(SCHEMA DI CONVENZIONE) - Comune di Roma

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Art. 5. Personale. Il personale indicato deve essere esattamente quello ... I pagamenti avverranno, previa emissione di fattura o notula di pagamento, con ...
Allegato “C ” CONVENZIONE SERVIZIO DI LUDOTECA NEI LOCALI PROPRIETÀ COMUNALE, UBICATI IN VIA DI PIETRALATA, ALTEZZA VIA FLORA, - ROMA, MUNICIPIO V. L’anno …… il giorno … del mese di …… presso il Dipartimento XVII Politiche di Promozione dell’Infanzia della Famiglia e della Gioventù sito in Roma in Largo Lamberto Loria n. 3 TRA IL

COMUNE

DI ROMA E L’AFFIDATARIO PER LA GESTIONE DEL

DI

TRA Il Comune di Roma, di seguito denominato “Comune” - C.F. 02438750586 - P. IVA 01057861005 - con sede legale in Roma Piazza del Campidoglio – Palazzo Senatorio, – allo scopo rappresentato dal Direttore del Dipartimento XVII – D. ssa Rita Camilli, residente per l’incarico in Roma – Largo Lamberto Loria n. 3 E Il soggetto giuridico Affidatario sede in in Via n. , nata il a (RM), C.F.

” – C.F. e P. IVA – con – 00 (RM), nella persona del Legale Rappresentante , residente per l’incarico in

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE Art. 1 Oggetto dell’affidamento L’affidamento ha per oggetto la gestione del Servizio di Ludoteca per utenti di età compresa fra i 6 e i 14 anni, nei locali di proprietà comunale ubicati nel Quartiere Pietralata Vecchia, in via di Pietralata, altezza via Flora - Municipio V. Art. 2 Calendario e orari Il servizio si svolgerà secondo il calendario e l’articolazione oraria che viene di seguito riportata: dal ………….al……….., dal lunedì al venerdì dalle ore 15 alle ore 19, festivi esclusi. Art. 3 Modalità per l’espletamento del servizio Il servizio, di cui all’art.1, deve essere svolto con la massima cura e senza interruzioni per tutta la durata dell’incarico, come da calendario e orari concordati, nel rigoroso rispetto delle norme del Regolamento Comunale delle Ludoteche (Deliberazione del Consiglio Comunale n. 53 del 9/03/05), nonché delle prescrizioni contenute nella presente Convenzione e secondo le modalità indicate nella proposta presentata in fase di gara dall’Affidatario. Art. 4 Sede arredi e attrezzature Il locale, sito nel Quartiere Pietralata Vecchia, in via di Pietralata, altezza via Flora, è di proprietà comunale; ha una superficie di circa 170,42 mq ed è dotato di uno spazio esterno adibito a giardino per lo svolgimento di attività all’aperto ed è anche dotato degli arredi. La struttura, e quanto in essa contenuto, è concessa in uso gratuito all’affidatario per tutta la durata dell’incarico. La consegna avverrà contestualmente alla redazione in duplice copia di un verbale di consegna e di un inventario dei beni presenti nella struttura. Parimenti alla cessazione del Servizio, l’affidatario effettuerà la riconsegna dei locali e di tutti i beni elencati nell’inventario, con la contestuale stesura di un verbale di riconsegna in duplice copia. L’affidatario provvederà alla fornitura del materiale ludico, necessario alla realizzazione della proposta progettuale. 1

Art. 5 Personale Il personale indicato deve essere esattamente quello indicato nella proposta progettuale. Qualora l’affidatario sia costretto a sostituire, mentre la convenzione è in corso, una o più unità del personale impiegato nel servizio, dovrà darne preventiva comunicazione al Dirigente della I U.O. del Dipartimento XVII con l’indicazione dei nuovi operatori, i cui requisiti professionali dovranno, comunque, corrispondere a quelli del personale sostituito. L’Affidatario deve ottemperare, nei confronti del personale utilizzato ed in relazione alle diverse tipologie di rapporti lavorativi instaurati, a tutti gli obblighi derivanti da disposizioni normative e contrattuali, in materia di lavoro, previdenziale, assistenziale e assicurativa. Art. 6 Spese L’unico onere a carico dell’Amministrazione Comunale è quello relativo al corrispettivo da pagare per l’erogazione del servizio. A carico dell’Affidatario sono tutte le spese connesse alla fornitura del Servizio, nonché quelle di pulizia e di manutenzione dei locali, degli arredi e delle attrezzature, le spese per il consumo di energia elettrica, telefoniche e di riscaldamento, nonché ogni altro onere derivante dalla gestione del Servizio. Sono inoltre a carico dell’Affidatario tutte le spese inerenti la stipula della Convenzione. Art. 7 Verifiche e controlli sullo svolgimento del servizio Il Dirigente della I U.O. del Dipartimento XVII si riserva con ampia e insindacabile facoltà e senza che l’affidatario possa nulla eccepire, di effettuare attività di verifica e monitoraggio del servizio offerto. L’Affidatario consentirà ai dipendenti comunali regolarmente autorizzati dal Dirigente della I U.O. del Dipartimento XVII, di accedere in ogni momento alla ludoteca. Garantirà inoltre la piena disponibilità del personale e delle informazioni. L’Affidatario è tenuto a compilare un Registro delle Iscrizioni e una scheda giornaliera delle presenze e delle attività, da porre a disposizione del Dipartimento XVI , ogni qual volta questi ne faccia richiesta. L’Affidatario è tenuto inoltre a presentare una relazione scritta a scadenza trimestrale, nella quale sono indicate le attività svolte e i risultati conseguiti. E’ tenuto inoltre, d’intesa con il Dirigente della I U.O. del Dipartimento XVII o un suo delegato, a predisporre delle apposite schede per la rilevazione dei dati quantitativi e qualitativi sulla funzionalità del progetto, per l’esame della domanda e dei bisogni espressi dall’utenza. Al termine dell’incarico, infine, l’Affidatario è tenuto a presentare una relazione scritta sull’andamento del Servizio espletato. Art. 8 Pagamento Il corrispettivo dovuto all’Affidatario per la realizzazione del servizio è fissato in €.100.000,00 I pagamenti avverranno, previa emissione di fattura o notula di pagamento, con apposita determinazione dirigenziale, entro (90) novanta giorni dalla data di notificazione della fattura alle seguenti scadenze: a) il 30% dell’importo dopo il I trimestre; b) il 25% dell’importo dopo il II trimestre; c) il 25% dell’importo dopo il III trimestre; d) il saldo al termine delle attività, a seguito di presentazione della relazione conclusiva di cui al precedente art.7, ultimo comma. Art. 9 Divieto di Subappalto All’Affidatario è fatto divieto di subappaltare e comunque di cedere a terzi, in tutto od in parte, lo svolgimento della attività oggetto della Convenzione. 2

Art. 10 Responsabilità per danni L’Affidatario è tenuto all’adempimento di tutti gli obblighi derivanti dalla legge in materia di assicurazione nei confronti degli utenti, degli operatori e di eventuali terze persone. Copia della polizza assicurativa stipulata dovrà essere trasmessa al Dipartimento XVII. L’affidatario è responsabile, civilmente e penalmente, di tutti i danni di qualsiasi natura che possano derivare, a persone e/o cose, a causa della realizzazione delle attività, sollevando l’Amministrazione Comunale da qualsiasi pretesa, azione, domanda, o altro, che possa derivare, direttamente o indirettamente, dalla gestione del servizio oggetto della Convenzione. Art. 11 Penalità Qualora, dal controllo di cui al precedente art. 6, il servizio erogato dovesse risultare non conforme a quanto stabilito nella convenzione e nella proposta progettuale, il Dirigente della I U.O. del Dipartimento XVI, previa contestazione scritta, fatta salva la possibilità dell’Affidatario di presentare eventuali controdeduzioni entro cinque giorni, potrà operare una detrazione del 10% sull’importo delle singole rate. Art. 12 Risoluzione Oltre che nei casi stabiliti dal Codice Civile, la risoluzione della Convenzione è prevista: a) Quando il personale chiamato a sostituire il personale già indicato nella proposta progettuale, non presenti, ad avviso del Dirigente della I U.O. del Dipartimento XVII, i requisiti professionali richiesti (art. 4); b) Quando l’Affidatario abbia, in tutto o in parte, subappaltato il servizio, nonostante il divieto di cui all’art. 8; c) In caso di accertata violazione, da parte dell’Affidatario, degli obblighi derivanti a suo carico dalle normative e dai contratti in materia di lavoro del personale impiegato nel servizio. Art. 13 Deposito cauzionale L’Affidatario, entro 20 giorni dalla stipula del presente atto, deve costituire deposito cauzionale nella misura del 5% dell’importo globale del corrispettivo fissato nell’art. 7 della Convenzione, da effettuarsi mediante fideiussione bancaria o polizza assicurativa, trasmessa in originale al Dipartimento XVII. Art. 14 Foro competente Il Foro competente per ogni controversia in sede giurisdizionale è quello di Roma. La presente Convenzione viene redatta in n. 4 copie di cui una per ciascuna delle parti contraenti, una ai fini dell’eventuale registrazione, da restituire al presente Dipartimento XVII - I U.O., ed una che rimane depositata presso l’Ufficio del Registro. La presente Convenzione è soggetta ad imposta di bollo. La presente Convenzione si compone di n. 4 pagine. Letto, approvato, sottoscritto Il Rappresentante Legale dell’Associazione

Il Dirigente della I U.O. del Dipartimento XVII

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