che condurrà a forti perdite economiche a causadella progressiva svalutazione del territorio e conseguente scomparsa dei turisti. In altre parole: la lobby venatoria ha esagerato e ha creato una situazione talmente anomala da diventare un danno all’immagine del paese. Già dall'inizio del 2003, la campagna "O i cacciatori, o i turisti", si è attivata per informare i tour operator del proble-ma, attraverso le varie Borse Internazionali del Turismo: è stata avviata una serie di incontri e di contatti con tour ope-rator stranieri che sono stati avvisati di tutte le crudeltà connesse con la caccia in Italia, delle continue condannedell’Unione Europea alle leggi italiane a favore di questa barbara pratica e, soprattutto, della documentata pericolositàdella caccia rispetto alla sicurezza del cittadino e del turista. La campagna è inoltre stata tradotta in 4 lingue, e sonostati presi contatti con 3000 associazioni animaliste europee, con enti del turismo stranieri, ecc. Una rivista inglese diconsumatori, The Ethical Consumer Magazine (www.ethicalconsumer.org), ha già mostrato interesse per l’iniziativa eha offerto il proprio supporto.Sono già giunte da tutto il mondo (Regno Unito, Francia, Germania, Belgio, Spagna, Stati Uniti, Grecia, Portogallo,Olanda, ...) decine di messaggi indirizzati

A Ponza, i cacciatori uccidono migliaia di uccelli migratori rendendo l'isola un vero CIMITERO, infestato da trappole,reti, colpi di fucile che mettono a repentaglio anche l'incolumità delle persone, semplici turisti che si recano a Ponzaper goderne le bellezze naturali. Per non parlare dei danni provocati all'ambiente dall'enorme quantità di piombo scaricata sul terreno. Per questo la campagna invita tutti, soprattutto i turisti stranieri, ad "aiutare Ponza a diventare civile" e liberarsi dello strapotere dei cacciatori. Con interventi informativi mirati, presso il pubblico, i potenziali turisti italiani e stranieri e i tour operator, la campagna inizia a diffondere il suo messaggio. Come per l'Islanda sopra citata, la pratica della caccia e del bracconaggio, così diffuse a Ponza, non danneggiano solo l'industria turistica, ma l'immagine complessiva dell'Italia all'estero. Occorre porvi rimedio al più presto aiutando Ponza a diventare civile.

ALCUNI PRECEDENTI Il Consiglio di Stato, Sezione sesta, con sentenza n. 2387, depositata in Segreteria il 7 maggio 2003, ha stabilito il potere del Sindaco a vietare l'esercizio della caccia per un limitato periodo di tempo e in una zona circoscritta, a tutela dell'incolumità pubblica e, in particolare, della salute dei turisti.Questa sentenza è l’atto conclusivo della vicenda, iniziata il 4 agosto 1995, che ha visto protagonista il Sindaco diSauris il quale, per tutelare i turisti, vietava l'esercizio della caccia al capriolo nella riserva di caccia. La Federcaccia fecee perse il ricorso. Questa sconfitta dei cacciatori è particolarmente importante proprio mentre stanno giungendo datutto il mondo ai ministeri italiani decine e decine di messaggi di boicottaggio dell’Italia come metà turistica. Il 29 agosto 2003, la Lipu (Lega italiana protezione uccelli) ha lanciato un appello ai sindaci italiani chiedendo di"disporre con propria ordinanza la sospensione dell'attività venatoria per motivi di ordine pubblico e disturbo al turismo". La pericolosità della caccia nel potenziale danno turistico per l’Italia è enorme e sempre piu’ associazioni e tour operator condannano l’Italia per le leggi anacronistiche su questa barbara pratica. "Il danno arrecato ai turisti italiani masoprattutto ai gruppi internazionali in vacanza nel nostro Paese sarebbe enorme - dice Fulvio Mamone Capria, dellaLipu -. Già negli scorsi anni abbiamo ricevuto decine di denunce di turisti, in particolare tedeschi e inglesi, che segnalavano il disturbo e la pericolosità per la presenza di cacciatori nei boschi. Molti dei visitatori annunciarono la fugadalle nostre località turistiche".

PARTE II: DOSSIER DI APPROFONDIMENTO

all'ENIT, Ente Nazionale Italiano del Turismo e a vari ministeri italiani, di sup-porto alla campagna, da parte di singoli cittadini - potenziali turisti - e di associazioni che contano ciascuna centinaiao migliaia di associati. E' già arrivato il supporto di tour operator, alberghi e agriturismi. Dopo questa prima fase, "generalizzata", a metà del 2004 la campagna si è concentrata su uno specifico obiettivo: l'isola di Ponza, e la campagna è diventata "Ponza senz'armi". L'isola di Ponza sarebbe un vero paradiso, un luogo che potrebbe e DOVREBBE essere eletto INTEGRALMENTE a riservanaturale. Per migliaia di splendidi uccelli, Ponza è una delle zone di sosta più importanti del Mediterraneo, dove giungono per riposare, dopo un lungo ritorno dai quartieri di svernamento in Africa, diretti verso le aree di nidificazioneeuropee. LA REALTÀ PERÒ È UN'ALTRA COSA: TRAPPOLE. RETI. SPARI. MORTE.

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SE LA CACCIA FOSSE UN LAVORO

PARTE II: DOSSIER DI APPROFONDIMENTO

Filippo Schillaci - Promiseland Italia

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Promiseland Italia ha realizzato uno studio sulla caccia analizzata dal punto di vista della pubblica sicurezza. Il puntodi avvio di esso è la constatazione che l'attività venatoria consiste in null'altro che nel libero uso di armi da fuoco daparte di dilettanti in luoghi non protetti, ovvero che sua principale e intrinseca caratteristica è la totale promiscuità dispazi con le altre attività umane, sia lavorative (agricoltura e silvicoltura innanzi tutto) che ludiche (escursionismo ecc.). E' chiaro pertanto che il problema della sicurezza e della tutela della pubblica incolumità è da considerarsi primario inqualsiasi trattazione che abbia come oggetto la caccia. Con riferimento ai dati del 2001 si è calcolato che si verifica un incidente mortale sul lavoro ogni 3.500.000 circa gior-nate lavorative e almeno un incidente mortale di caccia ogni 550.000 circa giornate di caccia. Ne risulta, dal rapportofra tali cifre, che si muore di caccia almeno 6.4 volte più frequentemente che sul lavoro. Inoltre, la probabilità che cheun incidente di caccia abbia esito mortale è 297 volte maggiore che negli incidenti sul lavoro. Nonostante ciò, un esame comparato della trattazione dei concetti di sicurezza e prevenzione nelle legislazioni cheregolamentano la sicurezza sul lavoro e l'attività venatoria rivela come in quest'ultimo campo la normativa sia, sottol'aspetto che qui ci interessa, quasi del tutto ferma alla impostazione puramente risarcitoria che in materia di sicurezza sul lavoro era tipica della legislazione del 1898. In altri termini la vigente legge sulla caccia (L. 157/92) è, dal puntodi vista della tutela della sicurezza, indietro di circa un secolo rispetto alla vigente normativa in materia di sicurezzasul lavoro. E ciò accade, nonostante il fatto che la L. 157/92 nasca in anni che vedono importanti innovazioni legislative in tema di sicurezza del cittadino (e primo fra tutti il definitivo abbandono del concetto di incidente come fatalità), sia sul lavoro appunto (il D.L. 626/94, che costituisce il termine di riferimento di questo studio) che nella vitaextralavorativa (ad es. la L.46/90 in tema di impiantistica): norme capillari e dettagliate fino al limite (peraltro ben comprensibile) della pignoleria di fronte alle quali risulta a dir poco singolare e stridente l'arretratezza della impostazionedella Legge sulla caccia. Lo studio prosegue considerando fittiziamente la caccia come una attività lavorativa e applicando dunque a essa i criteri di valutazione quantitativa del rischio previsti nel campo della sicurezza sul lavoro.Il risultato di tale valutazione è che l'attività venatoria comporta il valore massimo di rischio definito dalla scala convenzionale adottata dalla legislazione. A tale valore il Legislatore fa corrispondere per il datore di lavoro obbligo indi-lazionabile di adottare misure di prevenzione atte a ridurre drasticamente il rischio. Una attività lavorativa che si svolgesse, in altre parole, in condizioni di rischio quali sono quelle in cui si svolge l'attività venatoria sarebbe totalmenteillegale e il datore di lavoro sarebbe penalmente perseguibile. Stabilita dunque la necessità di adottare immediate misure di prevenzione e protezione si passa ad esaminare quali essepossano essere. Si prende come riferimento a questo punto un manuale di tecnica venatoria del 1979, cioè anteriore dioltre un decennio alla vigente legge sulla caccia. Sorprendente scoprire come questo manuale vecchio ormai di quasiun quarto di secolo, dedichi al tema della sicurezza molto più spazio di quanto non ve ne abbia dedicato il legislatore13 anni dopo ed enunci al tempo stesso concezioni ben più avanzate, prima fra tutte il rifiuto del concetto di incidente come fatalità. Tuttavia, l'analisi dettagliata delle 20 norme di prevenzione (quasi tutte, sottolineia-

PARTE II: DOSSIER DI APPROFONDIMENTO

molo, consigli piuttosto che obblighi di legge, allora come adesso) contenute in questo testo ne mostra anche tutti i limiti di applicabilità reale. Fra i concetti fondamentali enunciati nel testo ne citiamo uno: la dominanza dell'ambiente nel determinare i livelli disicurezza e dunque, essendo la caccia attività che si svolge sul campo, ovvero in un contesto in cui si ha una non assoggettabilità a controllo dell'ambiente stesso, l'affermazione dell'ineliminabile aleatorietà dei livelli di sicurezza stessi. Il tiro in assenza di completa visibilità o in presenza di ostacoli che possano provocare rimbalzi e dunque perdita di controllo sulla traiettoria dei proiettili è il caso più comune in cui si concretizza tale (ripetiamo: ineliminabile) dominanza. Ed è anche una delle più frequenti cause di incidenti mortali. Si constata a conclusione di questa analisi come l'unica efficace misura di prevenzione razionalmente attuabile siaquella di limitare la caccia a un numero piuttosto ristretto di situazioni, che poi si riducono al caso di terreni prevalen-temente o totalmente pianeggianti coperti da vegetazione molto bassa per una estensione pari a tutto il campo di tiro. Il che poi equivale a vietarla quasi ovunque. E si comincia con ciò a comprendere le ragioni della arretrata impostazione della L.157/92 in tema di sicurezza: applicare alla sicurezza nella caccia una evoluzione legislativa analoga a quel-la verificatasi in altri campi significa di fatto por fine alla caccia. E questa constatazione se ne porta dietro un'altra: la caccia è attività per sua intrinseca natura incompatibile con imoderni principi che vedono nella salute e nella sicurezza del cittadino un valore primario e irrinunciabile. Essa nasce in epoche remotissime e si svolge fin dalle sue origini secondo modalità affini alla guerriglia, né ha subitoné può subire sostanziali evoluzioni se non in funzione della tecnologia degli attrezzi (dalla "clava" alla carabina) rimanendo tuttavia immutata, di questi ultimi, anzi essendo amplificata dal progredire della tecnica, la intrinseca caratteristica di strumenti atti ad offendere. La caccia attraversa con ciò immutata gran parte della storia umana come lo squalo ha attraversato immutato un lungo arco di evoluzione biologica, rimane impenetrabile alla sempre maggioreattenzione che lo Stato rivolge non solo alla tutela dell'ambiente ma anche come detto alla tutela della sicurezza edella salute del cittadino, intrinsecamente estranea a tali concetti proprio perché è storicamente anteriore (e di molto)alla loro nascita e opera secondo modalità con essi incompatibili. Perché la caccia continui a sussistere la legislazione attinente deve a sua volta rimanere estranea a tali concetti, e al secondo soprattutto, deve ignorare il fatto che essivengano sempre più acquisiti in ogni altro campo, deve in altri termini divenire un anacronismo, una aberrazione giuridica. E' dunque lo stesso evolversi interno della società umana che, non solo a livello di costume ma anche a livello giuridico, pone la caccia, e relativa legislazione, sempre più ai margini, sempre più estranea, sempre più improponibile. E ciò a prescindere da motivazioni ulteriori quali possono essere quelle di stampo ambientalista o etico-animalista che inquesto studio non vengono nemmeno sfiorate. Lo studio si conclude con alcune considerazioni fortemente negative in merito alle prospettive future quali risultanodalle attuali (giugno 2003) proposte di modifica della L.157/92. Si rileva come sia fra i difensori che fra gli oppositoridi tali proposte vi sia una totale assenza di qualsiasi riferimento al problema della sicurezza e della prevenzione e sisottolinea la forte anomalia costituita da questa persistente omissione. Si pensi ad esempio che nelle stesse settimanein cui si discutono le proposte di legge sopra citate lo stesso Parlamento sta varando l'ennesima modifica del Codicedella Strada, avente come obiettivo dichiarato proprio il miglioramento dei livelli di sicurezza. Obiettivo che invece, conriferimento alla caccia, sembra indegno perfino di essere menzionato. E le ragioni come già detto, ma ci teniamo a ripeterlo, sono fin troppo evidenti: porre questo problema significa mettere fine alla caccia.

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PARTE III: COME REAGIRE 60

INTRODUZIONE Chi sceglie di vivere in campagna, certo, respira aria buona, ma ci sono dei giorni impossibili da vivere, nel senso che non è così difficile morire: le giornate destinate all'attività venatoria mettono a serio rischio la vita di chiunque viva o transiti nelle campagne. Difendersi non è facile, ma non è nemmeno impossibile. L'importante è sapere come, e unire le forze contro i cacciatori. In questo opuscolo, nella parte I e II sono già state date numerosi informazioni riguardo alle regole della caccia che ogni cittadino ha il diritto di vedere rispettate (ma che non lo sono quasi mai).

Il paragrafo successivo suggerisce come effettuare denunce o esposti contro comportamenti non conformi alla legge dei cacciatori: è importantissimo effettuare sempre questi esposti, e tenerne copia, perché si tratta di documentazione che sarà indispensabile nel momento in cui si decide di intraprendere una qualsiasi azione contro lo strapotere dei cacciatori. Il passo successivo è infatti quello di unirsi in un gruppo di cittadini di una stessa zona, che può essere un Comitato locale di Caccia il Cacciatore (un gruppo informale di persone unite in uno scopo comune) per portare avanti iniziative locali di "difesa" dai cacciatori. La più importante ed efficace di queste iniziative è la richiesta al sindaco di una ordinanza comunale di divieto di caccia in un determinato territorio del Comune. Attenzione: prima di raccogliere firme per richiedere un'ordinanza, è importante avere a disposizione una raccolta di esposti già effettuati, che comprovino una effettiva situazione di pericolo o disagio, altrimenti la richiesta difficilmente verrà presa in considerazione. E' molto più importante la raccolta di esposti che la raccolta firme! Sono già state ottenute con successo alcune ordinanze di questo tipo: nel paragrafo "Ordinanze comunali di divieto di caccia emesse" viene riportato il testo completo di alcune di esse. Un'ordinanza di questo tipo serve moltissimo: fa sì che le forze dell'ordine non possano ignorare il problema, e non lascia spazio alle varie interpretazioni soggettive sulle distanze. Un'ordinanza che vieti la caccia costituisce uno strumento efficace per far valere in maniera immediata i propri diritti di cittadini. L'ultimo paragrafo di questa sezione suggerisce un percorso per avanzare una formale richiesta di ordinanza al sindaco da parte di un gruppo di cittadini. Chiunque avesse bisogno di ulteriore aiuto può scrivere all'indirizzo: [email protected] o lasciare un messaggio alla segretereria telefonica di Caccia il Cacciatore: 320.89.679.49

PARTE III: COME REAGIRE

Qui di seguito si trovano inoltre le "Domande frequenti": se vi riconoscete nella situazione descritta in una delle domande, non esitate a porre in atto quanto suggerito nella risposta!

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ESEMPI DI ESPOSTI/DENUNCE RELATIVI ALL'ATTIVITÀ VENATORIA a cura dei Comitati di Cittadini "Caccia il Cacciatore”

PARTE III: COME REAGIRE

INTRODUZIONE

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Le basi degli esposti, le richieste ecc. presenti in questo dossier da utilizzare per denunciare i reati commessi dai cacciatori durante la loro attività, sono puramente indicative e di esempio. È possibile prenderne spunti e capirne la struttura, adattandoli alla propria situazione. In generale sono tutti esposti a ignoti, invece se chi redige l’esposto-denuncia avesse identificato i responsabili dei reati commessi, ovvero ne conoscesse nome e cognome, può fare una denuncia-querela indicando il responsabile (meglio avere dei testimoni che confermino l’accaduto), non dimenticando però di inserire, ai piedi dell’esposto questa dicitura: “Lo scrivente chiede di essere informato in caso di archiviazione del presente esposto-denuncia, ai sensi dell’art.408 Codice Procedura Penale”. Le richieste d’intervento per ottenere controlli preventivi da parte degli Organi di Polizia Giudiziaria possono essere inviati per fax, o protocollati presso gli uffici dei destinatari, sempre conservandone ricevuta, da allegare poi ed eventualmente, in un dossier per avanzare richiesta di ordinanza di divieto della caccia. Gli esposti-denuncia contro i reati inerenti l’attività venatoria possono essere presentati verbalmente presso le caserme. Se redatti personalmente, possono essere inviati per raccomandata R/R, o notificati direttamente presso i Comandi degli Organi di Polizia Giudiziaria competenti (Carabinieri, Guardia Forestale, Polizia Provinciale, Vigili Urbani), ai sensi dell’art.333 del Codice di Procedura Penale. (Denuncia da parte di privati), sempre entro e non oltre 90 giorni dall’accaduto. È assolutamente necessario conservarne ricevuta/copia notificata, da allegare poi ed eventualmente, in un dossier per avanzare richiesta di ordinanza di divieto della caccia. I Comitati di Cittadini Caccia il Cacciatore non si assumono la responsabilità né dell’esito delle azioni legali intraprese, né di ogni eventuale conseguenza.

FAC-SIMILE DI RICHIESTA DI SOPRALLUOGO URGENTE

OGGETTO: RICHIESTA DI SOPRALLUOGO URGENTE PER CONTROLLO ATTIVITÁ VENATORIA Spett.le Comando, il sottoscritto … residente in …comune…via…tel… chiede per la mattina di …data… intorno alle ore … a.m. circa un sopralluogo in questa zona visto che la presenza dei cacciatori intorno all’abitazione degli scriventi si va sempre più intensificando, anche in rapporto alla quasi ormai completata attività di raccolta delle olive. Come già riferito verbalmente in occasione del Vs. precedente sopralluogo intorno alla residenza in questione (in cui vivono anche …quanti… bambini e animali domestici) soprattutto nei giorni di sabato e domenica si verificano i seguenti REATI: - Il NON RISPETTO da parte dei cacciatori delle DISTANZE dagli EDIFICI e dalla STRADA COMUNALE/PROVINCIALE; - L’assoluta mancata raccolta delle cartucce; - Una sospetta ASSIDUITA’ degli stessi cacciatori che risultano provenienti da un’ALTRA PROVINCIA, come per i cacciatori DEL LUOGO che sparano TUTTI I GIORNI DELLA SETTIMANA; - L’uso improprio dei cani da caccia che vengono lasciati incustoditi e liberi di girovagare nelle pertinenze delle case. Troppo spesso gli scriventi, a fronte di civili richiami verbali al rispetto della normativa vigente (Legge 157/92 e L.egge regionale n…), si trovano a subire anche ingiurie e prese in giro da parte dei cacciatori, che evidentemente si sentono impuniti in assenza di controlli. Resta, da parte dello scrivente, viva l’apprensione per i potenziali ma reali pericoli d’incolumità, al punto da limitare (soprattutto i fine settimana della stag. venatoria) la personale libertà di movimento intorno casa e sulla via: per se stessi e per i propri bambini. Si rende noto inoltre che la denuncia non parte solo dagli scriventi, ma gli stessi si fanno portatori di proteste, lamentale e paure di altri proprietari di case nella zona, di cui forniscono i seguenti riferimenti: - Sig…nome…indirizzo tel… - Sig…nome…indirizzo tel… - Sig…nome…indirizzo tel… Con l’ occasione si richiede a codesto Comando se l’ attività venatoria sia possibile in questa zona, vista la presenza di vaste colture, in primis vigneti e oliveti, che non possono non risentire delle ingenti immissioni di piombo (circa 30 grammi per cartuccia!).Si precisa inoltre che certe specie non cacciabili perché protette risultano progressivamente in minor numero con l’ avanzare della stagione venatoria. Per tutto quanto sopra segnalato gli scriventi sollecitano un organico e continuativo controllo di tutta la zona per i prossimi fine settimana e restano disponibili a fornire ulteriori dettagli e precisazioni. Si ringrazia, firma comune…data...

PARTE III: COME REAGIRE

Spett.le Polizia Provinciale di ….; Corpo Forestale dello Stato, staz. di …; Coord. Provinciale Corpo Forestale dello Stato, …; e p.c. al Sindaco del Comune di ….

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FAC-SIMILE DI ESPOSTO DEI RESIDENTI-LAVORATORI Al Corpo Forestale di … via… ; e p.c. Alla Stazione dei Carabinieri di … .

PARTE III: COME REAGIRE

OGGETTO: ESPOSTO DENUNCIA

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I sottoscritti …nome cognome… residenti in …città…via…, denunciano i seguenti fatti: Per tutto il tempo di durata della caccia abbiamo dovuto subire la presenza di cacciatori che sparavano a pochi metri dalla nostra casa, su ogni lato e sulla strada via… . Abbiamo sorpreso i cacciatori a cacciare all’ interno dei terreni delimitati da recinzione, dopo avere tagliato parte di essa. Tali terreni sono, tra l’altro, adibiti a pascoli di ovini. Spesso in concomitanza allo sparo abbiamo sentito distintamente cadere i pallini di piombo sul tetto e sulle finestre, tanto da obbligarci a chiuderle e rimanere in casa per paura di essere colpiti, soprattutto il sabato e la domenica. Poiché lavoriamo le terre circostanti la nostra casa (oliveti e altro), anche durante le normali giornate infrasettimanali corriamo il rischio di venire impallinati. Con noi vivono i nostri figli piccoli che tutte le mattine escono per andare a scuola e questo ha fatto aumentare preoccupazione e paura per i rischi evidenti d’incolumità. Vi chiediamo di attivare i necessari controlli per questa stagione venatoria per evitare rischi maggiori e garantirci un sicuro e sereno svolgimento della vita quotidiana e dell’attività lavorativa qui in campagna. Distinti saluti. In fede firma città, data…

FAC-SIMILE DI ESPOSTO DI UN LAVORATORE DI UN ULIVETO Al Corpo Forestale dello Stato di …; Al Comando dei Carabinieri di… . Esposto Denuncia Per violazione della Legge 157 del 1992 Il sottoscritto nome e cognome , residente in …città… via … (tel….), espone i seguenti fatti: In qualità di proprietario di alcuni appezzamenti agricoli coltivati ad olivo situati in …comune…, …via/località… , durante la stagione venatoria mi sono visto costretto a non poter svolgere le normali mansioni di pulizia, potatura e cura delle piante a causa della forte presenza di cacciatori nel mio terreno e in quelli circostanti. Ho infatti più volte potuto constatatare che i cacciatori sparavano incuranti della mia presenza e delle distanze dalle case vicine, rendendo alquanto “azzardata” e rischiosa la mia intenzione a lavorarvi. Estremamente pericoloso si è rivelato anche il solo transitare con la macchina sulla strada …comunale/provinciale… di …via… per arrivare al mio terreno, e viceversa, in quanto, alcuni cacciatori sparavano anche da essa o nelle immediate vicinanze. L’ostacolo maggiore si è presentato soprattutto nel periodo della raccolta delle olive (…ottobre/novembre…), che richiede un’assiduità praticamente costante nelle settimane utili a tale scopo. Inoltre, enormi quantità di cartucce sono disseminate in tutti i terreni, bossoli di plastica a cui corrispondono circa 30/33 grammi di piombo ciascuno, e che costi-

tuiscono gravissimo impatto ambientale anche per le falde acquifere. Soltanto nei giorni di martedì e venerdì riuscivo a svolgere le mie normali mansioni di cura e mantenimento del terreno: giorni questi d’interdizione della caccia. Alla luce di quanto ho esposto sopra, chiedo che la S.V. intervenga per tutto ciò che prevede la normativa in merito all’attività venatoria, alla sicurezza ed incolumità pubblica, alla tutela ambientale e delle attività agricole, affinché la zona in questione risulti fruibile dai legittimi proprietari e dai cittadini non armati. Porgo distinti saluti, confidando negli opportuni interventi e controlli atti a scongiurare qualsiasi danno allo scrivente, ai miei aiutanti e agli altri abitanti della zona. firma

FAC-SIMILE DI ESPOSTO/DENUNCIA DI UNA FAMIGLIA Al Corpo Forestale dello Stato, Comando di … E p.c. al Comando dei Carabinieri di … . Esposto-denuncia Il sottoscritto, nome e cognome nato a città , residente in ….comune.. via … con la propria famiglia, portano a conoscenza dei destinatari i seguenti fatti: Con l’apertura della stagione venatoria 200…/200… la zona intorno alla loro casa sita in … comune… è interessata in tutti i fine settimana da una forte presenza di cacciatori tale da allarmare tutta la famiglia. L’elevato numero di persone armate intorno casa ha comportato per gli scriventi grave disturbo alla quiete pubblica in rapporto agli spari continui e ravvicinati all’abitazione a partire già dall’alba. Si rende noto inoltre che sistematicamente i cacciatori sparano a distanze ravvicinate dalle pertinenze della casa contrariamente a quanto previsto dalla legge 157/1992 in materia di sicurezza per i cittadini, oltre a circolare sulla strada e nei campi vicini in atteggiamento di caccia e i cani liberi e incustoditi. A più riprese gli scriventi hanno sentito piogge di pallini ricadergli addosso, anche all’interno del loro. Soltanto in rari casi, purtroppo, le proteste hanno ottenuto l’effetto desiderato, molto spesso, invece la risposta è stata o la totale indifferenza o la derisione o il ricevere inqualificabili ingiurie. I fatti in questione hanno prodotto in tutti i componenti della famiglia allarme e forte disagio per la preoccupazione della propria incolumità. Per tutto quanto sopra esposto, gli scriventi chiedono, per quanto è nelle Vostre competenze, di attivarsi affinché non si verifichino più le condizioni di grave pericolo sopracitate. Firma Città, … data.

FAC-SIMILE DI ESPOSTO/DENUNCIA DI PROPRIETARI NON RESIDENTI Al Corpo Forestale dello Stato, Comando di …; e p.c. -Al Comando dei Carabinieri di …. Esposto-denuncia

PARTE III: COME REAGIRE

città, data

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PARTE III: COME REAGIRE 66

I sottoscritti nome e cognome nato a … , nome e cognome nato a… , rispettivamente residenti in … proprietari dell’immobile sito in … nel comune di … portano a conoscenza dei destinatari i seguenti fatti: Con l’apertura della stagione venatoria 2004/2005 la zona intorno alla loro casa sita in… è stata interessata in tutti i fine settimana da una presenza massiccia e allarmante di cacciatori. Tale presenza ha comportato per gli scriventi grave disturbo alla quiete pubblica in rapporto agli spari continui e ravvicinati all’abitazione a partire già dalle ore 5,30. Si rende noto inoltre che sistematicamente i cacciatori hanno sparato a distanze ben inferiori (anche meno di mt.50) a quanto previsto dalle attuali normative in materia di caccia e di sicurezza per i cittadini, oltre a circolare sulla strada e nei campi vicini con le armi senza fodero e i cani liberi e incustoditi. A più riprese gli scriventi hanno chiaramente udito il rumore dei pallini sul tetto e all’interno del loro giardino e per quanto nelle loro possibilità si sono impegnati ad intimare l’allontanamento degli stessi al fine di scongiurare danni alla casa ma soprattutto alle persone. In ragione dei fatti sopracitati gli scriventi chiedono da parte delle competenti autorità e degli Organi di Polizia Giudiziaria di attivare un maggiore controllo nella zona in questa stagione venatoria, atto a scongiurare qualsiasi tragico danno a persone e animali domestici. firme Città, … data.

FAC-SIMILE DI ESPOSTO/DENUNCIA PER DISTURBO DELLA QUIETE Alla Stazione dei Carabinieri di… ; Al Corpo Forestale dello Stato, Comando di… . Esposto denuncia Il sottoscritto nome e cognome residente con la propria famiglia in …comune… via … (tel….), chiede a chi di competenza di attivarsi affinché possa essere risolto il problema estremamente grave in merito al disturbo e al rischio per l’incolumità delle persone causati dall’intensa attività venatoria nella zona circostante la propria abitazione. Durante la stagione di caccia infatti, risulta estremamente rischioso uscire anche solo nel giardino o sulla strada … provinciale/comunale… via… a causa degli spari ravvicinati. I cacciatori, peraltro, rimangono indifferenti alle proteste e disconoscono le distanze di sicurezza imposte dalla legge 157/92, mettendo così a repentaglio la vita di chiunque transiti in zona. Non ultimo il grave problema del rumore assordante che impedisce il riposo già da prima l’alba soprattutto nei giorni di sabato e domenica. A tal proposito è da sottolineare il fatto che lo scrivente e la sua famiglia si vedono così negata la possibilità del riposo e l’assordante rumore spaventa adulti e piccoli, rendendo quindi molto stressante la vita quotidiana, durante tutta la durata della stagione venatoria. Alla luce di tutto questo, il sottoscritto chiede come sia possibile che i cacciatori abbiano più diritto di esercitare un “divertimento”, perdipiù in barba alla normativa, mettendo in reale pericolo l’altrui vita e negando anche il naturale, inalienabile diritto al riposo di un cittadino e della propria famiglia. Si avanza dunque formale richiesta affinché chi di dovere si adoperi per il rispetto della normativa vigente in materia di caccia e di ordine pubblico. Distinti saluti. firma

FAC-SIMILE DI ESPOSTO/DENUNCIA PER DISTURBO DELLA QUIETE PER IL CASO DI PERSONE MALATE

Esposto Denuncia La sottoscritta …nome e cognome… , residente in …comune… via… espone quanto segue: Al termine della stagione venatoria, sono costretta a rilevare come anche quest’anno 200…/200… si siano ripetute le consuete violazioni da parte dei cacciatori delle normative che regolano la loro attività.La distanza dalle case e dalle strade viene regolarmente ignorata mettendo a repentaglio l’incolumità della gente e degli animali domestici. Scariche di pallini di piombo, materiale altamente inquinante, piovono su case e terreni privati mentre i bossoli vuoti restano sul terreno a perenne ricordo di questa esecrabile attività. Il riposo delle persone, soprattutto il sabato e la domenica, è notevolmente abbreviato: l’inizio delle fucilate (a cosa mirino non si comprende, visto che sparano che è ancora notte) è preceduto dall’ovvia canizza tra i cani delle case e quelli estranei (dei cacciatori), ditalché da metà settembre a fine gennaio si può stare tranquilli e sicuri, dentro e fuori casa, solo il martedì e venerdì (giorni in cui la caccia è chiusa). Personalmente, poi, gli spari a distanza ravvicinata, talvolta anche a 20 metri (venti metri!) dalle case, mi provocano danni cardiaci e per ovviare al cardiopalma e alla tachicardia sono costretta ad allontanarmi dalla mia proprietà sita in …, il sabato e la domenica e quanto più mi è stato possibile. Ancora, di fronte ad un terreno recintato i cacciatori rompono la recinzione pur essendo questa di un raggio inferiore a mt. …100/150 intorno alla casa, venendo quindi meno la loro ragione di aggirarsi in atteggiamento di caccia, oltre ai danni provocati . Se poi qualcuno osa contestare qualche violazione, i signori cacciatori rispondono con minacce, insulti e prese in giro. Quanto sopra porto a conoscenza delle SS.LL. nella speranza che possano adoperarsi per contrastare gli abusi e soprusi commessi dai cacciatori. Distinti saluti. firma Città… data.

FAC-SIMILE DI ESPOSTO/DENUNCIA PER MINACCE A MANO ARMATA Al Comando dei Carabinieri, Stazione di XXX; e p.c. al Corpo Forestale dello Stato, Stazione di XXX; al Comando Polizia Provinciale di XXX. Il sottoscritto nome e cognome residente in città via…, il giorno data si trovava nelle pertinenze della propria casa/in casa/nell’orto/sulla via/ecc. alle ore XXX, sentiva esplodere colpi di fucile a brevissima distanza con conseguente caduta di pallini/danneggiamento di/ecc. Di conseguenza, non vedendo chi avesse esploso i colpi lo scrivente ha più volte gridato di allontanarsi e di rispettare le distanze dalle abitazioni stabilite dalla legge 157/1992. mi rispondevano/venivano incon-

PARTE III: COME REAGIRE

Spettabile Corpo Forestale dello Stato, Comando di … e per conoscenza alla stazione dei Carabinieri di …

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tro/si avvicinavano/ecc. numero cacciatori non identificati con le armi in mano/spalla (quindi in atteggiamento di caccia) fino a metri 10 dalla mia persona e mi minacciavano con le seguenti frasi: …………………………………. Per quanto sopra esposto lo scrivente chiede a codesto Comando tutti gli eventuali accertamenti e resta disponibile per ogni altra informazione in merito. Distinti saluti. In fede firma luogo…data

PARTE III: COME REAGIRE

FAC-SIMILE DI ESPOSTO/DENUNCIA COLLETTIVO

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Al Corpo Forestale di…via…città; e p.c. Alla Stazione dei Carabinieri di …. Oggetto: Esposto-Denuncia I sottoscritti: - nome cognome, residente in …città…via.. con la propria famiglia; - nome cognome, residente in …città…via.. con i figli minori…; - nome cognome, residente in …città…via.. in qualità di agricoltori nei terreni siti in…; - nome cognome, residente in …città…via.. in qualità di bracciante nei terreni siti in…; - nome cognome, residente in…città…via… in qualità di proprietario dei terreni siti in…; - nome cognome, residente in …città…via..

espongono i seguenti fatti: Durante tutta la stagione venatoria e soprattutto nei fine settimana, nelle immediate vicinanze delle case degli scriventi è assidua la presenza di cacciatori che sparano incuranti del rispetto delle distanze dalle strade e dalle abitazioni previste dalle normative vigenti (Legge 157/92). A più riprese la non osservanza di queste distanze ha comportato la ricaduta dei pallini su tetti e finestre e all’ interno dei giardini. Inutile sottolineare che tale situazione ha posto gravi problemi di incolumità e uno stato di tensione permanente per i rischi derivanti dall’ uso di armi da fuoco. Ai rischi sopra descritti si è aggiunto il reiterato disturbo della quiete pubblica per gli assordanti e continui spari già a partire dalle 5,30 del mattino. Le civili rimostranze degli scriventi mai hanno sortito l’effetto desiderato, visto che i cacciatori hanno continuato a occupare stabilmente le zone in questione sparando, incuranti del rispetto delle distanze, non solo dalle case, ma anche dalla Strada …provinciale/comunale denominata… I sottoscritti ricordano, in particolare, il giorno …data…, in cui il numero delle macchine dei cacciatori posteggiate sulla …provinciale/comunale…lungo un tratto di …. metri, e intorno alle loro abitazioni, ammontavano a più di .. unità: questo come roprova dell’intensità degli spari e del pericolo incombente per residenti, agricoltori o semplici passanti. Non ultimo, il rilievo relativo al quantitativo di spazzatura che i cacciatori lasciano dietro di sé, oltre alle cartucce che non raccolgono mai. Per tutto quanto sopra esposto i sottoscritti chiedono alle autorià competenti una mirata attività di vigilanza di natura preventiva e repressiva al fine di evitare danni a persone e cose, necessaria nel contempo a garantire a tutti gli abitanti della zona la migliore qualità di vita possibile nella sicurezza. In fede firme

FAC-SIMILE DI ESPOSTO/DENUNCIA MINUZIOSO Al Comando del Corpo Forestale dello Stato di …; e p.c. ai Carabinieri di … e alla Polizia Provinciale di ….

I sottoscritti …nome…nat a….il… e …nome…nat a….il…, entrambi residenti in …comune… via… tel… , espongono quanto segue: …data…, alle ore … gli scriventi venivano svegliati da continui spari dei cacciatori presenti nelle vicinanze della loro abitazione. Alle ore 8 circa sentivano due spari fortissimi e il conseguente rumore determinato dalla caduta dei pallini di piombo sul tetto. Dalla finestra sul retro della casa, vedevano un cacciatore sul loro terreno a non più di metri … dalla finestra, certamente colui che aveva esploso i colpi poco prima e che peraltro picchiava sovente il cane che lo accompagnava. Alla civile ma ferma intimazione ad allontanarsi subito mossa dal sig. …, la stessa si sentiva rispondere con i seguenti epiteti: “Se vieni qui ti sparo, imbecille”, e poi: “…offese…”. Il cacciatore in questione continuava tra l’altro a sparare senza problemi dallo stesso punto. Gli scriventi si vedevano costretti a informare dei fatti gli organi di Polizia Giudiziaria al fine di farli intervenire sul posto. Il signor … chiedeva l’intervento dapprima dei Carabinieri di …, poi, non vedendo arrivare nessuno, del Coordinamento Provinciale di …capoluogo… del Corpo Forestale dello Stato e infine della sala operativa della Polizia Provinciale (il ricorso a tre diversi organi di Pol. Giudiziaria era motivato dal fatto che nessuno interveniva sul posto). Nel frattempo altri gruppi di cacciatori sparavano a meno di 100 metri dall’abitazione (un gruppo tra gli olivi e le canne del terreno degli scriventi, un altro al confine con il bosco, il terzo gruppo a pochi metri dalla strada comunale sovrastante la casa). Alle ore … circa, dopo aver chiamato anche i Carabinieri di …altra stazione alternativa a quella competente…, gli scriventi constatavano presso la propria casa la presenza di un Carabiniere…, di … Guardie Provinciali e di … Guardie Forestali, i quali potevano quindi appurare la presenza massiccia di cacciatori nella zona e l’intensità e la frequenza degli spari. Dopo aver ispezionato la zona ed essersi recati presso i vicini degli scriventi (anch’essi avevano chiesto l’intervento delle forze dell’ordine), intorno alle ore… , mentre la Forestale e la Provinciale effettuavano i controlli sulla strada comunale (sempre all’altezza dell’abitazione degli scriventi) dei tanti cacciatori fermati, uno sparo fortissimo veniva esploso nelle immediate vicinanze (circa … metri dalla casa) allarmando tutti i presenti, compresi i cacciatori. Il numero dei cacciatori controllati era di circa … unità (tra le due case di residenza) e altri tre gruppi continuavano a sparare ancora intorno alle ore … circa, il tutto in un’area di non più di … metri di lunghezza. Il rapporto spazio e quantità di cacciatori è molto eloquente. I fatti riferiti, ad avviso degli scriventi, non possono essere considerati soltanto infrazioni amministrative ( vedi Legge 157/92 e Legge Regional…) ma debbano essere oggetto d’indagine e di promovimento dell’azione penale per i reati che la S.V. riterrà di ravvisare in ordine alle irriguardose parole mosse al Sig. … e al rischio corso a più riprese dagli scriventi e dai loro bambini per la loro incolumità (come spesso è accaduto nei fine settimana durante l’ intera stagione venatoria). Si riferisce infine che il Sig…. a causa della gravità degli accadimenti citati è rimasto a lungo sotto shock (…allegare refertazioni mediche evenrtuali…), anche perché, quando tutto sembrava placato, dalle ore … circa gli spari vicino (… mt circa sul retro) alla casa di quest’ultima sono ripresi fino alle … a una tale intensità e vicinanza che hanno costretto i sigg… medesimi a rientrare in casa lasciando le proprie mansioni domestiche.

PARTE III: COME REAGIRE

Esposto Denuncia

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Gli scriventi restano a disposizione degli Organi di Polizia Giudiziaria per ogni ulteriore chiarimento. In fede firma Comune…data.

PARTE III: COME REAGIRE

FAC-SIMILE DI ESPOSTO/DENUNCIA DETTAGLIATO

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Al Comando Stazione Carabinieri di … e per conoscenza: al Comando Polizia Provinciale di …; al Comando Stazione Forestale di …; al Coord. Provinciale Corpo Forestale dello Stato, … Al Sindaco di …. I sottoscritti … , residenti a …comune… in via… tel. … espongono quanto segue: …descrivere i fatti nei dettagli…esempio: Il giorno … di mattino presto gli scriventi venivano svegliati dagli spari di alcuni cacciatori presenti nelle immediate vicinanze della loro abitazione, sul fondo agricolo di loro proprietà, a distanza ben inferiore a quella prevista dalle normative vigenti. Il piombo delle cartucce che colpiva a più riprese il tetto e le finestre di casa e la frequenza degli spari a pochi metri dall’ abitazione (con il conseguente assordante rumore che tali spari provocavano) rendevano la situazione non solo assolutamente insopportabile, ma rischiosa per l incolumità fisica. Dalla finestra a più riprese si intimavano i cacciatori ad allontanarsi, ma a nulla valevano dette sollecitazioni, il cui unico effetto era quello di fare intensificare la frequenza degli spari e di profferire ingiurie e offese mosse reiteratamente agli scriventi. A quel punto si vedevano costretti a chiedere aiuto telefonicamente al Vostro Comando che di lì a.. tempo… inviava …un/due… carabiniere/i sul posto per tutti gli accertamenti del caso. Il carabiniere poteva constatare la presenza di una macchina …marca… colore… targata … con al gancio traino un carrello metallico per i cani da caccia posteggiata sulla strada …provinciale/comunale… che costeggia il terreno; un’altra macchina …marca… colore… targata … accostata alla prima si allontanava “in tutta fretta” nel mentre il carabiniere si avviava nella zona dove si udivano movimenti di certo dovuti alla presenza dei cacciatori in questione.Dopo …. il carabiniere rientrava al Comando riportando i dati dell’unica macchina di cui lui stesso aveva potuto constatarne la presenza (…targa…). Verso l’ora di pranzo gli scriventi trovavano a terra sul terreno di loro proprietà e nelle immediate vicinanze dell’abitazione un “…specie protetta…” morto impallinato, …rapace/trampoliere ecc… di una specie non cacciabile e, al contrario, protetta. L’animale veniva consegnato ai …Carabinieri/Forestale ecc…. di …dove… come corpo del reato. Gli scriventi rendono noto che la macchina … era presente sullo stesso luogo anche il giorno … e che … un’altra macchina, una …marca… colore… targata … era posteggiata e tre uomini in tenuta da caccia (…uno alto e magro con baffi e occhiali…) per tutta la mattina avevano cacciato nelle immediate vicinanze della casa. Questi sollecitati ad allontanarsi nel rispetto delle distanze dall’abitazione e dalla strada comunale profferivano (uno di loro) la seguente frase: “…ingiurie….”. Il sig. …sottoscritto… gli andava incontro spiegando in modo garbato e civile le proprie ragioni e stigmatizzando le ingiurie profferite alla sua persona e …altri eventuali presenti…. Gli scriventi rendono noto che con l’inizio della stagione venatoria l’intera zona …

è interessata da una cospicua concentrazione di cacciatori, soprattutto durante il fine settimana fin dalle primissime ore del mattino (spesso anche prima delle ore …) e che sistematicamente si riscontrano violazioni in ordine a:

La presenza di cacciatori vicino casa sta rendendo la vita impossibile agli scriventi, data anche la presenza di …quanti… bambini che nei giorni di sabato e domenica e nelle festività, nell’arco della mattinata, sono interdetti dall’uscire di casa per il rischio che oggettivamente possono correre. Si evidenziano inoltre: il disturbo della quiete dei residenti per i fortissimi spari di fucili a distanze ravvicinate alle 6 del mattino; la presenza di cani da caccia che arrivano fino alla porta; gli stessi cacciatori che gironzolano intorno alla casa sbirciando, talvolta, dentro le finestre e violando la privacy degli abitanti; l’incredibile quantità di cartucce non raccolte che vengono dagli scriventi rimosse puntualmente; l’enorme quantità di piombo immessa nei campi coltivati a olivo e l’indifferenza dei cacciatori che sparano in oliveti con ancora il frutto pendente…. Si precisa, inoltre, che le macchine e gli episodi segnalati sopra sono soltanto una parte di ciò che è stato possibile rilevare. Alcune di queste auto sono assidue della zona, pur risultando, spesso, provenienti da altre provincie. Appare agli scriventi che gli episodi segnalati non possano essere considerati soltanto infrazioni amministrative ma debbano essere oggetto di promovimento dell’azione penale per i reati che la S.V. riterrà di ravvisare. In questo contesto si indirizza il presente esposto alla S.V. fidando che vorrà ritenere il caso di Sua competenza per i reati che ravviserà nei fatti illustrati. Come ogni sabato e domenica ( e in tutti i giorni festivi) gli scriventi si vedono costretti a chiedere l’intervento o dei Carabinieri competenti, o della Forestale o della Guardia Provinciale, confidando in questi Organi di Polizia Giudiziaria per un controllo costante nella zona, allo scopo di scoraggiare i cacciatori e nel contempo fare eseguire i necessari controlli. Altre persone della stessa zona denunciano le stesse situazioni e possono essere contattate a conferma di quanto già esposto: -…Nome…residenza…tel…; -…Nome…residenza…tel…; -…Nome…residenza…tel…. Distinti saluti, firma/e città data…

PARTE III: COME REAGIRE

non rispetto delle distanze dalle case; offese e parole ingiuriose; provocazioni e minacce; spari sulla strada comunale (confermata dalla presenza delle cartucce a terra); uccisione di specie protette; …

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ISTRUZIONI PER LA RICHIESTA AL SINDACO DI UN'ORDINANZA CHE VIETI LA CACCIA IN UNA DETERMINATA ZONA. a cura dei Comitati di Cittadini "Caccia il Cacciatore"

PARTE III: COME REAGIRE

INTRODUZIONE Le basi su cui si poggia la richiesta dell'ordinanza comunale sono eminenti questioni d'incolumità, disturbo alla quiete pubblica e procurato allarme sociale di cui sono vittime inermi cittadini. Il provvedimento, contingibile e urgente, dovrà essere emesso ai sensi dell'art.54 D.lgs. 18 agosto 2000, n.267. In questo dossier sono spiegati tutti i passi da seguire per ottenere l'ordinanza, già ottenuta con successo in alcuni comuni. Altri materiali utili cui far riferimento: dossier sulle ordinanze emesse negli ultimi anni, dossier con bozze di esposto/denuncia per reati legati all'attività venatoria.

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Il dossier da consegnare al Sindaco Occorre innanzitutto preparare un dossier da presentare al sindaco con varia documentazione raccolta nel corso del tempo. 1• Ogni qualvolta la presenza di cacciatori rechi disturbo o pericolo occorre chiedere l'intervento degli organi di Polizia Giudiziaria (Carabinieri, Guardia Forestale, Polizia Municipale, Polizia Provinciale) con insistenti richieste di controlli e sopralluoghi. Alle telefonate urgenti, soddisfatte o no, devono seguire formali richieste scritte e protocollate negli uffici di Carabinieri o Guardie Forestali, Polizia Provinciale o Vigili Urbani. NB. Di tutta questa documentazione si deve sempre tenere copia. 2• Fondamentale per il Dossier: Ogni giorno o ogni fine settimana in cui si siano verificati reati da parte dei cacciatori, è fondamentale, per dare concretezza alla futura richiesta d'ordinanza, fare dei dettagliati esposti - a ignoti se non si conosce l'identità del cacciatore- narrando le vicende, l'ora e il luogo esatto dell'accaduto, oltre alle eventuali targhe delle auto dei cacciatori, o se siamo stati oggetto di minacce o offese, e che attestino comunque l'entità e la gravità del problema. NB. Di tutta questa documentazione si deve sempre tenere copia. 3• E' chiaro che allargare il fronte della protesta e della richiesta a più cittadini conferisce ai richiedenti una maggiore capacità di convincimento essendo il problema esteso e comune a più persone. La raccolta di esposti individuali o esposti collettivi di cittadini della stessa zona aumentano molto le possibilità di successo. 4• Nel contempo, occorre esaminare attentamente le planimetrie della zona di interesse, per capire se, per le sue caratteristiche, sia intrinsecamente inagibile per l'attività venatoria (vedi oltre). Da prendere in considerazione le distanze da case e strade comunali e provinciali, inserendole in una fascia di protezione di 100/150 metri. Questa mappa diventa fondamentale per avanzare una formale richiesta al comune di un'ordinanza sindacale di interdizione o divieto di caccia, evidenziando il mancato rispetto delle distanze minime da edifici, luoghi di lavoro agricolo o di passaggio.

A chi è rivolta la Richiesta Assolutamente necessario per dare maggior peso alla richiesta da avanzare al sindaco è portare a conoscenza dei fatti, con copia del dossier-richiesta, anche la Prefettura competente. La Prefettura, in mancanza di un provvedimento del sindaco atto a scongiurare tragici episodi, può intervenire direttamente creando le condizioni per garantire l'incolumità dei cittadini. Inutile e non appropriata l'idea di rivolgersi a Regione e Provincia, poiché l'ente locale preposto è il comune. Il sindaco infatti è chiamato per legge a garantire la sicurezza dei cittadini sul suo territorio.

PROCEDIMENTO DA SEGUIRE, IN DETTAGLIO

• Episodi dei reati ricorrenti, comprovati dagli esposti e dalle denunce già fatte. Occorre fare riferimento a: Procurato allarme sociale; Rischi per l'incolumità dei cittadini; Disturbo della quiete pubblica. Tutto questo è provocato dal mancato rispetto delle distanze da case e strade. Da integrare, quando si verifichino, con l'eventuale danno alle colture e ai frutti pendenti per le coltivazioni; violazione di domicilio per chi si intrufola nelle pertinenze delle abitazioni; minacce e offese da parte dei cacciatori; malgoverno e mancata custodia di animali nel caso dei cani da caccia che scorrazzano fin sulle porte delle case e comunque a una distanza inferiore ai 200 metri; la mancata raccolta dei bossoli, danni all'agricoltura e danneggiamento di cose mobili o immobili, disturbo della quiete e del riposo e tutto quant'altro si possa essere verificato. • I richiami che costituiscono la premessa a un'ordinanza-tipo sono le seguenti norme: - gli articoli 12, 21 e 25 (sulla sicurezza delle persone) della legge nazionale n.157 del 1992 che regola l'attività venatoria; - la legge regionale che regola la caccia; - dal Codice Penale gli articoli: 614 (violazione di domicilio), 635 (danneggiamento immobili e mobili altrui), 636 (introduzione o abbandono di animali nel fondo altrui), 638 (uccisione o danneggiamento di animali altrui), 672 (omessa custodia e malgoverno di animali), 637 (ingresso abusivo nel fondo altrui), 659 (disturbo del riposo delle persone), 703 (accensioni ed esplosioni pericolose); - l'art.54, comma 2, del Decreto Legislativo n.267 del 18 agosto 2000 (sulleautonomie locali). • E' fondamentale avere a disposizione le planimetrie e mappature dei territori interessati alla richiesta di interdizione (si possono richiedere agli uffici tecnici dei comuni): spesso infatti, dallo studio delle mappe e del territorio ci si accorge che tra case sparse, isolate o agglomerati civili, strade comunali o provinciali, corsi d'acqua o ferrovie, già non sussistono le distanze minime per cacciare previste dalla legge quadro n.157/92 (100 metri se sparano di spalle e 150 in direzione). Da un semplice conto sulla planimetria per tradurre in misure reali quelle in scala, con un righello o un compasso si circondano case, strade ecc. da un'area di protezione off-limits alla caccia. In zone collinari o montagnose è necessario tenere conto che le distanze reali (in linea d'aria) sono ben inferiori a quelle sulla planimetria. • Confezionato un fascicolo con la richiesta al sindaco, allegate le denunce o gli esposti dei cittadini della zona (fatte durante la stagione venatoria -entro e non oltre i 90 giorni dall'accaduto) e la mappa con evidenziate le fasce off-limits dei 100 e 150 metri lungo strade comunali e provinciali e le case, si dovrà protocollare al Sindaco e al Prefetto per conoscenza, tenendo copia della ricevuta. E'

PARTE III: COME REAGIRE

Il punto di partenza è quello di evidenziare i seguenti aspetti:

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necessario richiedere anche incontri con il sindaco ed eventualmente la giunta comunale e il consiglio, per esporre personalmente la situazione e rimarcare la gravità e l'urgenza di un provvedimento atto a scongiurare qualche tragedia annunciata. In allegato, una bozza di una richiesta di ordinanza.

COSA FARE UNA VOLTA OTTENUTA L'ORDINANZA

PARTE III: COME REAGIRE

• Un'ordinanza, su questa base, comporterà la presenza di una opportuna cartellonistica recante il divieto esplicito con il riferimento alla ordinanza stessa, posizionata su tutti quei punti cruciali per l'accesso ai terreni dove si recano i cacciatori. Naturalmente occorre che venga garantita un'idonea copertura di spesa per i cartelli e la loro apposizione. C'è da tenere presente, però, che il divieto di caccia sussiste anche se la zona non è tabellata, dal momento in cui l'ordinanza è in vigore.

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• Tra le cose da tenere presenti vi è che i cacciatori, laddove non vi siano le distanze per cacciare, non hanno neppure motivo di passare in atteggiamento di caccia (entrare in aree con il fucile anche se è scarico o smontato, perché comunque per caricarlo e sparare ci vuole un attimo).[vedi appendice Sentenze della Corte di Cassazione] • Una volta ottenuto il provvedimento, si tratterà di farlo rispettare con i dovuti e ineludibili controlli, già richiesti dal sindaco, segnalando ogni eventuale abuso e non osservanza. Si conta su un graduale e rapido scoraggiamento dei cacciatori, viste le multe a cui sono soggetti. • Il rischio che l'ordinanza di divieto di caccia venga impugnata al TAR da parte delle associazioni venatorie è da mettere in conto. I punti di forza dell'ordinanza stessa ci sono comunque sulla base della giurisprudenza in corso e delle ultime sentenze del TAR ad oggi emanate, a patto che nelle motivazioni dell'ordinanza stessa, vengano ben evidenziate le questioni di Incolumità Pubblica, di Procurato allarme sociale e di disturbo della quiete e il provvedimento sia di carattere contingibile e urgente. Il presunto danno rivendicato dalle associazioni venatorie, se ricorrenti al TAR, si basa sulla sottrazione di territorio all'attività venatoria. Le mappe e le denunce dimostrano invece che le aree in questione già naturalmente non sono destinate alla caccia ma che i reati e le violazioni sussistono di fatto. E comunque laddove i cacciatori insistono nel cacciare non rispettando le distanze, già questo fatto autorizza cittadini inermi a difendersi e tutelare la propria incolumità. L'ordinanza costituisce uno strumento assoluto che non lascia più spazio a interpretazioni e valutazioni soggettive delle distanze.

BOZZA DI RICHIESTA DI ORDINANZA Cartella contenente: - Esposto-richiesta, totale fogli n. ...; - n. ..... esposti denuncia-segnalazioni allegati, totale fogli n. …; - Cartina del foglio n ... del Comune di …. Totale fogli .... + Cartina. Esposto- richiesta -Al sig.Sindaco del Comune di XXX - e p.c. al signor Prefetto di XXX. OGGETTO: ESPOSTO CON RICHIESTA DI PROVVEDIMENTI URGENTI INERENTI MOTIVI DI ORDINE PUBBLICO, INCOLUMITÀ DELLE PERSONE E RISPETTO

- Il sottoscritto XXX residente con i figli in …Comune… via … e proprietario dell’uliveto /frutteto/vigna annesso, a nome proprio e per conto dei seguenti cittadini: -XXX residente in … comune…via…, proprietario di un uliveto sito in … comune…via…; -XXX entrambi residenti in … comune…via…, e proprietari dei terreni annessi; -XXX residenti in … comune…via…, e proprietari dell’immobile e dei terreni annessi siti in … comune…via…,; -XXX, residente … comune…via…, e proprietaria dell’immobile e dei terreni annessi siti in … comune…via…,; -XXX rispettivamente residente in … comune…via…,, … comune…via…,, entrambi proprietari dell’immobile sito in … comune…via…, e dei terreni annessi; -XXX, entrambi residenti con i figli minori in … comune…via…, conduttori dei fondi agricoli annessi (a uliveto, vigneto, orto e pascolo) tra la strada …Provinciale/Comunale … e la strada … Provinciale/Comunale… ; -XXX, residenti in … comune…via…, e proprietari dei terreni annessi; -XXX residente in … comune…via…, e proprietario di un terreno agricolo in zona “XXX” vicino alla strada …Provinciale/Comunale…, XXX residente in … comune…via…, e proprietaria di un terreno agricolo in zona “XXX” vicino alla strada …Provinciale/Comunale…; …

PARTE III: COME REAGIRE

DELLA QUIETE PUBBLICA, CONNESSI ALL’ATTIVITÀ VENATORIA.

Premesso che: 75

- Il presente esposto con richiesta di provvedimenti urgenti inerenti motivi di ordine pubblico, incolumità delle persone e rispetto della quiete pubblica connessi all’attività venatoria è mirato ad ottenere il rispetto della normativa (L.157/92) per tutto quello che attiene alla rigorosa osservanza delle distanze minime di sicurezza da edifici e strade, da parte di chi spara; - Il presente atto raccoglie le medesime richieste di XXX unità familiari, coinvolgendo quindi un numero ben più elevato di persone; - L’area territoriale abitata a vario titolo dagli scriventi fa riferimento ai Fogli XXX e XXX del Comune di XXX (con particolare intreressamento all’area XXX) e l’area circostante il confine con XXX), La cartina allegata segnala le zone soggette a grave rischio d’incolumità per le persone, ovvero le abitazioni civili, le strade provinciali e comunali, evidenziando anche le distanze minime di sicurezza (100 in rosso/150 metri in arancio), e più precisamente: In …comune… la zona interessata è compresa tra XXX, la strada Provinciale/Comunale denominata… che si interseca con la strada Provinciale/Comunale e soprattutto l’intera vallata denominata, per … - e attraversata dalla strada Provinciale/Comunale con la sua continuità oltre il confine del territorio di XXX, e ricadente sullo stesso, XXX. Per comprendere l’intensità dell’attività venatoria e la drammaticità degli effetti ad essa connessi è da notare che il tratto, per lunghezza, non è superiore a XXX metri circa; - Gli scriventi del presente esposto e degli esposti allegati in copia sono e/o cittadini ivi residenti di cui alcuni con bambini piccoli, e/o agricoltori (uliveti/vigneti/frutteti sopratutto), e/o proprietari di immobili abitati prevalentemente (ma non solo) per il fine settimana e i festivi; - Ai sensi della normativa che regola l’attività venatoria i parametri generali minimi per cui è consentito sparare risultano essere 100 metri di spalle (a case, strade provinciali e comunali, ricoveri attrezzi e lavoratori agricoli) e mt.150 in direzione di questi. Nello specifico, però, è da rispettare il parametro di una volta e mezzo la gittata del fucile e i 100/150 metri sono ascrivibili soltanto ai fucili meno potenti; - La zona in oggetto dovrebbe, ai sensi della 157/92, essere già naturalmente interdetta alla caccia in quanto non vi sono le condizioni geo-morfologiche per il rispet-

PARTE III: COME REAGIRE

to delle minime distanze di sicurezza dettate (mt.100/150 da strade comunali, provinciali e dalle case) (vedere cartina allegata*); - I controlli sinora esercitati da parte degli organi di Polizia Giudiziaria (Polizia Provinciale di XXX, Carabinieri di XXX, Guardia Forestale di XXX) non hanno nel tempo scoraggiato minimamente i cacciatori che, anzi, (sentendosi comunque impuniti) hanno via via assunto atteggiamenti ancor più arroganti e strafottenti nei confronti degli abitanti delle zone in questione, il tutto mentre durante le loro battute violavano le norme di sicurezza previste dalla legge 157. - Si ravvisano inoltre i seguenti reati: dal Codice Penale gli articoli 614 (violazione di domicilio), 635 (danneggiamento immobili e mobili altrui), 636 (introduzione o abbandono di animali nel fondo altrui), 638 (uccisione o danneggiamento di animali altrui), 672 (omessa custodia e malgoverno di animali), 637 (ingresso abusivo nel fondo altrui), art.659 (disturbo del riposo delle persone), art.703 (accensioni ed esplosioni pericolose); l’art.54, comma 2, del Decreto Legislativo n.267 del 18 agosto 2000 (sulle autonomie locali).

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Espongono i seguenti fatti: Con l’inizio della stagione venatoria 200X-200X, e soprattutto dalla metà di ottobre in poi, nei giorni previsti di caccia e particolarmente durante i fine settimana e i festivi, la zona in questione è stata interessata da una rilevante concentrazione di cacciatori responsabili di gravissimi episodi (vedere esposti allegati*) che hanno messo in serio pericolo l’incolumità degli abitanti, degli agricoltori e dei passanti, e reso altresì praticamente impossibile il riposo a chiunque. Già prima dell’alba gli spari, talmente ravvicinati, hanno impedito agli esponenti il sacrosanto diritto al loro sonno (facendo sistematicamente sobbalzare nel letto i dormienti, bambini compresi) e riempiendo di pallini di piombo tetti e grondaie (a volte i pallini hanno addirittura colpito le finestre delle case). Non sono stati rari i casi in cui i cacciatori sparavano anche a 10 metri dalle case, passando in atteggiamento di caccia fin davanti ai cortili e lasciando che i cani scorrazzassero liberi e incustoditi fin sulle porte delle abitazioni (questo soprattutto nella …zona XXX); Alle proteste verbali degli esponenti sopracitati, i cacciatori hanno spesso risposto in malo modo, sempre prendendo in giro, spesso offendendo (allegati*) e non di rado anche minacciando di morte (all.*), soprattutto quando erano in gruppo davanti a cittadini ovviamente inermi. Le stesse strade per arrivare alle abitazioni e ai terreni sono state luogo di sparatorie serrate da parte di cacciatori incuranti della normativa in materia di distanza minima di sicurezza. Rischiosissimo è stato in quel periodo passare a piedi o transitare in macchina il sabato e la domenica mattina soprattutto lungo la strada provinciale/comunale via XXX dato esplicativo dell’ultimo giorno di caccia/del giorno …data… (All*): in un tratto inferiore a XXX metri circa tra due abitazioni è stata registrata la presenza di circa XXX cacciatori, mentre sulla provinciale/comunale XXX, in un tratto di XXX metri al massimo, erano parcheggiate ben XX auto di cacciatori (almeno due per macchina!). Chiedono al Sindaco e alla Giunta Comunale: L’adozione immediata di tutte quelle misure mirate a garantire l’ incolumità dei cittadini e il rispetto della loro quiete, al fine di evitare i rischi connessi all’uso di armi da fuoco e il conseguente disturbo prodotto dagli spari. Nello specifico gli scriventi richiedono l’installazione di apposita cartellonistica recante il divieto di caccia in modo da garantire e rendere evidente l’interdizione all’attività venatoria dell’intera zona in questione. La disposizione dovrà essere naturalmente accompagnata da idonea delibera di spesa recante le motivazioni di incolumità delle persone, ordine pubblico e disturbo della quiete pubblica.

Chiedono altresì che l’ente locale in questione solleciti con la massima incisività gli Organi di Polizia Giudiziaria competenti, al fine di esercitare finalmente un’efficace azione di prevenzione e repressione attraverso controlli reiterati e sistematici, l’osservanza al rispetto del divieto medesimo e il perseguimento dei trasgressori.

-Questa perdurante situazione di pericolo oggettivo ha prodotto non solo un allarme diffuso e crescente, ma in alcuni degli scriventi anche veri e propri stati di ansia con tutte le patologie ad essi connesse (ipertensione, tachicardia e fobie). -Con l’inizio del nuovo anno scolastico diversi bambini si ritroveranno a transitare più volte durante la giornata lungo il tratto della strada provinciale/comunale in via.XXX e dintorni per raggiungere la scuola e tornare a casa e, come accaduto lo scorso anno, saranno a tiro delle doppiette. -Il rischio di essere raggiunti da colpi di arma da fuoco soprattutto nei fine settimana esclude la possibilità di fruire pienamente della sacrosanta libertà di movimento e godimento della vita in campagna per gli abitanti della zona: sabato, domenica e giorni festivi si vive in regime di semi-libertà. - Incuranti dell’attività agricola, soprattutto uliveti/frutteti/vigne/orti, i cacciatori invadono e sparano sugli oliveti quando ancora il frutto non è stato raccolto, mettendo così a rischio non solo il prodotto ma anche la vita di quanti sono addetti al lavoro agricolo (potature e pulizie comprese); - Da un’ attenta disamina delle mappe catastali, con riferimento alle case, alla strada comunale, provinciale e altro, Parco di XXX (di rilevante interesse faunistico) compreso, in nessun punto dell’intera area in questione i cacciatori potrebbero sparare rispettando le distanze minime previste dalla Legge 157/92. - Appare oltretutto inaccettabile essere spesso insultati, offesi, minacciati dai cacciatori, ai quali gli scriventi intimano l’allontanamento degli stessi dalle immediate vicinanze delle loro abitazioni. -Vittime della caccia sono stati a più riprese anche diversi animali appartenenti a specie protette e quindi assolutamente non cacciabili (rapaci ecc). Si precisa infine che: - Il richiamo all’interdizione dall’attività venatoria nella zona sopra citata dovrà essere naturalmente sancita con ordinanza sindacale come provvedimento contingibile e urgente adottato ai sensi del 2° comma dell’art.54 Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n.267, legittimata da idonea delibera di spesa per la cartellonistica, evidenziando le ineludibili motivazioni attinenti la sicurezza pubblica, constatato il diffuso allarme sociale e il pericolo concreto ed immediato per la pubblica incolumità. Certi di un Vs. interessamento si porgono distinti saluti. Firma rappresentante cittadini richiedenti Comune…data... Informazioni utili all’interpretazione della cartina: -Se la cartina è in scala 1/2000, ogni centimetro della mappa corrisponde a 20 metri reali. - I tratti rossi indicano la distanza minima da rispettare per i fucili di minima gittata: 100 metri sparando di spalle da case, strade provinviali e comunali; i tratti arancioni indicano la distanza minima da rispettare per i fucili di minima gittata: 150 metri sparando in direzione di case, strade provinciali e comunali;

PARTE III: COME REAGIRE

Tale azione si impone in concomitanza con l’inizio della nuova stagione venatoria 200X-200X, in rapporto alla quale gli scriventi sono assolutamente certi che in assenza dei provvedimenti suddetti, questa gravissima e inaccettabile situazione perdurerà. Gli esponenti precisano infine quanto segue:

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-Le linee viola indicano le strade provinciali e comunali (verso cui è imposto il limite minimo di 100/150 metri; - I quadrati rossi pieni indicano le case degli esponenti di cui alle denunce allegate; i punti rossi pieni indicano i terreni coltivati frequentati dai denuncianti; -I quadrati rossi vuoti indicano parte delle case individuate nell’area dalle quali si impone comunque il rispetto delle distanze minime; i punti rossi vuoti indicano una parte dei terreni coltivati individuati nell’area. Chiaramente questo censimento è parziale. - La cartina allegata indica l’area piana, mentre il territorio è morfologicamente collinare, quindi le distanze altimetriche sono ben inferiori.

PARTE III: COME REAGIRE

Dalla lettura della cartina si evince che l’intera area è naturalmente interdetta alla caccia perché impossibile il rispetto delle distanze minime di sicurezza.

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Nome firmatario, indirizzo, telefono.

SENTENZE DELLA CORTE DI CASSAZIONE: -Costituisce esercizio venatorio il vagare o il soffermarsi con i mezzi destinati a tale scopo o in attitudine di ricerca della fauna selvatica o di attesa della medesima per abbatterla, anche se il fucile è scarico ed aperto. Corte di Cassazione, Sezione III penale, sentenza n. 32016 o 14824/00 del 19 giugno 2000, registro generale 14660/97, depositata in cancelleria il 15 novembre 2000, imputato Longoni.* -Devesi ritenere aperto al pubblico, ai fini del divieto di portare un fucile da caccia, non solo un luogo accessibile e frequentabile da un numero indefinito di persone, ma anche quello nel quale possono accedere una o più categorie di persone che abbiano determinati requisiti. Corte di Cassazione, sentenza n. 247 o 3187 del 10 febbraio 2000, registro generale n. 45736/1999, depositata in Cancelleria il 15 marzo 2000, imputato Russo.* -Il bracconaggio è furto aggravato - Corte di Cassazione, Sez. VI penale, n. 1481 o 1788 del 25 novembre 1982, registro generale n. 3911/82, depositata in cancelleria il 1¡ marzo 1983, imputati Amerini ed altri.* -Caccia e pesca - Agenti di vigilanza - Potere di sequestro delle armi e dei mezzi di caccia Legittimità - Fondamento - Artt. 28 e 30 L. n. 157/1992 - Art. 354 Nuovo Cod.Proc.Pen. In tema di caccia, la polizia giudiziaria può legittimamente procedere al sequestro probatorio delle armi e delle cartucce appartenenti a chi sia stato trovato in atteggiamento venatorio in violazione dell'art. 30 della legge 11 febbraio 1992 n. 157 (Norme per la protezione della fauna selvatica e per il prelievo venatorio), atteso che l'art. 28 della citata legge attribuisce espressamente agli ufficiali ed agenti di polizia giudiziaria il potere di sequestro delle armi, della fauna selvatica e dei mezzi di caccia. Pres. Vitalone C - Est. Franco A - Imp. Fiorito E PM. (Parz. Diff.) Geraci V. CORTE DI CASSAZIONE Penale Sez. III, del 17/03/2003 (UD.04/02/2003) RV. 224351 sentenza n. 12360 -Art.333 cpp. - Denuncia da parte di privati 1. Ogni persona che ha notizia di un reato perseguibile di ufficio può farne denuncia. La legge determina i casi in cui la denuncia è obbligatoria. 2. La denuncia è presentata oralmente o per iscritto, personalmente o a mezzo di procuratore speciale, al pubblico ministero o a un ufficiale di polizia giudiziaria; se è presentata per iscritto, è sottoscritta dal denunciante o da un suo procuratore speciale.

ORDINANZE SINDACALI DI DIVIETO DI CACCIA EMESSE IN ITALIA In questo dossier sono raccolti testi delle ordinanze comunali, e relative sentenze del TAR, emesse negli ultimi anni in Italia in tema di divieto di caccia. a cura dei Comitati di Cittadini "Caccia il Cacciatore"

COMUNE DI GENNAZZANO PROVINCIA DI ROMA

“Divieto di esercizio di attività venatoria a tutela della pubblica sicurezza, del rispetto della quiete e dell’ordine pubblico in parte del territorio comunale” Il Sindaco -Premesso che sono pervenuti reiterati esposti da parte di cittadini residenti e/o proprietari di fondi ed immobili siti sul territorio comunale nelle località comprese tra Ara Vendetta, Morano, Albucceto, Coste, Colle Pizzuto e La Selva (Foglio n.5 e parte del Foglio n.3 del Comune di Genazzano) i quali denunciano che durante la stagione venatoria non vengono rispettate da parte dei cacciatori le distanze minime di sicurezza da edifici e strade, che i cittadini sono oggetto di offese e minacce da parte di cacciatori armati e che ai cittadini è precluso il diritto al riposo già prima dell’alba, nonché la libera fruizione delle strade pubbliche; -Accertato che il territorio in questione si estende, in base alla planimetria, per un’area di circa un chilometro quadrato ed è caratterizzato dalla presenza di numerosi nuclei abitati, case sparse, strade comunali e provinciali oltreché sentieri pubblici e colture pregiate; -Verificato dalla planimetria della zona in questione che in nessun punto è possibile cacciare rispettando le distanze di sicurezza previste dalla normativa vigente e che le distanze in linea d’aria si riducono notevolmente in quanto territorio collinare; -Rilevato inoltre che nelle strade primarie e secondarie della zona sono soliti passare quotidianamente bambini e ragazzi che si recano a scuola; -Considerato che la zona, in particolare il Parco Comunale La Selva è abitualmente frequentata da persone anche non residenti in ragione della elevata valenza paesaggistica e naturale del luogo, e che con Ara Vendetta sono interessate dalla presenza di fauna protetta (soprattutto rapaci) che nidifica in loco, e che è oggetto di comprovato bracconaggio; -Preso atto, nel contempo, delle numerose segnalazioni in materia di pericoli per l’incolumità pubblica anche a causa dei cani dei cacciatori che circolano incustoditi nelle immediate pertinenze delle case; -Accertata la presenza di numerosi bossoli nelle immediate vicinanze della strada comunale, provinciale e delle abitazioni presenti nella zona; -Rilevato che, effettivamente, esiste un disagio dei cittadini a causa dei cacciato-

PARTE III: COME REAGIRE

Ordinanza n.62/2004

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ri, i quali durante la stagione venatoria mettono in serio pericolo l’incolumità degli abitanti, dei proprietari e conduttori dei terreni e dei passanti, oltreché danneggiare le coltivazioni esistenti anche in presenza del frutto pendente; -Constatato il diffuso allarme sociale per il concreto pericolo per la pubblica incolumità e vista la necessità di intervenire con un provvedimento specifico volto a prevenire e reprimere tutti quei comportamenti che possano determinare gravi conseguenze per l’incolumità dei cittadini e così garantire l’ordine pubblico; Visti:

PARTE III: COME REAGIRE

-Gli artt.12, 21, 25 della legge 11 febbraio 1992 n.157; -gli artt. 31, 37 e 47 della legge regionale n.17 del 2 maggio 1995; -gli artt. 614, 635, 636, 637, 659, 703 del codice penale; -l’art. 54, comma 2, del D.Lgs. 18/8/2000 n° 267. ORDINA Il divieto di esercizio dell’attività venatoria nell’area del territorio compreso tra Ara Vendetta, Morano, Albucceto, Coste, Colle Pizzuto e La Selva (Foglio n.5 e parte del Foglio n.3 del Comune di Genazzano). La presente ordinanza ha validità da oggi e sino ad eventuale revoca. DISPONE 80

- Di dare la massima diffusione della presente ordinanza nel territorio interessato; -L’ apposizione di apposito tabellamento nel rispetto della presente ordinanza ove siano citati anche gli estremi del presente atto; - Che la Polizia Municipale, la Polizia Provinciale, le Guardie Ecologiche Volontarie e gli Agenti di Forza Pubblica sono incaricati del controllo per il rispetto della presente ordinanza; - Di inviare copia della presente ordinanza agli organi preposti alla vigilanza ai fini del controllo e per i provvedimenti di competenza. Contro la presente ordinanza è ammesso ricorso al Prefetto nel termine di 30 giorni dalla pubblicazione, (D.P.R. 24 novembre 1971, 1199) oppure, in via alternativa, ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale nel termine di 60 giorni dalla pubblicazione (legge 6 dicembre 1971, n. 1034). Genazzano, 22 settembre 2004 Il SINDACO (Prof. Francesco Pitocco)

COMUNE DI OLEVANO ROMANO PROVINCIA DI ROMA Ordinanza n.119 "Divieto di esercizio di attività venatoria a tutela della pubblica incolumità e del rispetto dell'ordine pubblico in parte del territorio comunale" IL SINDACO

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Gli artt.12, 31, 25 della legge 11 febbraio 1992 n.157; Gli artt. 31, 37 e 47 della legge regionale n.17 del 2 maggio 1995; Gli artt. 614, 635, 637, 659, 703 del codice penale; L'art.54, comma 2, del D.lgs. 18/8/2000 n.267.

ORDINA Il divieto di esercizio dell'attività venatoria nell'area del territorio compreso nel quadrilatero formato da: - Strada comunale Olevano-Genazzano, dall'intersezione con la strada provinciale Olevano-San Vito al confine con il Comune di Genazzano; - Strada provinciale Olevano-San Vito, dall'intersezione con la strada comunale Olevano-Genazzano alla strada vicinale Ara della Forca; - Strada vicinale Ara della Forca, dalla strada provinciale Olevano-San Vito al confine con il Comune di San Vito; - Confine comunale della strada vicinale Ara della Forca alla strada comunale Olevano-Genazzano. Il divieto di esercizio dell'attività venatoria è esteso anche alla fascia di territorio larga 150 metri limitrofa alle tre strade che delimitano il quadrilatero su descritto. La presente ordinanza ha validità da oggi e sino ad eventuale revoca. DISPONE - di dare la massima diffusione della presente ordinanza nel territorio interessato; - l'apposizione di apposito tabellamento nel rispetto della presente ordinanza ove siano citati anche gli estremi del presente atto;

PARTE III: COME REAGIRE

Premesso che sono pervenuti reiterati esposti con richiesta di provvedimenti urgenti per inibire l'attività venatoria da parte di cittadini residenti o proprietari di fondi ed immobili siti sul territorio comunale nelle località comprese tra Ara Vendetta C.da Morano, i quali denunciano che durante la stagione venatoria non vengono rispettate da parte dei cacciatori le distanze minime di sicurezza da edifici e strade, che i cittadini sono destinatari di offese e minacce da parte di cacciatori armati e che ai cittadini è precluso il diritto al riposo già prima dell'alba, nonché la libera fruizione delle strade pubbliche; Accertato che il territorio interessato si estende per un'area di circa 500 ettari ed è caratterizzato dalla presenza di numerosi nuclei abitati case sparse strade comunali e provinciali, sentieri pubblici e colture pregiate; Verificato dalla planimetria indicata che in nessun punto è possibile cacciare rispettando le distanze di sicurezza previste dalla normativa vigente e che le distanze in linea d'aria si riducono notevolmente in quanto territorio collinare; Rilevato inoltre che nelle strade primarie e secondarie della zona sono soliti passare quotidianamente bambini e ragazzi che si recano a scuola; Preso atto altresì delle numerose segnalazioni in materia di pericoli per l'incolumità pubblica anche a causa dei cani dei cacciatori che circolano incustoditi nelle immediate vicinanze delle case; Accertata la presenza di numerosi bossoli nelle immediate vicinanze della strada comunale, provinciale e delle abitazioni della zona; Rilevato che effettivamente esiste un disagio dei cittadini a causa dei cacciatori i quali durante la stagione della caccia mettono in serio pericolo l'incolumità degli abitanti, dei proprietari e dei conduttori dei terreni e dei passanti, oltreché danneggiare le coltivazioni esistenti anche in presenza del frutto pendente; Constatato il diffuso allarme sociale per il concreto pericolo per la pubblica incolumità e vista la necessità di intervenire con un provvedimento specifico volto a prevenire e reprimere tutti quei comportamenti che possono determinare gravi conseguenze per l'incolumità dei cittadini e così garantire l'ordine pubblico; Visti:

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- che la Polizia Municipale, la Polizia Provinciale, le Guardie Ecologiche Volontarie e gli Agenti di Forza Pubblica sono incaricati del controllo per il rispetto della presente ordinanza. - Di inviare copia della presente ordinanza agli organi preposti alla vigilanza ai fini del controllo e per i provvedimenti di competenza. Contro la presente ordinanza è ammesso ricorso al Prefetto nel termine di 30 giorni dalla pubblicazione, (D.P.R. 24 novembre 1971, 1199) oppure, in via alternativa, ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale nel termine di 60 giorni dalla pubblicazione (legge 6 dicembre 1971, n.1034). Olevano Romano, 3 novembre 2004.

PARTE III: COME REAGIRE

Il Sindaco Milana Guido

COMUNE DI GALLICANO NEL LAZIO PROVINCIA DI ROMA Ordinanza n.241 del 13/12/2004 "Divieto di esercizio di attività venatoria a tutela della pubblica incolumità e del rispetto dell'ordine pubblico in parte del territorio comunale"

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IL SINDACO Premesso - Che sono pervenuti reiterati esposti da parte di cittadini residenti e/o proprietari di fondi ed immobili siti su diverse zone del territorio comunale, con particolare riguardo alle località Fontanile Linaro, Mainello di Sotto, Le Coste, Val Pantano, Pescina, Palombara e Colonnelle (parte dei fogli n.11,15,16,17,19 e 21 del Comune di Gallicano nel Lazio) i quali denunciano che durante la stagione venatoria non vengono rispettate, da parte dei cacciatori, le distanze minime di sicurezza da edifici e strade, che i cittadini sono doggetto di offese e minacce da parte di cacciatori armati e che ai cittadini è precluso il diritto al riposo già prima dell'alba, nonché la libera fruizione delle strade pubbliche; - Che i territori in questione si estendono, in base alla planimetria, per consistenti aree e sono caratterizzati dalla presenza di numerosi nuclei abitati, case sparse, strade comunali e provinciali oltreché sentieri pubblici e colture specializzate pregiate; Verificato dalla planimetria delle zone in questione che in nessun punto è possibile cacciare rispettando le distanze di sicurezza previste dalla normativa vigente e che le distanze in linea d'aria si riducono notevolmente in quanto territorio collinare; Rilevato inoltre che nelle strade primarie e secondarie della zona sono soliti passare quotidianamente bambini e ragazzi che si recano a scuola; Considerato che il territorio comunale, in generale, è abitualmente frequentato da persone anche non residenti in ragione della elevata valenza paesaggistica, naturale ed archeologica del luogo, e che con il Parco delle Coste ed il Percorso degli Antichi Acquedotti, sono interessati dalla presenza di fauna protetta, soprattutto rapaci (Nibbio Bruno) che nidifica in loco, e che è oggetto di conprovato bracconaggio; Preso atto, nel contempo, delle numerose segnalazioni in materia di pericoli per l'incolumità pubblica anche a causa dei cani dei cacciatori che circolano incustoditi nelle immediate vicinanze delle case;

ORDINA Il divieto di esercizio dell'attività venatoria nell'area dei territori compresi tra le località: 1.Colle Mainello di Sotto, Val Pantano, Fontanile del Linaro, il Bosco denominato "Le Coste"; 2.Nell'area denominata Caipoli per circa Km. 1,00, compresa tra Fosso Rio Secco e Fosso della Fontana; 3.Nell'area denominata Pescina compresa tra il Fosso Rio Secco e Loc. Sterpara; 4.Tra la dorsale del Fosso della Fontana e le Loc. Palombara e Colonnelle così meglio individuate nell'allegata planimetria. La presente ordinanza ha validità da oggi e sino ad eventuale revoca. Inoltre, DISPONE -di dare massima diffusione della presente ordinanza nel territorio interessato a mezzo di pubblici manifesti. -di provvedere all'acquisto e all'apposizione di apposito tabellamento nel rispetto della presente ordinanza, ove siano citati anche gli estremi del presente atto. -che la Polizia Municipale, la Polizia Provinciale, le Guardie Ecologiche Volontarie e gli Agenti di Forza Pubblica sono incaricati del controllo per il rispetto della presente ordinanza. -di inviare copia della presente ordinanza agli organi preposti alla vigilanza ai fini del controllo e per i provvedimenti di competenza. Contro la presente ordinanza è ammesso ricorso al Prefetto nel termine di 30 giorni dalla pubblicazione, (D.P.R. 24 novembre 1971, 1199) oppure, in via alternativa, ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale nel termine di 60 giorni dalla pubblicazione (legge 6 dicembre 1971, n.1034). Gallicano nel Lazio, 13 dicembre 2004. Il Sindaco (Danilo Sordi)

PARTE III: COME REAGIRE

Accertata la presenza di numerosi bossoli nei fondi agricoli aventi coltura specializzate e nelle immediate vicinanze della strada comunale, provinciale e delle abitazioni presenti nella zona; Rilevato che effettivamente esiste un disagio dei cittadini a causa dei cacciatori i quali durante la stagione della caccia mettono in serio pericolo l'incolumità degli abitanti, dei proprietari e conduttori dei terreni e dei passanti, oltreché danneggiare le coltivazioni esistenti anche in presenza del frutto pendente; Constatato il diffuso allarme sociale per il concreto pericolo per la pubblica incolumità e vista la necessità di intervenire con un provvedimento specifico volto a prevenire e reprimere tutti quei comportamenti che possono determinare gravi conseguenze per l'incolumità dei cittadini e così garantire l'ordine pubblico; Visti: - Gli artt.12, 21, 25 della legge 11 febbraio 1992 n.157; - Gli artt. 31, 37 e 47 della legge regionale n.17 del 2 maggio 1995; - Gli artt. 614, 635, 636, 637, 659, 703 del codice penale; - L'art.54, comma 2, del D.lgs. 18/8/2000 n.267.

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COMUNE DI GALLICANO NEL LAZIO PROVINCIA DI ROMA Ordinanza n.241 del 13/12/2004 "Divieto di esercizio di attività venatoria a tutela della pubblica incolumità e del rispetto dell'ordine pubblico in parte del territorio comunale"

PARTE III: COME REAGIRE

IL SINDACO

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Premesso - Che sono pervenuti reiterati esposti da parte di cittadini residenti e/o proprietari di fondi ed immobili siti su diverse zone del territorio comunale, con particolare riguardo alle località Fontanile Linaro, Mainello di Sotto, Le Coste, Val Pantano, Pescina, Palombara e Colonnelle (parte dei fogli n.11,15,16,17,19 e 21 del Comune di Gallicano nel Lazio) i quali denunciano che durante la stagione venatoria non vengono rispettate, da parte dei cacciatori, le distanze minime di sicurezza da edifici e strade, che i cittadini sono doggetto di offese e minacce da parte di cacciatori armati e che ai cittadini è precluso il diritto al riposo già prima dell'alba, nonché la libera fruizione delle strade pubbliche; - Che i territori in questione si estendono, in base alla planimetria, per consistenti aree e sono caratterizzati dalla presenza di numerosi nuclei abitati, case sparse, strade comunali e provinciali oltreché sentieri pubblici e colture specializzate pregiate; Verificato dalla planimetria delle zone in questione che in nessun punto è possibile cacciare rispettando le distanze di sicurezza previste dalla normativa vigente e che le distanze in linea d'aria si riducono notevolmente in quanto territorio collinare; Rilevato inoltre che nelle strade primarie e secondarie della zona sono soliti passare quotidianamente bambini e ragazzi che si recano a scuola; Considerato che il territorio comunale, in generale, è abitualmente frequentato da persone anche non residenti in ragione della elevata valenza paesaggistica, naturale ed archeologica del luogo, e che con il Parco delle Coste ed il Percorso degli Antichi Acquedotti, sono interessati dalla presenza di fauna protetta, soprattutto rapaci (Nibbio Bruno) che nidifica in loco, e che è oggetto di conprovato bracconaggio; Preso atto, nel contempo, delle numerose segnalazioni in materia di pericoli per l'incolumità pubblica anche a causa dei cani dei cacciatori che circolano incustoditi nelle immediate vicinanze delle case; Accertata la presenza di numerosi bossoli nei fondi agricoli aventi coltura specializzate e nelle immediate vicinanze della strada comunale, provinciale e delle abitazioni presenti nella zona; Rilevato che effettivamente esiste un disagio dei cittadini a causa dei cacciatori i quali durante la stagione della caccia mettono in serio pericolo l'incolumità degli abitanti, dei proprietari e conduttori dei terreni e dei passanti, oltreché danneggiare le coltivazioni esistenti anche in presenza del frutto pendente; Constatato il diffuso allarme sociale per il concreto pericolo per la pubblica incolumità e vista la necessità di intervenire con un provvedimento specifico volto a prevenire e reprimere tutti quei comportamenti che possono determinare gravi conseguenze per l'incolumità dei cittadini e così garantire l'ordine pubblico; Visti: - Gli artt.12, 21, 25 della legge 11 febbraio 1992 n.157; - Gli artt. 31, 37 e 47 della legge regionale n.17 del 2 maggio 1995; - Gli artt. 614, 635, 636, 637, 659, 703 del codice penale;

- L'art.54, comma 2, del D.lgs. 18/8/2000 n.267.

Inoltre, DISPONE -di dare massima diffusione della presente ordinanza nel territorio interessato a mezzo di pubblici manifesti. -di provvedere all'acquisto e all'apposizione di apposito tabellamento nel rispetto della presente ordinanza, ove siano citati anche gli estremi del presente atto. -che la Polizia Municipale, la Polizia Provinciale, le Guardie Ecologiche Volontarie e gli Agenti di Forza Pubblica sono incaricati del controllo per il rispetto della presente ordinanza. -di inviare copia della presente ordinanza agli organi preposti alla vigilanza ai fini del controllo e per i provvedimenti di competenza. Contro la presente ordinanza è ammesso ricorso al Prefetto nel termine di 30 giorni dalla pubblicazione, (D.P.R. 24 novembre 1971, 1199) oppure, in via alternativa, ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale nel termine di 60 giorni dalla pubblicazione (legge 6 dicembre 1971, n.1034). Gallicano nel Lazio, 13 dicembre 2004. Il Sindaco (Danilo Sordi)

ORDINANZA DI CASTELMAGGIORE (BO) COMUNE DI CASTELMAGGIORE Provincia di Bologna Prot. n. 32928 ORDINANZA N. 104 / 2003 OGGETTO : DIVIETO ATTIVITA' VENATORIA IN PARTE DEL TERRITORIO COMUNALE IL SINDACO - Vista la Legge n.157 del 11.02.1992 recante "Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio"; - Vista la L.R.n.8 del 15.02.1994 "Disposizioni per la protezione della fauna selvatica e per l'esercizio dell'attività venatoria"; - Vista la deliberazione della Giunta Provinciale n.358 del 1.08.2003 di revoca di Zone di Ripopolamento e Cattura nel territorio della Provincia di Bologna, nonchè la successiva deliberazione di Giunta Provinciale n.359 del 1.08.2003 di istituzio-

PARTE III: COME REAGIRE

ORDINA Il divieto di esercizio dell'attività venatoria nell'area dei territori compresi tra le località: 1.Colle Mainello di Sotto, Val Pantano, Fontanile del Linaro, il Bosco denominato "Le Coste"; 2.Nell'area denominata Caipoli per circa Km. 1,00, compresa tra Fosso Rio Secco e Fosso della Fontana; 3.Nell'area denominata Pescina compresa tra il Fosso Rio Secco e Loc. Sterpara; 4.Tra la dorsale del Fosso della Fontana e le Loc. Palombara e Colonnelle così meglio individuate nell'allegata planimetria. La presente ordinanza ha validità da oggi e sino ad eventuale revoca.

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ne di zona di rifugio nel territorio provinciale di Bologna per stagione venatoria 2003/2004, a parziale protezione delle medesime aree per la presente stagione venatoria; - Considerato: che nel territorio di Castel Maggiore questi provvedimenti hanno comportato, fra l'altro, l'apertura all'attività venatoria di parte dell'area denominata Vecchia Trebbo; che tale zona, pur essendo zona agricola, è densamente popolata; che sono state registrate segnalazioni di inottempranza al rispetto delle distanze dagli immobili e dalle strade da parte di cacciatori, con conseguente grave disagio da parte della cittadinanza residente e pericolo per la pubblica incolumità; che pertanto si ritiene opportuno, per ragioni di pubblica sicurezza, proteggere le aree nelle quali vi è maggiore densità di residenze sparse; - Visto l'art.54 del D.Lgs 267/2000 ORDINA il divieto dell'attività venatoria nell'area del territorio comunale definita dalle seguenti delimitazioni: - a est: canale Riolo - a sud: via Passo Pioppe - a ovest: via Lame - a nord: dall'accesso del civico 404 di via Lame, trasversalmente attraverso la campagna, fino all'incrocio fra il canale Riolo e il confine comunale. La presente ordinanza ha validità fino al termine della stagione venatoria 2003/2004. Ai contravventori sarà applicata la sanzione amministrativa di legge. DÀ ATTO che avverso il presente provvedimento l'interessato può proporre ricorso al TAR della regione Emilia Romagna o ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro, rispettivamente, 60 o 120 giorni dalla notifica. Chiunque ne ha facoltà è tenuto a rispettare e far rispettare la presente ordinanza. Castel Maggiore , li 07/10/2003 IL SINDACO ERCOLINI dott.ssa Gabriella

ORDINANZA DI SASSO MARCONI –IANO-(BO) COMUNE DI SASSO MARCONI Provincia di Bologna Area Servizi per la collettività e il territorio Unità Operativa Ambiente Prot. n° 19431/2003/UT/rel ORDINANZA N° 70/2003 del 14/08/2003 ORDINANZA DI DIVIETO DI ESERCIZIO DI ATTIVITA' VENATORIA A TUTELA DELLA PUBBLICA SICUREZZA NELLA FRAZIONE DI IANO IL SINDACO - Vista la deliberazione della Provincia di Bologna di istituzione ai sensi dell'art. 43 della L.R. 8/94 di un Azienda Faunistica Venatoria denominata "Tre Valli" che ricomprende parte del territorio del Comune di Sasso Marconi - Accertato che il territorio considerato della frazione di Iano è caratterizzato dalla presenza di nuclei abitati, pubblici esercizi attività di culto , strade e sentieri pubblici numerose abitazioni e colture pregiate e che tale territorio è abitualmente frequentato da turisti e da persone anche non residenti, in ragione dell'elevata valenza storica e paesaggistica del luogo. - Viste le richieste presentate da numerose proprietà in cui si chiede all'Amministrazione Comunale di tutelare la sicurezza degli abitanti della zona e provvedere ad emettere disposizioni per il divieto di caccia. - Considerata l'opportunità, per ragioni di pubblica sicurezza e di valorizzazione e fruizione pubblica del territorio, di proteggere le aree contigue ai nuclei abitati ,

DISPONE - Di dare la massima diffusione della presente ordinanza nel territorio interessato. - I contravventori saranno sanzionabili ai sensi della L. 157/61 ed art. 61 della L.R. 8/94 e successive modificazioni. - La Polizia Municipale, la Polizia Provinciale, le Guardie Ecologiche Volontarie e gli Agenti di Forza Pubblica sono incaricati del controllo per il rispetto della presente ordinanza. - Di inviare copia della presente al Servizio Apicale Tutela e sviluppo Fauna della Provincia di Bologna per i provvedimenti di competenza ed agli organi di vigilanza ai fini del controllo. - Ai sensi dell'art. 3,4° comma, e 5,3 comma della L. 7/8/90 n° 241 si informa che: Il responsabile del procedimento è il geom. Luigi Ropa Esposti dellU.O. Ambiente. Contro la presente ordinanza è ammesso ricorso al Prefetto nel termine di 30 giorni dalla pubblicazione, (D.P.R. 24 novembre 1971, 1199) oppure, in via alternativa, ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale di Bologna nel termine di 60 giorni dalla pubblicazione (legge 6 dicembre 1971, n. 1034). Dalla Residenza Municipale, li 14 Agosto 2003 Il SINDACO Marilena Fabbri COMUNICAZIONI PREVISTE DALLA LEGGE 241/90 Unità organizzativa responsabile del procedimento: Unità Operativa Ambiente Responsabile Geom. Luigi Ropa Esposti. Gli interessati possono prendere visione ed estrarre copia degli atti a fascicolo in orario d’ufficio ERRATA CORRIGE 2 Prot. 20826/S/mtv Sasso Marconi, 05/09/03 OGGETTO: ORDINANZA N° 70/2003 DEL 14/08/2003 DI DIVIETO DI ESERCIZIO DI ATTIVITÀ VENATORIA A TUTELA DELLA PUBBLICA SICUREZZA NELLA FRAZIONE DI IANO IL SINDACO - Vista la propria ordinanza n°70/2003 in oggetto; - Accertato che il primo capoverso della premessa riportava un riferimento ad una deliberazione della Provincia di Bologna risultato inesatto; - ritenuto che tale inesattezza materiale non modifica le motivazioni per l'adozio-

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viabilità e sentieristica pubblica, luoghi di culto, pubblici esercizi e aree con culture di pregio, dagli eventuali pericoli derivanti dall'esercizio dell'attività venatoria. Vista la L.R. n° 8 del 15/02/1994 - "Disposizioni per la protezione della fauna selvatica e per l'esercizio dell'attività venatoria" e successive modificazioni ed integrazioni. - Visto l'art. 54 del D.lgs. 18/8/2000 n° 267 Testo Unico sull'ordinamento degli enti locali; ORDINA Il divieto di esercizio dell'attività venatoria nell'area del territorio della frazione di IANO, individuato nella planimetria allegata, nel perimetro compreso tra loc. Cà di Serra Poggiale e Querciatello verso est, sentiero CAI n° 116 sino alle Calvane a nord , strada Comunale di Iano a ovest sino alla Collina e sentiero tra la Collina e loc. Cà di Serra, a Sud; all'interno del perimetro sono ricomprese le loc. Calvane, Cà di Ferro, Torre di Iano, Chiesa di Iano, Cà di Bernardi, Poggio e Poggiolo. La presente ordinanza la validità da oggi e sino ad eventuale revoca.

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ne dell'ordinanza, in quanto nella zona era comunque consentita la ordinaria attività venatoria stabilita dal calendario venatorio della Provincia di Bologna; - ribadita la validità delle altre motivazioni riportate nelle premesse dell'ordinanza; CONFERMA - Ad ogni effetto di legge il dispositivo dell'ordinanza n°70/2003 DISPONE Che nel tabellamento siano citati anche gli estremi del presente atto. IL SINDACO D.ssa Marilena Fabbri

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DELIBERA DELLA GIUNTA COMUNALE COMUNE DI SASSO MARCONI

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Provincia di Bologna ESTRATTO VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTACOMUNALE N° 139 DEL 20/10/2003 OGGETTO: AUTORIZZAZIONE A RESISTERE NEL GIUDIZIO PROMOSSO AVANTI IL TAR DELL'EMILIA-ROMAGNA DALLA SEZIONE COMUNALE DELLA FEDERCACCIA L’anno duemilatre il giorno venti del mese di Ottobre alle ore 17:30, in SASSO MARCONI nella sala delle adunanze, previa l’osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente normativa, vennero oggi convocati a seduta i componenti della Giunta comunale. All’appello risultano: FABBRI MARILENA Sindaco Presente FORTUZZI PIETRO Assessore Assente VENTURA SILVERIO Assessore Presente NERI GIULIANO Assessore Assente BRANCHINI CRISTIANA Assessore Assente MANTOVANI ANDREA Assessore Presente RUSSO LUCIANO Assessore Presente Presenti N. 4 Assenti N. 3 Assiste alla seduta il Segretario Generale DR.SSA PERROTTA ROBERTA il quale provvede alla redazione del presente verbale. Essendo legale il numero degli intervenuti, il Sindaco DR.SSA FABBRI MARILENA assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’oggetto sopra indicato. LA GIUNTA COMUNALE premesso che con ordinanza n. 70 in data 14.08.2003 prot. 19431 il Sindaco ordinava il divieto di esercizio dell’attività venatoria in un’area del territorio della frazione Jano caratterizzato dalla presenza di nuclei abitati, pubblici esercizi, attività di culto, numerose abitazioni e colture pregiate, per - Visto il ricorso presentato avanti il Tribunale Amministrativo Regionale dell’EmiliaRomagna dalla sezione comunale della Federcaccia per ottenere l’annullamento, previa sospensiva, dell’ordinanza n. 70/2003 in data 14 agosto 2003 nonché sentenza abbreviata ex art. 9 legge n. 205/2000; - Ritenuto doveroso costituirsi in giudizio affidando la rappresentanza e difesa del Comune all’Avvocato Domenico Fata con studio in Bologna, Piazza Cavour, 2; - Visto l’art. 49 del T.U. 18/08/2000, n.267; - Visto il parere favorevole espresso ai sensi dell’art. 49, 1° comma, del T.U. 18/08/2000 n. 267, che si allega alla presente deliberazione per farne parte integrante e sostanziale; Con voti favorevoli e unanimi, espressi nei modi di legge; DELIBERA

Letto, confermato e sottoscritto IL PRESIDENTE F.to DR.SSA FABBRI MARILENA IL SEGRETARIO GENERALE F.to DR.SSA PERROTTA ROBERTA E’ copia conforme all’originale

RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE Copia della presente deliberazione è stata affissa all’albo pretorio e vi rimarrà per 15 giorni consecutivi dal __________

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- di autorizzare il Sindaco a resistere nel giudizio promosso dinanzi il TAR dell’Emilia-Romagna dalla sezione comunale della Federcaccia del comune di Sasso Marconi, nella persona del Presidente pro-tempore sig. Franceschini Pietro, per ottenere l’annullamento dell’ordinanza del Sindaco n. 70 in data 14.08.2003 prot. 19431; - di affidare all’Avvocato Domenico Fata con studio in Bologna, Piazza Cavour, 2 l’incarico di rappresentare e difendere il Comune, con ogni più ampia facoltà di dire, eccepire e dedurre quanto riterrà opportuno per lo svolgimento del processo ed eleggendo domicilio presso di lui e nel suo studio. Successivamente, con separata votazione resa in forma palese e all’unanimità, la presente deliberazione viene dichiarata immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134, 3° comma, del T.U. 18/08/2000, n. 267.

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IL SEGRETARIO GENERALE Il sottoscritto Segretario comunale, visti gli atti d’ufficio. ATTESTA - che la presente deliberazione: [X] è stata dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, comma 4, T.U. 18/08/2000 n. 267); [X] è stata comunicata ai capigruppo consiliari (art. 125 T.U. 267/2000) il __________ N° prot. _______; [ ] è stata comunicata al Prefetto (art. 135, comma 2, T.U. 267/2000) il __________ N° prot. _______; [ ] è stata trasmessa al CO.RE.CO., per iniziativa della G.C.; - che la presente deliberazione: [X] è divenuta esecutiva il 20/10/2003: [ ] decorsi 10 giorni dalla pubblicazione (art. 134, comma 3, T.U. 267/2000); [ ] decorsi 30 giorni dalla ricezione da parte del CO.RE.CO.; [ ] dell’atto (art. 134, comma 1, T.U. 267/2000); [ ] dei chiarimenti o elementi integrativi di giudizio richiesti (art. 133, comma 2, T.U. 267/2000), senza che sia stata comunicata l’adozione di provvedimento di annullamento; [ ] non avendo il CO.RE.CO. riscontrato vizi di legittimità, come da certificato di esame in seduta del __________ atto n. _______ (art. 134, comma 1, T.U. 267/2000); [ ] è stata annullata dal CO.RE.CO. con ordinanza in seduta del __________ atto n. _______; [ ] è stata annullata parzialmente dal CO.RE.CO. con ordinanza in seduta del __________ atto n. _______; Addì __________ IL SEGRETARIO GENERALE

SENTENZA DEL RICORSO AL TAR

REPUBBLICA ITALIANA Tribunale Amministrativo Regionale per l’Emilia Romagna - Bologna SEZIONE II Registro Ordinanze: 804/2003 Registro Generale: 1251/2003 nelle persone dei Signori: LUIGI PAPIANO Presidente GIANCARLO MOZZARELLI Cons., relatore GRAZIA BRINI Cons.

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ha pronunciato la seguente

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ORDINANZA nella Camera di Consiglio del 12 Novembre 2003 Visto il ricorso 1251/2003 proposto da: SEZIONE COMUNALE FEDERCACCIA COMUNE DI SASSO MARCONI rappresentata e difesa da: BONSANTO AVV. FRANCO MERIGHI AVV. STEFANO con domicilio eletto in BOLOGNA VIA S. VITALE 13 presso BONSANTO AVV. FRANCO contro COMUNE DI SASSO MARCONI rappresentato e difeso da: FATA AVV. DOMENICO con domicilio eletto in BOLOGNA PIAZZA CAVOUR 2 presso la sua sede per l'annullamento, previa sospensione dell'esecuzione, - dell’ordinanza n. 70/2003 del 14.8.2003 Prot. n. 19431/2003/UT/rel emessa dal Sindaco del Comune di Sasso Marconi con la quale si disponeva il divieto di esercizio dell’attività venatoria nell’area del territorio della frazione Jano, nel perimetro compreso tra la loc. Cà di Serra Poggiale e Querciatello, verso est, sentiero CAI n. 116 sino alle Calvane a nord, strada Comunale di Iano a ovest sino alla Collina e sentiero tra la Collina e loc. Cà di Serra, a sud; all’interno del perimetro sono ricompresse le loc. Calvane, Cà di Ferro, Torre di Jano, Chiesa di Jano, Cà di Bernardi, Poggio e Poggiolo; - del provvedimento prot. 20826/S/mtv del 5.9.2003 emesso dal Sindaco del Comune di Sasso Marconi in parziale modifica dell’ordinanza n. 70/2003; - di ogni altro atto presupposto, connesso e consequenziale a detta ordinanza. Visti gli atti e i documenti depositati con il ricorso; Vista la domanda di sospensione della esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dal ricorrente; Visto l'atto di costituzione in giudizio di: COMUNE DI SASSO MARCONI Udito il relatore Cons. GIANCARLO MOZZARELLI e uditi altresì per le parti gli avv.ti F.Bonsanto, S.Merighi e D.Fata. Visti gli artt. 19 e 21, u.c., della Legge 6 dicembre 1971, n. 1034, e l'art. 36 del R.D. 17 agosto 1907, n. 642;

Considerato che – ad avviso del Collegio – non vi è una situazione di gravità irreparabile del danno, in considerazione del circoscritto perimetro dell’area preclusa all’attività venatoria e della natura medesima dell’attività preclusa; P.Q.M. RESPINGE la suindicata domanda incidentale di sospensione. La presente ordinanza sarà eseguita dalla Amministrazione ed è depositata presso la Segreteria del Tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.

F.to Luigi Papiano Presidente F.to Giancarlo Mozzarelli Cons. Rel. est. Depositato in Segreteria in data 13 NOV. 2003 Bologna li 13 NOV. 2003 Il Segretario Livia Monari

SENTENZA DEL TAR PER L’ORDINANZA DI SAURIS

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BOLOGNA , li 12 Novembre 2003

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Consiglio di Stato, Sezione VI del 26 maggio 2003, Sentenza n. 2387. REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Sesta) ha pronunciato la seguente DECISIONE sul ricorso in appello n. n. 3952/1997, proposto dal Consiglio regionale della federazione italiana della caccia quale organo gestore delle riserva di caccia di diritto nella Regione Friuli Venezia Giulia, e dalla Riserva di caccia di diritto di Sauris, in persona dei rispettivi rappresentanti in carica, rappresentati e difesi dagli avvocati Romeo Bianchin e Orlando Sivieri, ed elettivamente domiciliati presso lo studio di quest’ ultimo, in Roma, piazza della Libertà, n. 13; contro Comune di Sauris, in persona del Sindaco in carica,, rappresentato e difeso dall’avv. Silvio Beorchia, ed elettivamente domiciliato presso lo studio dell’avv. Vincenzo Colacino, in Roma, via N. Ricciotti, n. 9; e nei confronti di Federazione italiana della caccia- sezione di Udine, in persona del legale rappresentante in carica, non costituita in appello; per la riforma della sentenza del T.A.R. del Friuli Venezia Giulia, 23 aprile 1996, n. 375, resa tra le parti. Visto il ricorso con i relativi allegati; visto l’atto di costituzione in giudizio del Comune appellato; viste le memorie prodotte dalle parti a sostegno delle rispettive difese; visti tutti gli atti della causa; relatore alla pubblica udienza del 4 febbraio 2003 il consigliere Rosanna De Nictolis e udito l'avvocato Colacino per il Comune appellato; ritenuto e considerato quanto segue. FATTO E DIRITTO 1. Il Sindaco del Comune di Sauris, nell’asserito esercizio del potere di ordinanza contingibile e urgente ai sensi dell’art. 38, co. 2, L. 8 giugno 1990, n. 142, adottava il provvedimento 4 agosto 1995, prot. 3959, con cui, a tutela dell’incolumità pubblica, vietava l’esercizio della caccia al capriolo nella riserva di caccia di diritto di Sauris, per il periodo dal 4 agosto al 15 settembre 1995. Avverso tale provvedimento insorgevano gli odierni appellanti, deducendo l’incompetenza del

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Comune ad adottare provvedimenti in materia di caccia e l’insussistenza, in concreto, di una situazione contingibile e urgente che giustificasse il divieto di caccia. 2. Il T.A.R. adito, con la sentenza in epigrafe, dichiarava il ricorso inammissibile in base al duplice rilievo che: le riserve di caccia di diritto nella Regione Friuli Venezia Giulia sarebbero , che possono agire in giudizio solo a mezzo del Presidente della Giunta regionale; difetterebbe l’interesse al ricorso in quanto il provvedimento inibitorio della caccia esauriva i suoi effetti il 15 settembre 1995. 3. Hanno interposto appello gli originari ricorrenti osservando che: sussiste la legittimazione ad agire in giudizio, in quanto in base alla L.R. F.V.G. 11 luglio 1969, n. 13, l’organo regionale della Federazione italiana della caccia è il soggetto gestore delle riserve di caccia di diritto; sussiste l’interesse al ricorso, anche quando il provvedimento ha esaurito i suoi effetti, sia per le conseguenze risarcitorie, sia per ottenere un’affermazione di principio dell’illegittimità dell’operato dell’amministrazione, al fine di impedire la reiterazione di provvedimenti futuri di identico contenuto; nel merito, vengono riproposte le censure di cui al ricorso di primo grado. 4. Ritiene il Collegio che vadano riconosciuti sia la legittimazione che l’interesse al ricorso degli appellanti, e che tuttavia il ricorso di primo grado sia infondato nel merito. 4.1. Quanto alla legittimazione al ricorso, il Collegio non condivide la ricostruzione operata dal giudice di prime cure, secondo cui le riserve di caccia di diritto sarebbero organi regionali. Invero, la L.R. F.V.G. 11 luglio 1969, n. 13, costituisce taluni territori regionali in riserve di caccia di diritto, e ne affida la gestione agli organi regionali della Federazione italiana della caccia (art. 3). Viene prevista l’emanazione di un regolamento di esecuzione, che dovrà determinare (art. 10). E’ chiaro l’intento del legislatore regionale di configurare le riserve di caccia non come organi regionali, bensì come enti associativi tra i cacciatori, posto che: in ogni riserva è previsto un numero massimo di soci; gli stessi pagano quote associative; la gestione delle riserve è affidata ad un organo di un soggetto privato, esponenziale dei cacciatori, vale a dire la Federazione italiana della caccia. Solo per completezza il Collegio osserva che l’opzione per la natura associativa delle riserve di caccia, già desumibile, in via esegetica, dalla L. n. 13/1969, è esplicitata dalla successiva L.R.F.V.G. 31 dicembre 1999, n. 30, che qualifica le riserve di caccia come associazioni senza fini di lucro costituite da cacciatori. Dalla natura giuridica associativa delle riserve di caccia, e dalla circostanza che la loro gestione fosse affidata, dalla L.R. n. 13/1969, alla Federazione italiana della caccia, ne discende la legittimazione di tale ente ad impugnare i provvedimenti che incidono sull’esercizio della caccia nel territorio delle riserve da essa gestite. Non senza considerare un ulteriore profilo di legittimazione attiva della Federazione della caccia, quale ente esponenziale dei cacciatori, a dolersi dei provvedimenti, quale quello nella specie, limitativi dell’esercizio della caccia e dunque lesivi dell’interesse dei cacciatori (in tal senso v. C. Stato, sez. VI, 10 agosto 1999, n. 1022: ). 4.2. Quanto all’interesse a ricorrere, e al suo permanere al momento della decisione, in caso di provvedimento temporaneo che ha nel frattempo esaurito i suoi effetti, osserva il Collegio che nel caso specifico il permanere dell’interesse non può essere negato in base al duplice rilievo che: anche a fronte di provvedimenti temporanei che hanno nel frattempo esaurito i propri effetti permane l’interesse alla decisione del ricorso, in vista dell’eventuale tutela risarcitoria per equivalente;

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a fronte di provvedimenti temporanei che hanno nel frattempo esaurito i propri effetti permane l’interesse alla decisione del ricorso ove si tratti di provvedimenti che possono nuovamente essere adottati in futuro, sicché vi è l’interesse all’affermazione di principio dell’illegittimo agire dell’amministrazione, onde prevenire la futura adozione di provvedimenti di identico contenuto. 4.3. Passando all’esame del merito del ricorso di primo grado, lo stesso va ritenuto infondato. A norma dell’art. 38, co. 2, L. 8 giugno 1990, n. 142, in vigore all’epoca dei fatti: . Nel caso di specie, il provvedimento sindacale è motivato dall’esigenza di tutelare l’incolumità pubblica, durante il periodo estivo, in quanto dalle risultanze istruttorie emergeva che i turisti presenti nella zona venivano turbati e disturbati dall’esercizio della caccia al capriolo, che, contrariamente a quanto asserito dai ricorrenti, non avveniva solo nelle prime ore del mattino e nelle ore successive al crepuscolo, ma dalla prime ore dell’alba continuativamente fino a due ore dopo il tramonto, secondo quanto consentito dalla L.R. F.V.G. 15 giugno 1987, n. 14. Né può condividersi l’assunto di parte appellante secondo cui tale potere non poteva essere esercitato perché già l’art. 6, ult. co. L.R. n. 14 del 1987 prevede la competenza dei Presidenti delle amministrazioni provinciali, in caso di eccezionali e speciali circostanze, e a vietare la caccia selettiva per determinate specie. Vero è che il potere sindacale di ordinanza contingibile e urgente è un potere extra ordinem esercitabile solo in difetto di altri specifici rimedi, tuttavia: da un lato, il potere delle amministrazioni provinciali di cui all’art. 6, L.R. n. 14 del 1987, di vietare la caccia per determinate specie, è imposto a tutela degli interessi connessi con la caccia, e dunque non incide sui poteri sindacali a tutela dell’incolumità pubblica; dall’altro lato, la residualità del potere sindacale va interpretata nel senso che il potere può essere esercitato anche quando, pur essendovi in astratto altri rimedi, l’urgenza è tale da non consentire di ricorrere agli stessi. Neppure va condiviso l’assunto di parte appellante della insufficiente motivazione del provvedimento impugnato, per insussistenza, in concreto, di una situazione contingibile e urgente. Il provvedimento è infatti motivato con riferimento alla circostanza che nel periodo estivo vi era nel Comune di Sauris una rilevante presenza di turisti, messi in pericolo dall’esercizio quotidiano della caccia. Tale esercizio era autorizzato durante l’intera giornata, e non solo all’alba e dopo il tramonto, come sostenuto da parte appellante. Né è sufficiente ad escludere il pericolo la circostanza che la caccia al capriolo avviene senza cani, e solo da parte di tiratori specializzati, perché non sono solo i cani a creare pericolo per l’incolumità, né è sufficiente la particolare competenza dei cacciatori, ad impedire l’errore umano nell’uso delle armi, errore che può essere fatale in situazioni di particolare affollamento della zona a causa della presenza di turisti. In conclusione, va riconosciuto il potere del Sindaco a vietare l’esercizio della caccia per un limitato periodo di tempo e in una zona circoscritta, con ordinanza contingibile e urgente ai sensi dell’art. 38, co. 2, L. 8 giugno 1990, n. 142, a tutela dell’incolumità pubblica (in termini, T.A.R. Lazio – Roma, sez. II, 18 settembre 1991, n. 1368), e, in particolare, della salute dei turisti della zona in un determinato periodo dell’anno, ove l’urgenza sia tale da non consentire il ricorso tempestivo ad altri rimedi. 5. Per quanto esposto, va respinto il ricorso di primo grado. Le spese di entrambi i gradi di lite possono essere compensate in considerazione della novità delle questioni. P.Q.M. Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (sezione sesta), definitivamente pronun-

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ciando sul ricorso in epigrafe, lo respinge. Compensa interamente tra le parti le spese, i diritti e gli onorari di lite. Ordina che la pubblica amministrazione dia esecuzione alla presente decisione. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 4 febbraio 2003, con la partecipazione di: Giorgio GIOVANNINI Presidente Sergio SANTORO Consigliere Luigi MARUOTTI Consigliere Pietro FALCONE Consigliere Rosanna DE NICTOLIS Consigliere Est. MASSIME 1) Caccia - potere del Sindaco a vietare l’esercizio della caccia con ordinanza contingibile e urgente - legittimità - tutela dell’incolumità pubblica dei turisti di una zona in un determinato periodo dell’anno. Va riconosciuto il potere del Sindaco a vietare l’esercizio della caccia per un limitato periodo di tempo e in una zona circoscritta, con ordinanza contingibile e urgente ai sensi dell’art. 38, co. 2, L. 8 giugno 1990, n. 142, a tutela dell’incolumità pubblica (in termini, T.A.R. Lazio – Roma, sez. II, 18 settembre 1991, n. 1368), e, in particolare, della salute dei turisti della zona in un determinato periodo dell’anno, ove l’urgenza sia tale da non consentire il ricorso tempestivo ad altri rimedi. Consiglio di Stato, Sezione VI del 26/05/2003, Sentenza n. 2387

PANORAMICA La campagna "Caccia il Cacciatore" si propone come "contenitore" di iniziative, indipendenti ma strettamente coordinate tra loro, che ruotano attorno alla questione di fondo della pericolosità della caccia per tutti i cittadini. Sono iniziativa propositive, che offrono a ciascuno strumenti per risolvere il problema e che, tutte assieme, possono far giungere quanto prima alla soluzione finale: l'abolizione totale della caccia. Mettere fuori legge la caccia non è solo un problema di diritti degli animali, ma anche di diritti dei cittadini, è un imperativo improrogabile a tutela della sicurezza di tutti. Anche della tua. • IL SITO INFORMATIVO. Il sito www.CacciaIlCacciatore.org costituisce il portale di accesso a tutte le iniziative qui sotto elencate, ed offre il background informativo necessario a chiunque voglia saperne di più e partecipare attivamente, o dare la sua semplice adesione. Gran parte delle informazioni presenti sul sito sono riportate in questo libretto, ma il sito contiene in più tutta la rassegna stampa aggiornata sui danni della caccia alle persone e i comunicati stampa della campagna Caccia il Cacciatore. • COMITATI DI CITTADINI CACCIA IL CACCIATORE. L'iniziativa principale della Campagna è la nascita dei Comitati di Cittadini Caccia il Cacciatore, a cui tutti possono aderire, da ogni parte d'Italia. L'adesione ai Comitati è una presa di posizione personale di ciascun cittadino: aderire significa mettere la caccia al primo posto nelle proprie future scelte elettorali escludendo ogni politico che non abbia preso concrete iniziative contro di essa. Affermare cioè con il proprio voto che non è degno di rappresentarci un politico che ritenga lecito che individui armati possano aggirarsi sul territorio nel più assoluto disprezzo del nostro diritto alla sicurezza. Insieme, potremo fare veramente la differenza e far sentire il nostro peso di elettori sulle istituzioni! L'adesione ai Comitati è gratuita e non comporta alcun obbligo. Per aderire, basta compilare il modulo on-line oppure inviarci il tagliando che trovate in fondo a questo opuscolo, compilato e firmato. E' inoltre disponibile, sempre in fondo all'opuscolo, il modulo di raccolta adesioni, che potete fotocopiare e usare per far aderire i vostri conoscenti. Vi invitiamo caldamente a farlo, l'iniziativa è partita a fine 2004 e continuerà a oltranza! • ASSOCIAZIONE ITALIANA FAMILIARI E VITTIME DELLA CACCIA. L'Associazione si ispira ai principi di solidarietà umana, è interamente apartitica, aconfessionale, non ha fini di lucro. Persegue la finalità di operare concretamente per il supporto alle vittime e per la prevenzione di danni futuri ad opera dell'attività venatoria. Possono associarsi tutti i maggiorenni familiari e vittime della caccia. Il termine vittima è utilizzato in senso ampio comprendendo, non solo casi di ferimenti o morte, ma anche danni psicologici, sociali ed economici. Sul sito è pubblicato lo Statuto dell'Associazione e le testimonianze di alcune persone. • RETE NO ALLA CACCIA. Aderire alla Rete No alla Caccia significa farsi promotore dell'iniziativa "Caccia il

PARTE IV: LA CAMPAGNA CACCIA IL CACCIATORE

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Cacciatore" attraverso la distribuzione di materiale informativo. Non più una adesione personale, come quella ai Comitati, ma una presa di posizione pubblica da parte di strutture pubbliche e private: negozi, bar, ristoranti, alberghi, circoli, palestre, ecc. Il materiale può essere richiesto anche dai singoli che vogliano farsi promotori dell'iniziativa ed è totalmente gratuito. • RETE VACANZE SENZA CACCIA. Questa iniziativa è riservata agli operatori turistici, albergatori, gestori di ristoranti in zone di villeggiatura, ecc. Si propone di creare un consorzio fra le strutture ricettive impegnate a contrastare la pratica della caccia per offrire sicurezza e relax ai propri ospiti. Intende anche promuovere tali strutture indicandole ai turisti come mete preferenziali. • PONZA SENZ'ARMI. L'iniziativa si propone di eradicare la piaga "cacciatori e bracconieri" che infesta l'isola di Ponza, rendendola un vero inferno per i suoi abitanti alati e per i numerosi turisti. Nonostante la caccia in Italia sia consentita solo sino alla fine di gennaio, nei mesi di aprile e maggio (durante il "passo" degli uccelli migratori), l'isola viene presa in ostaggio da centinaia di cacciatori e bracconieri che, armati di tutto punto impongono il loro volere. L'iniziativa vuole informare preventivamente i turisti, chiedendo loro di disertare il luogo fintantoché l'isola diventerà "civile", cioè saranno fatte come minimo rispettare le leggi per proteggere persone e animali selvatici.

MATERIALE CARTACEO. Sono disponibili gratuitamente: pieghevoli di approfondimento; volantini per pubblicizzare i Comitati; volantini Rete No Caccia; volantini Vacanze senza Caccia; il volantino "Ponza senz'armi"; locandine da affiggere; manifesti; adesivi. Sono anche disponibili magliette e borse di cotone per la spesa con il logo di "Caccia il cacciatore". Richiediceli via email o per posta!

CHI SIAMO. Caccia il Cacciatore non è una associazione. E' una campagna formata da varie iniziative, a cui chiunque può aderire e partecipare offrendo il proprio contributo attivo. Ha come fine l'abolizione totale della caccia.

COSA PUOI FARE TU • Aderire ai comitati compilando il modulo on line o inviandoci il tagliando accluso. • Aderire alla Rete No Caccia: se gestisci un locale o una qualsiasi struttura, dai la tua adesione, ti verrà inviato l'adesivo da apporre nel locale, la locandina, e volantini da distribuire (puoi farlo dal sito o tramite il tagliando). • Aderire alla Rete Vacanze senza Caccia: se gestisci un albergo o ristorante, puoi aderire ed essere elencato nel nostro database; ti verrà inviato l'adesivo da apporre nel locale, e vario materiale informativo (puoi farlo dal sito o tramite il tagliando). • Raccogliere adesioni: è disponibile un modulo di adesione nelle ultime pagine di questo opuscolo. • Affiggere locandine e manifesti. • Partecipare alla campagna Ponza senz'armi con volantinaggi, tavoli informativi, ecc.

• Effettuare volantinaggi o distribuzione porta a porta di volantini dei Comitati.

• Diffondere il banner del sito www.CacciaIlCacciatore.org sul web. • Scrivere articoli su giornali locali o siti web per rendere nota la campagna. • Creare un comitato locale e promuovere iniziative. • Ottenere un'ordinanza comunale di divieto di caccia. • Organizzare una conferenza di presentazione di Caccia il Cacciatore nella tua città. • Diffondere lo spot audio di Caccia il Cacciatore, via radio o via web (si può scaricare dal sito) • ... e qualsiasi altra cosa la tua fantasia ti suggerisca! Ma ricorda che la cosa più importante da fare è non arrendersi alla prepotenza dei cacciatori, reagire sempre con esposti e denunce a ogni loro infrazione, richiedere controlli alle forze dell'ordine, "allearti" con altre persone che abitano nella tua zona per formare un Comitato attivo e richiedere un divieto di caccia per tutta la zona.

UN BILANCIO PER IL 2004 La campagna Caccia il Cacciatore è nata nella seconda metà del 2004, ma la sua sinora breve vita è stata piuttosto intensa. Cerchiamo qui di tracciare un "bilancio" dell'attività svolta fino al termine del 2004, premettendo già che il lavoro per il 2005 e gli anni a venire sarà altrettanto intenso! • Creazione sito e lancio della campagna La progettazione, realizzazione e "riempimento" del sito www.cacciailcacciatore.org è stato il primo passo per rendere pubblica la campagna, che è poi stata annunciata sulla stampa, nelle mailing list, forum, ecc. • Fondazione dell'Associazione Vittime Un passo importante nella battaglia per veder riconosciuto il diritto ai cittadini di vivere in pace e protetti dai cacciatore è stata la fondazione dell'Associazione Italiana Familiari e Vittime della Caccia, la quale ha consentito un dialogo con le istituzioni. • Realizzazione vari dossier di approfondimento Oltre al problema "sicurezza" la campagna Caccia il Cacciatore ha analizzato il "problema caccia" anche da altri punti di vista, producendo vari dossier di approfondimento, disponibili sul sito. • Lancio dell'iniziativa "Vacanze senza Caccia" La rete delle strutture ricettive (alberghi, agriturismo, ristoranti, ecc.) che si dichiarano contro la caccia ha iniziato a formarsi, e già decine di strutture hanno aderito. La newsletter periodica tiene tutti informati delle ultime notizie sul tema dei danni che l'attività venatoria provoca al turismo, e dà consigli per difendersi. • Realizzazione e distribuzione materiali informativi Sono stati realizzati vari materiali informativi: pieghevoli, volantini, manifesti, locandi-

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• Contattare strutture per proporre l'adesione alla Rete No Caccia o alla Rete Vacanze senza Caccia.

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ne, adesivi, distribuiti gratuitamente in tutta Italia.

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• Comunicati stampa Un'attività importante è stata quella dell'Ufficio Stampa, che ha dato modo di divulgare sugli organi di informazione le tematiche della campagna. • Spot radio E' stato realizzato e mandato in onda su varie radio locali uno spot radiofonico per pubblicizzare la campagna e il sito. • Affissioni locandine In varie città sono stati affissi centinaia di manifesti e locandine della Campagna. • Conferenze e interviste Sono state organizzate conferenze stampa e conferenze pubbliche in alcune città del nord-Italia, che hanno suscitato l'interesse dei presenti. • Raccolta adesioni ai Comitati, su carta e on-line La raccolta di adesioni ai Comitati di Cittadini è stata e continuerà ad essere una della attività più importanti della campagna. Tra quelle on-line e quelle cartacee, sono state circa 900 le adesioni mensili ricevute, e contiamo di aumentarle considerevolmente per il 2005, con l'aiuto di tutti. • Interrogazione parlamentare su aeroporti Su sollecitazione dell'Associazione Vittime, è stata presentata una interrogazione parlamentare sul tema della sicurezza negli aeroporti, messa in pericolo dall'aggirarsi di cacciatore nei pressi delle recinzioni, ed è stato sollecitato un inasprimento dei divieti e un aumento dei controlli. • Raccolta di rassegna stampa e conteggio di morti e feriti Un altro importante lavoro svolto è stato quello della raccolta di articoli di stampa inerenti a incidenti o situazioni di allarme o disagio sociale causati dall'attività venatoria, con annesso conteggio di morti e feriti, sia tra i cacciatore che tra la popolazione. Un grosso limite a questo "censimento" sta nel fatto che non è stato possibile venire in possesso di tutti gli articoli riguardanti incidenti, e che molti non vengono riportati sui giornali, per non parlare dei casi di allarme sociale, che sono un fenomeno completamente sommerso. • Risposte ai quesiti dei visitatori Varie persone hanno scritto alla mailbox di Caccia il Cacciatore, non solo per richiedere materiali informative, ma anche per porre dei quesiti ben specifici o per segnalare situazioni di disagio o pericolo. A tutti è stato risposto al meglio delle nostre possibilità. • Creazione di Comitati locali In alcune zone d'Italia si sono formati dei Comitati di cittadini Caccia il cacciatore, allo scopo di diffondere la campagna e soprattutto di ottenere risultati concreti contro i soprusi dei cacciatore. • 4 ordinanze anticaccia ottenute L'ottimo lavoro svolto dall'Associazione Vittime in collaborazione con i Comitati locali del Lazio ha consentito di ottenere ordinanze anticaccia in 4 Comuni del Lazio, Genazzano, Olevano, Gallicano e Zagarolo. Questa bellissima vittoria, ottenuta solo dopo pochi mesi dalla partenza della campagna, è stata possibile grazie a un grosso lavoro di monitoraggio della situazione e alla professionalità degli attivisti locali.

RINGRAZIAMENTI Alcune dei testi e informazioni raccolte in questo opuscolo e sul sito www.cacciailcacciatore.org sono state prelevati dai siti: • LAC Nazionale - www.abolizionecaccia.it • LAC Lombardia - www.anticaccia.it • LAC Veneto - www.lacveneto.it • Coordinamento contro i bocconi avvelenati - selvatica.supereva.it • Articolo su Encanta - www.encanta.it/ambiente_wwf.html

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Raccolti dapprima un ampio numero di esposti per vari casi di incolumità pubblica, disturbo alla quiete e procurato allarme sociale e poi firme da varie famiglie della zona, è stata presentata al sindaco una richiesta di ordinanza di divieto di caccia, la quale è stata infine emessa proprio per tutelare i cittadini. La diffusione successiva di un "manuale", che racconta come ottenere la stessa cosa nel proprio comune, auspichiamo possa portare agli stessi risultati in altri comuni d'Italia.

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Sì, voglio aderire a (barrare le caselle di interesse, una o più): Comitati di Cittadini Caccia il Cacciatore. Rete No alla Caccia. Rete Vacanze senza Caccia. Nome e cognome: Nome dell'eventuale esercizio: via e numero: Città: Provincia: Telefono (non obbligatorio): e-mail (non obbligatorio):

CAP:

Firma:

Richiedo materiale informativo gratuito da distribuire. SI PREGA DI COMPILARE TUTTO IN STAMPATELLO LEGGIBILE, TRANNE LA FIRMA, ALTRIMENTI L'ADESIONE NON SARA' VALIDA! Inviare a: Caccia il Cacciatore, Mailboxes - Box n. 297, Via Boucheron 16, 10122 Torino

cacciailcacciatore

Il prossimo bersaglio puoi essere tu.

La caccia consiste nell'uso di armi da fuoco, da parte di dilettanti e per puro "divertimento", sul territorio aperto al libero transito di chiunque o addirittura nelle altrui proprietà private, a prescindere dal consenso del proprietario. La caccia è pertanto, prima di tutto, un gravissimo problema di pubblica sicurezza. Per questo è nata l'Associazione Italiana Familiari e Vittime della Caccia, che persegue la finalità di operare concretamente per il supporto alle vittime e per la prevenzione di danni futuri ad opera dell'attività venatoria. Il termine "vittima" è utilizzato in senso ampio comprendendo, non solo casi di ferimenti o morte, ma anche danni psicologici, sociali ed economici. In stretta collaborazione con l'Associazione, agisce la campagna Caccia il Cacciatore, lanciata a fine 2004: attraverso i suoi Comitati di Cittadini ha ottenuto in vari casi ordinanze comunali di divieto di caccia per la tutela dell'incolumità pubblica, dimostrando così che difendersi si può! Ai Comitati hanno già aderito in pochi mesi migliaia di persone, e le adesioni continuano a crescere ogni giorno. La campagna comprende varie altre iniziative, tra cui spicca la Rete Vacanze senza Caccia, riservata agli operatori turistici, albergatori, gestori di ristoranti in zone di villeggiatura, ecc. L'iniziativa si propone di creare un consorzio fra le strutture ricettive impegnate a contrastare la pratica della caccia per offrire sicurezza e relax ai propri ospiti. Intende anche promuovere tali strutture indicandole ai turisti come mete preferenziali. Questo libretto si prefigge di esaminare il "problema caccia" in primis dal punto di vista della pubblica sicurezza, senza esimersi però dal descrivere dapprima brevemente, poi attraverso dossier di approfondimento, tutti gli altri aspetti deleteri di questa pratica, e soprattutto di fornire strumenti per l'autodifesa dai cacciatori che ogni singolo cittadino potrà utilizzare, da solo, o, ancora meglio, assieme ad altri.

Caccia il Cacciatore, Mailboxes - Box n. 297, Via Boucheron 16, 10122 Torino www.cacciailcacciatore.org - [email protected]