SENATO DELLA REPUBBLICA

42 downloads 414 Views 33KB Size Report
COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 25 MAGGIO 2005(*). Istituzione della figura tecnico professionale dell'Educatore Cinofilo. SENATO DELLA REPUBBLICA.
SENATO DELLA REPUBBLICA XIV LEGISLATURA

N. 3443

DISEGNO DI LEGGE d’iniziativa del senatore GUZZANTI

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 25 MAGGIO 2005 (*)

Istituzione della figura tecnico professionale dell’Educatore Cinofilo

————————

(*) Testo ritirato dal presentatore

TIPOGRAFIA DEL SENATO (50)

Atti parlamentari

– 2 –

Senato della Repubblica – N. 3443

XIV LEGISLATURA – DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Onorevoli Senatori. – Il presente disegno di legge ha come obiettivo la regolamentazione di un settore che pur essendo presente come attivita` professionale da oltre cinquant’anni non ha ancora trovato una sua dimensione legislativa. Come dimostrato da studi e statistiche nazionali il cane ha ormai assunto un ruolo importante nella vita dei cittadini, la presenza di circa sette milioni di soggetti ne e` la migliore dimostrazione, questo ha portato ad enfatizzare sia i lati positivi che quelli negativi legati alla relazione uomo animale e ha reso indispensabile l’identificazione di professionisti qualificati che siano in grado di tutelare sia i cittadini sia i cani. Le recenti cronache hanno portato alla luce sistemi d’addestramento (collari elettrici, collari con punte interne e violenze fi-

siche) che vanno contro qualsiasi principio etico di convivenza e collaborazione con un essere vivente, in contrapposizione seguitano le segnalazioni di aggressioni gravi da parte di cani a cittadini. Per questi motivi si ritiene importante regolamentare il settore preposto alla preparazione o alla correzione dei cani che vivono in ambiente urbano nella convinzione che, come gia espresso dal Ministero della salute sull’utilizzo di questi animali nella Pet Therapy, una corretta relazione tra uomo e cane puo` solo portare benefici ad entrambi arrivando anche a ridurre la terribile piaga dell’abbandono che oltre ad un aggravio economico importante porta anche il nostro Paese ad essere collocato, su questo argomento, negli ultimi posti rispetto agli altri della Comunita` europea.

Atti parlamentari

– 3 –

Senato della Repubblica – N. 3443

XIV LEGISLATURA – DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1. (Figura tecnico professionale dell’Educatore/Istruttore Cinofilo) 1. La presente legge istituisce la figura tecnico-professionale dell’Educatore/Istruttore Cinofilo. 2. L’educatore/Istruttore Cinofilo si occupa dell’educazione e dell’addestramento dei cani urbani con specifico riferimento al rapporto tra l’uomo e l’animale che implica l’affezione, l’assistenza, la performance e lo studio dei comportamenti dell’animale stesso. 3. L’Educatore/Istruttore Cinofilo, deve essere in grado di svolgere un lavoro di prevenzione e di diffusione della cultura cinofila moderna, anche attraverso l’indizione di corsi specifici.

Art. 2. (Riconoscimento della figura tecnico professionale dell’Educatore/Istruttore Cinofilo e Formazione professionale) 1. Per il riconoscimento della figura di Educatore/Istruttore Cinofilo, nella qualifica base di Educatore/Istruttore Cinofilo, e` richiesta la frequenza di corsi di formazione professionale, riconosciuti dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali, secondo quanto disposto dalla legge 21 dicembre 1978, n. 845, (legge quadro in materia di formazione professionale) della durata di almeno 400 ore, organizzati o autorizzati dai Servizi di Formazione Professionale delle Province per conto delle Regioni al termine dei quali verra` rilasciato un attestato di qua-

Atti parlamentari

– 4 –

Senato della Repubblica – N. 3443

XIV LEGISLATURA – DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

lifica professionale secondo quanto disposto dall’articolo 14 della citata legge n. 845 del 1978. I corsi di formazione di base di cui al presente articolo, e quelli di specializzazione di cui all’articolo 3 della presente legge, saranno svolti presso centri di formazione cinofila e potranno essere organizzati anche da altre strutture riconosciute e patrocinate da enti pubblici o da facolta` universitarie. 2. L’Educatore/Istruttore cinofilo si occupa di portare ad eccellenza il rapporto d’affezione tra i proprietari ed il/i cane/i, istruisce entrambi alla corretta comunicazione con l’obiettivo di costruire dei «branchi misti» che rispondano alle caratteristiche richieste per una corretta convivenza urbana. Affianca i veterinari nel lavoro di prevenzione verso i disturbi comportamentali educativi.

Art. 3. (Qualifica specialistica di Educatore/Istruttore Cinofilo) 1. Per ottenere la qualifica specialistica l’Educatore/Istruttore Cinofilo deve frequentare un corso di specializzazione riconosciuto dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali, della durata di almeno 300 ore, organizzato o autorizzato dai Servizi di Formazione Professionale delle Province per conto delle Regioni. 2. Le qualifiche specialistiche riconosciute sono le seguenti: a) addestratore cinofilo, che si occupa delle tecniche di addestramento di base ed avanzate, prepara i cani ed i proprietari per attivita` cinofile sportive (caccia, difesa, agilita`, obedience, coursing, ecc.) o della formazione di cani da soccorso (valanga, macerie, ricerca in campo aperto, in acqua, alpino, ecc.) oltre che di cani per lo spettacolo; b) formatore di cani per assistenza, che si occupa della preparazione dei cani ausiliari di portatori di handicap (non vedenti,

Atti parlamentari

– 5 –

Senato della Repubblica – N. 3443

XIV LEGISLATURA – DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

non udenti e disabili motori) e dei cani destinati alla pet therapy; c) comportamentalista cinofilo, che collabora con strutture pubbliche e private per interventi finalizzati alla cultura cinofila, da` la propria consulenza sull’orientamento alla scelta del cucciolo, forma gli allevatori sul corretto approccio con i cuccioli e sull’impostazione educativa del cane. Inoltre interviene nel recupero dei cani con problemi comportamentali dovuti a cause diverse da quelle di origine psichiatrica o fisiologica.

Art. 4. (Norme transitorie relative al riconoscimento degli Educatori/Istruttore Cinofili esercitanti la professione) 1. La qualifica tecnico professionale di Educatore/Istruttore Cinofilo e delle relative specializzazioni e` riconosciuta a coloro che alla data di entrata in vigore della presente legge dimostrano di aver esercitato la professione da almeno 3 anni e che sono in grado di attestare la loro attivita` attraverso una provata documentazione.

Art. 5. (Commissioni per il riconoscimento professionale) 1. L’esame della validita` dei requisiti per ottenere il riconoscimento professionale di Educatore/Istruttore Cinofilo, e` effettuato da un’apposita commissione nominata dall’Assessore Provinciale alla Formazione Professionale, composta da cinque membri, ovvero dall’Assessore Provinciale o da un suo delegato, che ne assume la presidenza, dal Presidente Provinciale dell’Ordine dei Medici Veterinari o da un suo delegato, da un rappresentante dell’Ente Nazionale Protezione Animali, da un rappresentante dell’Ente Nazionale Cinofilia Italiana e da un rappresentante

Atti parlamentari

– 6 –

Senato della Repubblica – N. 3443

XIV LEGISLATURA – DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

delle Associazioni Professionali di categoria piu` rappresentative. Art. 6. (Associazioni di categoria) 1. Gli Educatori/Istruttori Cinofili potranno riunirsi in Associazioni Professionali di categoria, riconosciute a livello nazionale, secondo quando disposto dalle direttive dell’Unione Europea miranti al riordino delle attivita` professionali organizzate secondo le direttive del Governo e del Consiglio Nazionale dell’Economia e del Lavoro. Art. 7. (Obblighi assicurativi) 1. Gli Educatori/Istruttori Cinofili liberi professionisti saranno iscritti alla gestione separata dell’INPS secondo le norme previste per tutti i professionisti senza cassa previdenziale. 2. Gli Educatori/Istruttori Cinofili, ai fini della tutela della clientela e dei terzi, dovranno essere assicurati per la Responsabilita` Civile.

E 0,50